Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28569 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11865-2016 proposto da:

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato STEFANO VINTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTA BRUSEGAN;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA

70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati DOMENICO GIURI, GIANLUCA

RIZZARDI;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA;

– intimata –

avverso sentenza n. 139/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del PM in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott.ssa SANLORENZO RITA che ha chiesto

l’accoglimento del secondo dei motivi del ricorso principale,

respinti tutti gli altri.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1.la Provincia di Venezia, constatato che i formulari di centosessantanove trasporti di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalla spa Industria Chimica Valenziana, con sede in provincia di Padova, mancavano dei dati obbligatori della casella 11, riservata al destinatario, emetteva a carico della suddetta spa e della relativa rappresentante legale B.A., ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione prevista per concorso con il destinatario -la società ARPAV, con sede in provincia di Venezia- e con il vettore, nell’illecito di cui al D.Lgs. 5 gennaio 1997, n. 22, art. 52, comma 3;

2.l’impugnazione proposta avverso tale ordinanza-ingiunzione dalla B., in proprio e per la società, respinta dal Tribunale di Venezia, veniva in parte accolta dalla Corte di Appello con la sentenza in epigrafe;

li giudici di secondo grado, ritenute infondate le tre eccezioni proposte dall’opponente, rispettivamente, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 52 e 55 e L. n. 689 del 1981, art. 17 (per far valere l’incompetenza della provincia di Venezia quale ufficio accertatore laddove, a dire di essa opponente, competente sarebbe stata la provincia di Padova), ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14 (per lamentare che la violazione era stata illegittimamente contestata solo al termine dell’attività di accertamento svolta presso la sede della Industria Chimica Valenziana e non invece immediatamente come, a dire di essa opponente, avrebbe potuto e dovuto essere, vista l’inutilità dell’accertamento per un illecito risultante ictu oculi dall’esame dei formulari), ai sensi D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 15 e 52 e L. n. 689 del 1981, art. 5 (per contestare la sussistenza dei presupposti del concorso essendo, a suo dire, l’illecito riferibile in via esclusiva al destinatario dei rifiuti), ritenevano invece fondata l’eccezione secondo cui la violazione riscontrata aveva carattere solo formale talchè doveva essere applicato al D.Lgs. n. 22 del 1997 art. 52, non il comma 3 ma il comma 4, con conseguente riduzione della sanzione da Euro 192.076 a Euro 1500,00;

4.avverso la sentenza della Corte di Appello ricorrono, in via principale, la Città Metropolitana di Venezia (già Provincia di Venezia) e, in via incidentale, la B., in proprio e quale legale rappresentante della spa Industria Chimica Valenziana;

5.la Procura della Repubblica ha depositato requisitoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.con il ricorso principale viene lamentata la falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 4, sotto due profili: la Corte di Appello -sostiene la Città Metropolitana- ha innanzi tutto errato nel ritenere che la totale omissione delle informazioni di cui alla casella 11 non desse luogo a violazione sostanziale sul motivo che i formulari descrivevano i rifiuti “in modo esauriente” con indicazione del produttore, del codice, dello stato, della quantità, della destinazione e contenevano i dati del vettore e del mezzo di trasporto e che “le omissioni non erano state tali da sottrarre i rifiuti ai controlli essendo il loro trasporto avvenuto alla luce del sole e senza che potesse ingenerarsi alcun pericolo per l’ambiente” ed ha inoltre errato laddove, nel rideterminare la sanzione in Euro 1500,00, è scesa al di sotto del limite minimo di legge, pari a Euro43.602,00 (Euro258,00 per 169 violazioni);

2.con il ricorso incidentale viene lamentata la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 52 e 55 e L. n. 689 del 1981, art. 17, della L. n. 689 del 1981, art. 14, del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 15 e 52 e L. n. 689 del 1981, art. 5, per avere la Corte di Appello respinto le eccezioni ricordate al punto 3 della superiore premessa;

3. il ricorso incidentale pone questioni logicamente pregiudiziali rispetto a quelle sollevate con il ricorso principale. Tra dette questioni pregiudiziali, fondata e assorbente è la terza, relativa alta dedotta insussistenza dei presupposti del concorso nella consumazione dell’illecito di indicazione di dati incompleti nei centosessantanove formulari di cui trattasi, commesso dalla società ARPAV, destinataria dei rifiuti, omettendo di compilare la casella 11 dei formulari. La Corte di Appello ha avallato la contestazione effettuata dalla Provincia di Venezia affermando che la relativa sanzione “può essere comminata anche al produttore che, come nel caso, abbia conferito incarico al vettore in caso di trasporto con uso di formulario contenente dati incompleti”. L’affermazione e la sottostante contestazione non hanno base. Ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997 (c.d. decreto Ronchi) art. 15 (Trasporto dei rifiuti), “1.Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell’istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2.il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore il quale provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni… 5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il modello è stato adottato con decreto del ministero dell’ambiente n. 145 del 1988 ed è riportato nell’allegato B dello stesso decreto. Il modello si articola in cinque sezioni contenenti 11 caselle. Le caselle da uno a dieci, che compongono le prime quattro sezioni, devono essere compilate dal produttore o detentore dei rifiuti e dal vettore e recano le indicazioni identificative del produttore o detentore dei rifiuti, i dati relativi ai rifiuti, le indicazioni concernenti il vettore, nonchè (casella 10) il nome del conducente del mezzo di trasporto, i dati identificativi del mezzo, la data e l’ora di partenza. La casella 9 contiene la firma del produttore o del detentore e quella del vettore “per l’assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario”. La sezione quinta, con la casella 11, è riservata al destinatario ed è da lui sottoscritta. Il destinatario vi deve indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonchè la data e l’ora del ricevimento. L’art. 52 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), stabilisce che “Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all’art. 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni….”(comma 3) e che “se le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni…” (comma 4). L’art. 52 prevede dunque due ipotesi di illecito. La prima è quella di effettuazione di trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario, la seconda è quella di indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti. L’affermazione, sopra riportata, della Corte di Appello pare riferita alla prima ipotesi che tuttavia non è quella a cui è riferita la contestazione effettuata dalla provincia di Venezia a carico della società Industria Chimica Valenziana. Di certo l’affermazione non è (logicamente) riferibile alla seconda ipotesi e non vale a giustificarne l’avvenuta contestazione. L’incompletezza relativa alla casella 11 è imputabile al destinatario dei rifiuti -società ARPAV- posto che quella casella è espressamente riservata al destinatario e deve essere da lui compilata al termine del trasporto (il produttore dei rifiuti dovendo redigere le caselle da uno a dieci del formulario ed essendo responsabile, in prima persona, solo della completezza di queste caselle). La L. n. 689 del 1981, art. 5, che contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale e, in forza di esso, l’applicazione della sanzione si estende dall’autore dell’infrazione a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico, alla realizzazione della infrazione (Cass. n. 13134 del 2015). Nel caso in esame, non essendo stato contestato dalla Provincia di Venezia alla società Industria Chimica Valenziana il concorso psichico nella condotta omissiva consumata dalla destinataria al momento della ricezione dei carichi (ed essendo non prospettabile, prima ancora che non contestato, il concorso materiale in un’omissione commessa dalla destinataria all’arrivo dei carichi, in luogo diverso -provincia di Venezia- ed in tempo successivo rispetto a quelli in cui ha operato la Industria Chimica Valenziana ossia in provincia di Padova, alla partenza dei carichi), l’applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 15 e 52 e L. n. 681 del 1981, art. 5 non è giustificata e si porrebbe altresì in contrasto con il principio per cui “in tema di illeciti amministrativi, posto che è configurabile un apporto esterno alla consumazione dell’illecito anche mediante azioni od omissioni, che, pur senza integrare la condotta tipica di esso, ne rendano possibile o ne agevolino la consumazione, la condotta omissiva può assumere rilevanza quale elemento concorrente nell’illecito altrui solo nel caso in cui si ponga in violazione di uno specifico obbligo di garanzia” (Cass., Sez. 2, n. 28929 del 27/12/2011). Merita aggiungere che il caso di specie è tutt’altro rispetto a quelli in riferimento ai quali questa Corte è intervenuta in passato e che riguardavano incompletezze dei formulari “all’atto della partenza”, come tali imputabili al produttore in quanto soggetto tenuto a redigere e sottoscrivere i documenti “a quell’atto” e quindi direttamente sanzionabile per dette incompletezze (Cass.n. 20862 del 29/09/2009 e Cass. 34031 del 2019 del 19/12/2019, riferita al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, sostanzialmente riproduttivo del decreto Ronchi, nella quali si afferma la pari e altrettanto diretta responsabilità del trasportatore, anch’egli obbligato a varificare i dati dei rifiuti in partenza e a redigere, pro parte, il formulario; Cass. 34038 del 19/12/2019, secondo cui l’omessa indicazione, imputabile al produttore, del peso dei rifiuti poi verificato a destino, “con conseguente elusione del rigore formale della normativa, che ha la funzione di consentire un esatto controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti trasportati, e cosi di garantire una completa tracciabilità di tale attività, non può intendersi supplita per relationem dall’avvenuta accettazione per intero del carico da parte del destinatario”, inidonea al fine di ritenere comunque ricostruibile l’informazione omessa). In conclusione va affermato il principio per cui l’omessa o incompleta compilazione dei formulari di accompagnamento di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15 – ed oggi all’analogo D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 139 – e al D.M. n. 145 del 1998, per la parte relativa alla casella di competenza del destinatario, non dà luogo a responsabilità del produttore ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52 – ed oggi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258 – salva l’eventualità di suo specifico concorso;

4.il terzo motivo di ricorso incidentale deve essere quindi accolto;

5.1a sentenza impugnata deve essere cassata, restando assorbite tutte le restanti questioni (tanto quelle sollevate con il ricorso principale quanto le altre sollevate con il ricorso incidentale);

6. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicchè la causa va decisa nel merito con accoglimento dell’originaria opposizione proposta da B.A., in proprio e per la Industria Chimica Valenziana;

7. le spese sono compensate in ragione della novità della questione trattata.

PQM

accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbita ogni altra questione, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito accogliendo l’originaria opposizione proposta da B.A., in proprio e per la Industria Chimica Valenziana;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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