Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28566 del 20/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28566 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 15633-2011 proposto da:
SONESI DANIELA SNSDNL68E51B5190, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 52, presso lo studio
dell’avvocato VINCENZO IACOVINO, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro
tempore, REGIONE MOUSE, in persona del legale rappresentante
pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controdcorrenti –

scilg

3-3

Data pubblicazione: 20/12/2013

avverso la sentenza n. 25/2011 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO del 18/02/2011, depositata il 04/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

contenuto:
“Con sentenza n. 25 del 2011 depositata in data 4 marzo 2011, la
Corte di appello di Campobasso rigettava l’impugnazione proposta da
Daniela Sonesi, avverso la pronuncia di primo grado, che a sua volta
aveva respinto la domanda avanzata dalla Sonesi, per il riconoscimento
del suo diritto all’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, per le
patologie causate dalla vaccinazione antivaiolosa cui quest’ultima era
stata sottoposta nel 1972. La Corte territoriale rilevava la decadenza dal
diritto all’indennizzo, ritenendo la tardività della relativa domanda,
presentata ben oltre il termine dei tre anni da quando, sulla base di
certificazioni mediche del 18/6/1996 e del 4/5/2001, l’appellante
aveva avuto piena conoscibilità di un nesso causale tra la patologia e la
somministrazione del vaccino, essendole stata diagnosticata una

sindrome comiziale (da encefalite post-vaccinica subita a quattro anni) in cura con
farmaci epilettici.
Propone ricorso per la cassazione della sentenza la Sonesi dolendosi
della erroneità e contraddittorietà della stessa su un punto decisivo
della controversia e cioè sul momento in cui la ricorrente fosse venuta
realmente a conoscenza del danno subìto per effetto della vaccinazione
antivaiolosa. Deduce che dalle informazioni contenute nelle
certificazioni poste dalla Corte di merito a base del decisum era solo
evidenziato lo status sanitario di una paziente che precedentemente si
era sottoposta a vaccinazione non anche l’esistenza o meno di un
Ric. 2011 n. 15633 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente

nesso causale tra la patologia e la vaccinazione. In conseguenza non
era alle date suddette che poteva dirsi raggiunta la conoscenza certa
dell’esistenza del suddetto nesso causale, certezza che qui era stata
raggiunta dalla ricorrente solo con il certificato del doti Claudio
Carssimi del 10/5/2004.

controricorso.
E’ rimasta solo intimata la Regione Molise.
Il ricorso si palesa manifestamente infondato alla luce
dell’orientamento di questa Corte espresso, tra le altre, nelle decisioni
n. 23854 del 24 novembre 2010 e n. 24549 del 20 novembre 2009.
Si osserva che la censura con la quale la ricorrente lamenta
l’erroneità della determinazione della data circa la consapevolezza del
nesso di causalità fra vaccinazione cui l’assistibile era stata sottoposta
nel 1972 e la grave menomazione riportata, si risolve nella
prospettazione di un diverso momento in cui la Senesi avrebbe avuto
conoscenza certa della derivazione della malattia da cui era affetta,
contro il preciso accertamento fornito in proposito dal giudice del
merito. Questi ha sottolineato che la conoscenza da parte
dell’assistibile del danno risaliva a quando il sanitario che aveva avuto
in cura la Senesi dal 1978 aveva formulato alla paziente la diagnosi di
cui alle certificazioni del 18/6/1996 e del 4/5/2001, diagnosi ritenuta
idonea a fornire all’interessata l’informazione necessaria e sufficiente
ad individuare nella vaccinazione antivaiolo, somministratale all’età di
quattro anni, l’origine della patologia da cui da tempo la Senesi
soffriva.
Del resto, le disposizioni di cui alla legge n. 210 del 1992 (art. 3,
comma 7, letto in combinato con l’art. 1 dello stesso testo ed integrato
con quanto previsto dal comma 1, dell’art. 3, che individua nella
Ric. 2011 n. 15633 sez. ML – ud. 24-10-2013
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Il Ministero della Salute resiste all’impugnazione depositando

”conoscenza del danno” il dies a quo per la decorrenza del termine
perentorio per far richiesta dell’indennizzo) richiedono che
l’interessato abbia una documentata consapevolezza del danno
irreversibile all’integrità fisica e della derivazione di tale danno dalla
vaccinazione obbligatoria sulla base di un ragionevole criterio di

apprezzare tutti quei fatti che diano certezza dell’esistenza
dell’irreversibile stato morboso e della normale conoscibilità di esso da
parte dell’interessato.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente
considerato che agli atti esistevano certificazioni che di per sé davano
conto di come sin dal 1996 la Senesi avesse avuto conoscenza (id est
avrebbe dovuto avere conoscenza – cfr. Cass. Sez. Un. n. 579 dell’H
gennaio 2008 -) del danno irreversibile manifestatosi a seguito della
vaccinazione antivaiolosa e ciò sulla base di certificazioni che
rendevano conoscibile, secondo criteri di normalità e plausibilità, tanto
il danno permanente sofferto quanto il collegamento fra tale danno e la
sindrome comiziale da encefalite postvaccinazione, con conseguente
tardività della domanda presentata solo in data 11/8/2004.
Per quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso, con
ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.”.
2 – Va preliminarmente rilevato che per errore è stato indicato nella
relazione che la Regione Molise è rimasta solo intimata essendosi detto
ente costituito con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
3 – Per il resto, ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal
relatore siano del tutto condivisibili e che ricorra con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo.
4 – In conclusione il ricorso va rigettato.
Ric. 2011 n. 15633 sez. ML – ud. 24-10-2013
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probabilità scientifica e consentono, a tal fine, di positivamente

Pith4

5 – Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio
di legittimità, ritiene questi Corta che il consolidarsi dell’orientamento
giurisprudenziale cui si è fatto cenno solo in epoca di poco precedente
alla presentazione del ricorso costituisca giusto motivo per una
compensazione.

P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2013.

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La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese AAA: emAcAv abIL tive4 ^d’evo

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