Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28568 del 06/11/2019
Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 06/11/2019), n.28568
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. GILETTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 10843/2013 proposto da Agenzia delle
Entrate rappresentata e difesa da Avvocatura Generale dello Stato
con
domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
Dolfin spa rappresentata e difesa dagli avv.ti S.Patti e G.Vaccaro
con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma via
Tacito n. 90;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia sezione staccata di Catania n. 35/18/12 depositata il
23/03/2012.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella
camera di consiglio del 30/04/2019.
Fatto
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Sicilia – sezione di Catania n. 35/18/12, depositata il 22/03/2012. La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento nei confronti della società Dolfin spa notificato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Catania, che contestava un maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2008.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente, che vedeva accolto in toto il suo appello dalla CTR con la decisione avverso la quale l’Amministrazione ha proposto il ricorso in esame.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Nel corso del giudizio, con nota del 13.06.2018, l’Avvocatura erariale, informava che la Direzione Provinciale di Catania della Agenzia delle Entrate aveva comunicata la presentazione da parte della società della domanda di definizione della controversia, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 e l’avvenuto pagamento per la definizione della procedura.
Formulava, pertanto, istanza di estinzione del giudizio con compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
Con nota depositata in data 12.04.2019 la società Dolfin spa avanzava anch’essa istanza di estinzione, con compensazione delle spese, per la stessa motivazione dell’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata della controversia in esame.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 50 del 2017. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.
Depositato in cancelleria il 6 novembre 2019