Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28568 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19139-2015 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DELLA GANCIA

1, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MAMMOLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 111/2015 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Giancarlo F. propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 111/22/15 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in controversia riguardante l’impugnazione di un atto di accertamento induttivo, effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, a mezzo del quale l’Agenzia delle entrate, sulla base della contestazione al ricorrente di maggiori ricavi non dichiarati, riprendeva a tassazione somme a titolo di IRPEF, addizionali, IRAP, nonchè IVA per l’anno di imposta 2006. Nelle more del giudizio le somme oggetto della pretesa fiscale venivano iscritte a ruolo e portate dalle cartelle di pagamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS).

Con istanza del 20.4.2017 il contribuente aderiva alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi a cui si riferiva la dichiarazione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi a cui si riferiva la dichiarazione, comunicando con istanza del 2.9.2020 di avere provveduto al pagamento delle relative somme, allegando copia delle ricevute di versamento attestanti il perfezionamento della definizione ed accettazione di Equitalia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

Il Collegio rileva che il ricorrente, pur avendo assunto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, ha omesso di allegare l’atto di rinuncia. Tuttavia, tale omissione non impedisce il perfezionamento della definizione, avuto riguardo all’indirizzo espresso da questa Corte, che si condivide, secondo cui:

“In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 193 del 2016 (conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016), poichè la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass. n. 29394 del 2017).

E’ stato ancora precisato che: “In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, 431 momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato”. (Cass. n. 24083 del 2018).

In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.

Con riferimento alle spese processuali, tenuto conto della definizione agevolata della controversia proposta ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv. con modif. nella L. n. 225 del 2016) e del fatto che il contribuente ha implicitamente rinunciato al ricorso nel presente procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, “poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicchè, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia deve essere disposta la compensazione delle spese di lite” (Cass. n. 28311 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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