Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28569 del 20/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28569 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 26902-2011 proposto da:
LISSIA MARTINO LSSMTN59A29B378X, elettivamente domiciato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA SARDU giusta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;

– controricorrentel

Data pubblicazione: 20/12/2013

avverso à sentenza n, 304/2011

delln CORTE D’APPELLO di

CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA di SASSARI – del
20/04/2011, depositata il 06/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

CRASTINA SARDU) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che
aderisce alla relazione.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con sentenza n. 304 del 2011 depositata in data 6 maggio 2011, la
Corte di appello di Sassari, pronunciando sull’appello proposto dal
Ministero della Salute, nei confronti di Martino Lissia, avverso la
sentenza n. 110/09 del Tribunale di Tempio Pausania, rigettava la
domanda avanzata in primo grado, escludendo il diritto dell’interessato
alla rivalutazione della componente dell’indennizzo di cui alla legge n.
210/1992 denominata indennità integrativa speciale. A sostegno del
decisum, i giudici di appello richiamavano l’orientamento espresso da

questa Corte nella sentenza n. 21703/2009.
Avverso tale pronuncia Martino Lissia propone ricorso e censura la
sentenza impugnata lamentando violazione dell’art. 2, commi 1 e 2,
della legge n. 210/1992 e nonché omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio in relazione all’art. 132 n. 4 cod. proc. civ.. Deduce che il
ragionamento seguito dalla Corte territoriale è contrario ad una
interpretazione della normativa conforme all’intento del legislatore di
porre, con l’introduzione del principio dell’adeguamento automatico,
rimedio ad una violazione di diritti costituzionalmente garantiti.
Ric. 2011 n. 26902 sez. ML – ud. 24-10-2013
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udito l’Avvocato GENNARO IMPARATO (delega avvocato

Richiama l’orientamento espresso da questa Corte nelle decisioni n.
22112/2009 e 21703/2009 e rileva che la Corte territoriale non ha
tenuto conto dei rilievi di incostituzionalità formulati in relazione
all’art. 11 della legge n. 122/2010 invocata dall’amministrazione
appellante.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato
conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass.
29080 del 25 novembre 2011, id. n. 29914 del 29 dicembre 2011, n.
4467 del 21 marzo 2012, n. 4705 del 23 marzo 2012 n.12590 del 19
luglio 2012).
Invero era stato affermato (Cass. n. 21703 del 13 ottobre 2009,
disattendendo il precedente orientamento di cui a Cass. n. 15894 del 28
luglio 2005) che “In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni od emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica
all’indennità integrativa speciale, prevista dalla legge 25 luglio 1992, n.
210, art. 2, comma 2, sia perché il legislatore ne ha espressamente
stabilito il riconoscimento solo per l’indennizzo, autonomamente
disciplinato dall’art. 2 cit., comma 1 (così come modificato dalla legge
25 luglio 1997, n. 238), sia perché l’indennità integrativa speciale ha
proprio la funzione di attenuare od impedire gli effetti della
svalutazione monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa
normativamente la rivalutabilità”.
L’infondatezza della pretesa era stata poi confermata dalla
successiva sentenza n. 22112 del 19 ottobre 2009, che si era data carico
di risolvere il contrasto.
Inoltre con il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13 convertito
nella legge n. 122 del 2010, si è disposto che “la legge 25 febbraio
1992, n. 210, art. 2, comma 2 e successive modifiche, si interpreta nel
Ric. 2011 n. 26902 sez. ML – ud. 24-10-2013
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Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

senso che la somma corrispondente all’importo della indennità
integrativa speciale non è rivalutato secondo il tasso di inflazione”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 293 del 2011, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
art. 11, commi 13 e 14, ritenendo tale disciplina non conforme al

Il giudice delle leggi, con detta sentenza, ha affermato: <>.
A seguito, dunque, della sentenza n. 293/2011 della Corte
Costituzionale è da escludere che possa essere negata la rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata di cui all’art. 2
primo comma della legge n. 210/1992 – della componente
dell’indennizzo costituita dall’indennità integrativa speciale di cui al
secondo comma dell’art. 2 citato, essendo – questa – l’interpretazione
“costituzionalmente orientata” della disciplina dell’istituto, inteso della
sua globalità, così come affermato da Cass. n. 15894 del 28/07/2005.
Per tutto quanto sopra considerato, superfluo essendo l’esame
delle altre questioni poste dal ricorrente, si propone, in accoglimento
del proposto ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza e, non
Ric. 2011 n. 26902 sez. ML – ud. 24-10-2013
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integrativa speciale inclusa nella base di calcolo, non può essere

essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della
causa nel merito a norma dell’art. 384, commi 1 e 2, cod. proc. civ.,
con il rigetto dell’appello proposto dal Ministero della Salute, con
ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.”.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore

giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo, soluzione non contrastata dalle parti – che non
hanno depositato memoria – e condivisa dal Procuratore generale, che
ha aderito alla relazione.
3 – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384,
comma 2, cod. proc. civ., la causa può decidersi nel merito nei termini
di cui alla sentenza di primo grado.
4 – Il sopravvenire della sentenza di incostituzionalità costituisce
giusto motivo per compensare tra le parti le spese dell’intero processo
(confermandosi, così, anche sul punto della regolamentazione delle
spese la pronuncia di primo grado).

P. Q. M.
LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,
decide nel merito nei termini di cui alla sentenza di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di secondo grado e del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 11 24 ottobre 2013.

siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata

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