Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28569 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 06/11/2019), n.28569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19896-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2010 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 10/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de

22/05/2019 dal Consigliere Dott.ssa D’OVIDIO PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Prato, P.M. impugnava l’atto di contestazione n. (OMISSIS), e la conseguente iscrizione a ruolo, elevato per la omessa presentazione della documentazione giustificativa del rimborso IVA per l’anno 2002, dell’importo di Euro 80.000,00, richiesto dal contribuente ed erogato in data 13/12/2004, con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa di Euro 24.000,00.

Deduceva il contribuente l’illegittimità della sanzione irrogata, per aver egli presentato deduzioni difensive, corredate di documentazione, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 4, e lamentava che, ciò nonostante, gli era stata notificata successivamente la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per recupero del rimborso IVA di Euro 80.000,00, oltre interessi e sanzione di Euro 24.000,00.

L’agenzia delle Entrate di costituiva contestando le avverse pretese, di cui chiedeva il rigetto, evidenziando che la pretesa scaturente dalla cartella di pagamento n. (OMISSIS) si fondava su presupposti diversi rispetto a quelli posti a base dell’atto di contestazione impugnato, riguardando quest’ultimo (al quale peraltro non era seguita alcuna iscrizione a ruolo) l’omessa presentazione di documentazione giustificativa, e la prima l’esito del controllo formale sulla dichiarazione Mod. Unico 2004, presentato dal signor P. per l’anno 2003, dal quale era emersa la duplicazione del credito IVA di Euro 80.000,00, già ottenuto a rimborso.

2. Con sentenza n. 19/5/2008 la Commissione tributaria provinciale adita, accogliendo parzialmente il ricorso, annullava la iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), relativa all’importo di Euro 24.000,00 per recupero sanzioni rimborso IVA e dichiarava improcedibile il ricorso avverso l’atto di contestazione, con compensazione delle spese processuali.

3. Avverso tale pronuncia proponeva appello la Agenzia delle Entrate ribadendo le proprie contestazioni.

4. Con sentenza n. 76/21/10, depositata il 10 giugno 2010 e non notificata, la Commissione tributaria regionale di Firenze confermava la sentenza impugnata, compensando le spese del giudizio.

5. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Con ordinanza emessa a seguito di adunanza camerale non partecipata in data 13 settembre 2018, questa Corte disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità nei confronti del difensore del contribuente, da effettuare entro tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza.

L’Agenzia delle Entrate ha adempiuto con notifica in rinnovazione effettuata a mezzo PEC in data 29/11/2018, come da documentazione depositata con memoria datata 3 dicembre 2018.

Il resistente non ha depositato difese nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo è denunciata la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 2909 c.c., del D.Lgs. n. 346 del 1992, artt. 19 e 24, nonchè dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata, pur dando atto che nella specie erano state attivate due distinte e diverse procedure – l’una relativa all’atto di contestazione con irrogazione di sanzione amministrativa di Euro 24.000,00 per omessa presentazione della richiesta documentazione inerenti i giustificativi sui requisiti del rimborso disposta dall’Ufficio di Prato e, l’altra, automatizzata, a livello centrale, inerente la liquidazione formale della dichiarazione modello 2004 presentata dal P. per l’anno 2003, che ha comportato il recupero del rimborso IVA di Euro 80.000,00 con irrogazione di sanzione sempre di Euro 24.000,00 – ha tuttavia confermato la sentenza impugnata ignorando che la stessa aveva dichiarato inammissibili le contestazioni tardivamente mosse dal contribuente avverso la cartella di pagamento, così violando il giudicato interno formatosi sul punto o, comunque, reiterando l’errore del giudice di primo grado, che aveva annullato la sanzione di Euro 24.000,00 portata dalla cartella di pagamento sull’erroneo presupposto che essa si riferisse alla procedura oggetto di impugnazione (ossia quella relativa alla omessa presentazione di documentazione dei giustificativi del rimborso).

2. Il motivo è fondato.

In linea di fatto, come puntualizzato dalla stessa sentenza impugnata, nella vicenda in esame è necessario distinguere due diverse procedure.

La prima prende le mosse dalla circostanza che il contribuente aveva ottenuto il rimborso IVA di Euro 80.000,00 in data 13.12.2004, a seguito di dichiarazione del 28.10.2004 per redditi del 2002: in conseguenza di ciò, il 3.8.2004 l’Agenzia gli aveva notificato l’atto di contestazione n. (OMISSIS) con cui irrogava la sanzione di Euro 24.000,00 per omessa presentazione della documentazione giustificativa del preteso rimborso; detta sanzione, tuttavia, non veniva iscritta a ruolo avendo il P. presentato memorie difensive.

La seconda procedura scaturisce da una dichiarazione integrativa presentata dal contribuente per l’anno 2003, con la quale veniva opposto in compensazione un credito IVA comprensivo anche della somma di Euro 80.000,00 già ottenuta a rimborso; seguiva la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata in data 19/2/2007, con la quale l’Agenzia delle Entrate, all’esito di controllo formale, richiedeva il rimborso IVA per Euro 80.000,00 ed irrogava sanzioni, anche in questo caso pari ad Euro 24.000,00, per infedele dichiarazione.

Sia dalla esposizione in fatto delle sentenze di primo e secondo grado che dal frontespizio della sentenza della CTR si evince che il contribuente aveva impugnato solo l’atto di contestazione n. (OMISSIS), con il quale l’agenzia aveva irrogato la sanzione di Euro 24.000,00 per omessa presentazione della documentazione giustificativa del preteso rimborso, e la conseguente iscrizione a ruolo.

La sentenza di primo grado aveva tuttavia dichiarato improcedibile il ricorso avverso il predetto atto di contestazione, osservando trattarsi “di atto non impugnabile, poichè, essendo state presentate dal contribuente, come è pacifico, deduzioni difensive ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, commi 4 e 5, e art. 18, detto provvedimento non era impugnabile, essendo il ricorso ammesso solo contro l’eventuale successivo provvedimento non era impugnabile, essendo il ricorso ammesso solo contro l’eventuale successivo provvedimento di irrogazione della sanzione e l’impugnazione proposta è quindi improcedibile”.

Tale capo della sentenza di primo grado non è stato impugnato e, pertanto, sul punto si è formato il giudicato interno.

La medesima sentenza di primo grado, tuttavia, aveva comunque accolto parzialmente il ricorso, annullando “l’iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), relativa all’importo di Euro 24.000,00 per recupero sanzione rimborso IVA” sul rilievo che, poichè “pacificamente” non era poi stato emesso il provvedimento di irrogazione della sanzione, “l’iscrizione a ruolo pur intervenuta concernente la sanzione di cui all’atto di contestazione già emesso risulta illegittima”.

L’annullamento così disposto in primo grado si fondava, dunque, sull’erroneo presupposto che la sanzione irrogata con la cartella di pagamento si riferisse alla procedura oggetto di impugnazione (ossia a quella relativa alla omessa presentazione dei documenti giustificativi del rimborso), anzichè a quella, diversa ed autonoma, relativa all’infedele dichiarazione fiscale per aver duplicato il proprio credito di Euro 80.000,00, prima Ottenuto a rimborso, e poi nuovamente richiesto in compensazione con una dichiarazione fiscale integrativa per l’anno 2003.

A sua volta la CTR, pur dando atto dell’esistenza delle due diverse e distinte procedure, ha comunque confermato, con diversa motivazione, la sentenza di primo grado, in tal modo pronunciandosi anch’essa sulla cartella di pagamento emessa in data 19.2.2007 (con cui l’agenzia ha recuperato il rimborso IVA per Euro 80.000,00 ed irrogato la sanzione di Euro 24.000,00 per infedele dichiarazione): tale cartella, tuttavia, per quanto sopra rilevato, non costituiva oggetto del giudizio, avendo il contribuente impugnato solo l’atto di contestazione relativo alla irrogazione delle sanzioni per omessa presentazione della documentazione giustificativa e la “conseguente iscrizione a ruolo”, in realtà mai avvenuta.

Così statuendo la sentenza impugnata ha dunque violato l’art. 112 c.p.c., ossia il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Ne deriva la nullità della sentenza impugnata che, pertanto, deve essere cassata.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio può essere deciso nel merito con declaratoria di rigetto del ricorso originariamente proposto dal contribuente, in quanto rivolto nei confronti di un atto non impugnabile (l’atto di contestazione per omessa presentazione di documentazione giustificativa), come affermato dalla CIT con statuizione passata in giudicato in quanto non impugnata sul punto, e di una “conseguente iscrizione a ruolo” in realtà mai intervenuta.

L’esito del giudizio sul primo motivo di ricorso assorbe la censura formulata con il secondo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, per avere la CIR deciso su una contestazione non ascrivibile al thema decidendum, nonchè per avere ritenuto che la violazione fosse meramente formale e non comportasse danno erariale, là dove invece la fallace dichiarazione aveva in concreto comportato una duplicazione del credito IVA. La peculiarità della fattispecie, caratterizzata dalla sovrapposizione di due procedure che, per la consequenzialità delle vicende ad esse sottese e l’identità dei rispettivi importi sanzionatori, potevano ingenerare confusione, come in effetti avvenuto, rende equo compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto dal contribuente.

– compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 22 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 6 novembre 2019

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