Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28565 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 0222/2014 R.G. proposto da:

A. & C. Private S.r.l., con sede in San Prisco, rappresentata e

difesa dall’Avv. Pietro Gaeta, elettivamente domiciliata a Roma, in

Via G. Palumbo n. 26, presso la Società E.P. S.p.a..

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 331/23/13 pronunciata il 4.6.2013 e depositata il

2.10.2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8.10.2020 dal

consigliere Dott. Saieva Giuseppe;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale, Dott.ssa Zeno Immacolata, che ha concluso per il rigetto

del ricorso;

Udito il difensore della resistente, in persona dell’avvocato dello

Stato Davide Giovanni Pintus, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria provinciale di Caserta rigettava il ricorso della Società A. & C. Private S.r.l., con sede in San Prisco, avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate di Santa Maria Capua Vetere, con riferimento al periodo d’imposta 2006, recuperava a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA, costi non inerenti per 16.000,00 Euro; costi non deducibili nell’esercizio per 3.501,00 Euro; maggiori ricavi accertati pari a 206.175,00 Euro, ritenendo le differenze inventariali (110,235,75 Euro maggiorate della relativa percentuale di ricarico), rilevate dal raffronto tra le rimanenze risultanti dal prospetto di dettaglio esibito dalla società ricorrente, ossia le risultanze dell’inventario fisico fatto al 31.12.2006, il cui valore complessivo ammontava a 50.496,25 Euro e il valore iscritto a bilancio di 160.750,00 Euro, merce venduta in evasione d’imposta. La Commissione adita rigettava il ricorso, rilevando che i maggiori ricavi accertati risultavano dalle differenze inventariali rilevate dal raffronto tra le rimanenze risultanti dal prospetto di dettaglio esibito dalla società ed il valore iscritto in bilancio; situazione di irregolarità che giustificava il ricorso al metodo induttivo adottato dall’Ufficio.

2. La società contribuente impugnava detta decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la quale tuttavia con sentenza n. 331/23/13 pronunciata il 4.6.2013 e depositata il 2.10.2013, rigettava l’appello, ritenendo corretta la motivazione fornita dai giudici di primo grado, in quanto erano del tutto evidenti le differenze inventariali rilevate dal raffronto tra le rimanenze risultanti dal prospetto di dettaglio esibito dalla società ed il valore iscritto in bilancio, sicchè le irregolarità e le incongruenze rilevate giustificavano il ricorso al metodo induttivo adottato dall’Ufficio.

5. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, in ordine al quale l’Agenzia delle Entrate, non costituita nei termini di legge mediante controricorso, si riservava di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce “omessa motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio” in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando, in particolare, l’omessa motivazione sull’eccepita infondatezza e illegittimità del metodo adottato dall’Ufficio per la ricostruzione dei ricavi.

1.1. Detto motivo è inammissibile.

1.2. Appare invero rilevante, ai fini del decidere, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e applicabile, dunque, alla sentenza qui impugnata, depositata il giorno 2.10.2013.

1.3. Le Sezioni Unite di questa Corte – nell’affrontare il tema della applicabilità o meno ai ricorsi per cassazione della modifica anzidetta, con la sentenza n. 8054, pubblicata il 7.4.2014 (e con la coeva sentenza n. 8053) – hanno affermato che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne non già l’omesso esame di punti o questioni dibattute, ma l’omesso esame di un “fatto storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); mentre l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. A tal fine la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso. Venuta, dunque meno la possibilità di demandare a questa Corte il controllo in ordine alla logicità e sufficienza della motivazione, appare evidente come il vizio prospettato dalla parte contribuente nel motivo in esame risulti per più aspetti inammissibile, involgendo la logicità della motivazione e non vertendosi in tema di motivazione inesistente o apparente.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente eccepisce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendosi i giudici di appello pronunciati, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando che in ordine alle eccezioni di merito analiticamente e dettagliatamente riportate nel ricorso introduttivo, alcuna contestazione era stata sollevata dall’ufficio e che detta violazione, riproposta puntualmente anche nel processo di appello, era stata del tutto ignorata dai giudici della C.T.R.

2.1. Anche tale motivo si appalesa inammissibile.

2.2. Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass. Sez. 5, 14/01/2015, n. 452).

2.3. Il motivo è, pertanto, inammissibile, poichè, deducendo un’omissione di pronuncia, la ricorrente non ha tenuto conto della diversa ricostruzione logico giuridica del giudice di appello. Inoltre, nel caso di specie, la censura manca di specificità e non chiarisce le domande e le eccezioni sulle quali il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi, riconducendo l’omissione della statuizione del giudice a mere argomentazioni dell’Ufficio appellato (Cass. Sez. 5, 03/10/2019, n. 24693).

2.4. Nel caso in esame, non è comunque ravvisabile il dedotto vizio di omessa pronuncia, in quanto la sentenza impugnata, nell’escludere la fondatezza delle ragioni dell’appello, ha seguito un percorso logico incompatibile con l’argomento riproposto dalla contribuente a fondamento del proprio ricorso.

3. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, n. 62-bis e 62 sexies, L. 28 dicembre 1995, n. 54, art. 3,” lamentando l’adozione del metodo induttivo, malgrado l’assoluta insussistenza dei presupposti previsti dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 in presenza di una contabilità sostanzialmente e formalmente regolare, non contestata in alcun modo dall’ufficio.

3.1. Detto motivo è privo di fondamento.

3.2. Per costante orientamento di questa Corte, l’inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili giustifica l’accertamento condotto con metodo analitico-extracontabile (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)) ovvero l’accertamento condotto con metodo induttivo puro (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2 (quest’ultimo in materia di imposte indirette). Più in particolare, qualora la “incompletezza, falsità od inesattezza” degli elementi indicati non sia tale da non consentire di prescindere dalle scritture contabili, l’Ufficio accertatore è legittimato solamente a “completare” le lacune riscontrate, utilizzando, ai fini della dimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 2729 c.c.. Qualora viceversa “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” risultino tali da inficiare la attendibilità – e dunque la utilizzabilità, ai fini dell’accertamento – anche degli “altri” dati contabili, l’amministrazione finanziaria può “prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio o delle scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (cfr. Cass. Sez. 5, 04/03/2020, n. 6061).

3.3. Nel caso in esame, la Commissione regionale ha ritenuto del tutto legittimo l’accertamento effettuato con metodo analitico-induttivo, avendo l’ufficio accertato maggiori ricavi della società, in presenza delle differenze inventariali rilevate dal raffronto tra le rimanenze risultanti dal prospetto di dettaglio esibito dalla società ed il valore iscritto in bilancio, talchè non è ravvisabile la dedotta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), giustificata, appunto, dalle “irregolarità ed incongruenze” rilevate dall’Ufficio.

3.4. La censura va pertanto disattesa.

4. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente del contributo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso della contribuente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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