Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28567 del 20/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28567 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 21824-2011 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;

– ricorrente contro
D’OTTAVIO ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DEI CONSOLI, 62, presso lo studio dell’avvocato GUIDO
DE PAMPHILIS, rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI
SANDIROCCO, MARIA CONTI giusta procura speciale a margine
del controricorso;

– controricorrente
nonchè contro

g s2.0

Data pubblicazione: 20/12/2013

REGIONE ABRUZZO;

– intimata avverso la sentenza n. 113/2011 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 3/02/2011, depositata il 10/05/2011;

24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l’Avvocato MARINA MILLI (delega avvocati SANDIROCCO e
CONTI, difensori della controricorrente) che si riporta agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che
aderisce alla relazione.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Firenze, D’Ottavio
Antonella chiedeva, nei confronti del Ministero della Salute e della
Regione Abruzzo, il riconoscimento del proprio diritto a percepire
l’indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992 relativamente ad una
patologia da virus HCV, asseritamente derivata da emotrasfusione. Il
Tribunale accoglieva la domanda e, ritenuta la sussistenza di un nesso
causale tra la trasfusione e la positività al virus, riconosceva il diritto
invocato nei confronti del solo Ministero. La Corte di appello di
Firenze, decidendo sul gravame proposto dal Ministero della Salute,
confermava la decisione di primo grado. Riteneva, in particolare,
sussistente la legittimazione passiva del Ministero, indipendentemente
dal momento di presentazione della domanda amministrativa.
Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale il
Ministero della Salute propone ricorso affidato ad un motivo.
La D’Ottavio resiste con controricorso.

Ric. 2011 n. 21824 sez. ML – ud. 24-10-2013
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Il ricorso, nella parte in cui si censura l’affermata legittimazione
passiva del Ministero, si palesa manifestamente infondato alla stregua
del principio enunciato, in materia, dalle Sezioni unite di questa Corte
che, con la sentenza n. 12538 del 2011, hanno osservato, in sintesi,
che: a) le disposizioni sul contenzioso contenute nei d.P.C.M. 26

dello stesso e non anche una regola processuale sulla legittimazione
passiva che, peraltro, non potrebbe comunque desumersi per
inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto, pur in un mutato
contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato
e Regione, che assegna, ora, alle Regioni la competenza residuale in
materia di assistenza sociale; b) la legge n. 210 del 1992, art. 5 continua
ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso
amministrativo avverso la valutazione della commissione medicoospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dal d. lgs. n. 112
del 1998, art. 123 e sopravvive anche nel mutato contesto di
trasferimento alle Regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo
(ad opera dei cit. d.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di
attribuzione alle Regioni della competenza legislativa residuale in
materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117 Cost., comma 4,
riformato). Le Sezioni unite hanno, pertanto, chiarito che, come il
Ministero della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul
ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame,
analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria
con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo, affermando il principio
di diritto secondo cui: “nelle controversie aventi ad oggetto
l’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei
soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi
Ric. 2011 n. 21824 sez. ML – ud. 24-10-2013
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maggio 2000, 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 riguardano solo l’onere

ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio sussiste la
legittimazione passiva del Ministero della salute”.
Va, inoltre, precisato che la suddetta sentenza delle Sezioni Unite è
stata resa in una fattispecie in cui il Ministero della Salute era stato già
destinatario di pronuncia di condanna nei gradi di merito e che anche

passiva del Ministero.
Si aggiunga, da ultimo, che la richiesta, avanzata nella parte
conclusiva del ricorso per cassazione, di “…respingere il ricorso nel
merito in quanto infondato, in difetto di prova del nesso causale fra
trasfusione e malattia” non trova corrispondenza in alcuna censura
proposta in ordine al decisum della Corte territoriale.
Per quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con
ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5″.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili e che ricorra con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo.
3 – In conclusione il ricorso va rigettato.
4 – La regolamentazione delle spese processuali segue la
soccombenza.

P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il Ministero della Salute al
pagamento, in favore di Antonella D’Ottavio, delle spese del presente
giudizio di legittimità che liquida in curo 100,00 per esborsi ed euro
2.500,00 per compensi, con attribuzione in favore degli avv.ti Luigi
Sandirocco e Maria Conti, anfistatari. Nulla per le spese della Regione
Abruzzo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2013.

in relazione a tale domanda va, quindi, letta la ritenuta legittimazione

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