Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28563 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28563 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 6873-2009 proposto da:
PRESTI SALVATORE C.F. PRSSVT65L21D661Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MARZIALE 47, presso lo studio
dell’avvocato BARONE GIAN LUIGI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato D’INZILLO CARLO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3248

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. 06382641006,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI

Data pubblicazione: 20/12/2013

16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1595/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 11/03/2008 r.g.n. 76/2006;

udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato FESTA DOMENICO per delega GIANLUIGI
BARONE;
udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega
GIUSEPPE CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

r.g.n. 6873/2009 Salvatore Presti c/RAI
ud. 14/11/2013

Svolgimento del processo

1. Salvatore Presti chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Roma, dell’H marzo 2008, che ha confermato la sentenza di primo grado di

2. Tra la RAI e il Presti sono stati stipulati dieci contratti di lavoro a tempo
determinato, con la qualifica di assistente ai programmi e di programmista
regista, il primo dei quali con decorrenza 5.10.1993 e l’ultimo con scadenza
13.6.2003.
3.

In data 8 ottobre 1998, veniva stipulata una transazione in sede sindacale.

4. Per la Corte d’appello la conciliazione sindacale ha implicato la rinuncia ai
diritti connessi ai contratti stipulati sino a tale data, mentre i contratti
successivamente stipulati risultano conformi al quadro normativo costituito
dall’art. 23 della legge n. 56 del 1987 e dall’accordo collettivo 5 aprile 1997.
5. Presti articola quattro motivi di ricorso. La RAI si è difesa con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione
6.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1418 e 1965
c.c. con riferimento alla parte della sentenza che ha ritenuto valido negozio
transattivo la conciliazione stipulata tra le parti in causa benché non contenesse
l’individuazione della res dubia, delle contestazioni tra le parti e della sussistenza
di discordanti valutazioni in ordine a correlative situazioni giudiziali o
extragiudiziali dei rispettivi diritti ed obblighi, né l’indicazione delle opposte
pretese, e delle reciproche concessioni, che le parti si fanno per conseguire il
regolamento dei rispettivi interessi.

7. Il medesimo capo della sentenza è censurato, con il secondo motivo (invero
numerato 1.3), svolgendo la denunzia per vizio di omessa e insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia relativo alla mancata

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rigetto della domanda proposta nei confronti della RAI, Radiotelevisione
italiana s.p.a.

assistenza del lavoratore e alla carenza di informazioni circa gli effetti dell’atto
transattivo.
8. Con il terzo motivo (contraddistinto dal numero 2) si denunzia violazione di
legge con riferimento alla parte della sentenza che ha ritenuto legittimi i

1987, 1, comma 2, lett. e) della legge 230 del 1962, ed ancora violazione
dell’art. 112 c.p.c. Si chiede, in sintesi, di accertare la violazione del principio
di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, nella formulazione del relativo
quesito di diritto, si richiede il sindacato di legittimità sulla sentenza che, con
riferimento a contratti a termine stipulati ai sensi degli accordi collettivi ex art.
23 L. n.56/87, proceda alla valutazione dei suddetti contratti prescindendo
dalle valutazioni di cui all’art. 1 L.n.230/62 ed eludendo la giurisprudenza di
legittimità consolidatasi riguardo all’interpretazione di quest’ultima.
9. Con il quarto motivo (contraddistinto dal numero 2.1), si denunzia violazione
dell’art. 1 disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 112 c.p.c., per avere la
Corte di merito trascurato di prendere in esame l’eccezione incentrata
sull’illegittimo intervento interpretativo della norma di legge da parte delle
organizzazioni sindacali in tema di specificità dei programmi radiotelevisivi.
10. Prima questione è quella di stabilire se sia valida o meno la conciliazione
sindacale intercorsa tra le parti e se essa, di conseguenza, escluda ogni
questione circa la legittimità dei contratti a termine precedenti alla sua
sottoscrizione. La soluzione della Corte di merito è in senso positivo. Le
relative censure sono infondate.
11. Si nega, in radice, che si tratti effettivamente di un atto transattivo. Ma la
Corte di merito ha compiuto la relativa verifica con dovizia di argomenti,
rilevando la sussistenza degli elementi che integrano la nozione di transazione
ai sensi dell’art. 1965 c.c. (accordo tra le parti, implicante reciproche
concessioni, volte a prevenire una lite che, anche se non in atto, potrebbe
sorgere tra loro).
12. Risultano inammissibili, poi, i profili di censura inerenti all’assistenza del
lavoratore nella stipula in sede di conciliazione giacché, a fronte della
statuizione sul punto della Corte territoriale in ordine alla mancata allegazione
di circostanze idonee a smentire le risultanze del verbale e relative deduzioni
probatorie, il ricorrente ha svolto la doglianza limitandosi ad indicare, peraltro
solo genericamente, i capitoli di prova articolati in sede di merito.

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contratti a termine stipulati, successivamente alla transazione, alla stregua
dell’accordo 5 aprile 1997 e in applicazione del contratto collettivo 8 giugno
2000. In tale ambito si denunzia violazione degli artt. 23 della legge n. 56 del

13. Posto che i principi di diritto e gli elementi che attestano l’esistenza di un
accordo transattivo richiamati dalla Corte sono corretti, la conseguente
valutazione di merito, compiutamente motivata, è estranea al giudizio di
legittimità.

15. La prima questione, in ordine logico, tra quelle poste, consiste nello stabilire se
sia conforme alla legge che ad un accordo collettivo privatistico possa
considerarsi attribuito il potere di interpretare e/o modificare i requisiti previsti
dalla legge per la legittima stipuLabilità di uno o più contratti a termine.
16. La questione è stata da tempo risolta in senso positivo e le Sezioni unite hanno
fissato il seguente principio di diritto, costantemente seguito dalla
giurisprudenza successiva della sezione lavoro: “L’art. 23 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di
individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dall’art. 1 della legge 18
aprile 1962, n. 230 e successive modifiche nonché dall’art. 8 bis del d.l. 29
gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1983, n.
79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di
lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i
quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a
termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il
ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere “Dg,gentive ed
anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per
ragioni di tipo meramente “soggettivo”, consentendo (vuoi in funzione di
promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori)
l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso
l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro
idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro
diritti”(sez. unite, 2 marzo 2006, n. 4588).
17. Anche l’idoneità dei contratti collettivi applicabili al caso in esame a svolgere
tale funzione è stata reiteratamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità
e risolta nel senso che l’art. 23 cit. non richiede che il contratto collettivo debba
essere nazionale, ma richiede qualcosa di diverso e cioè che ” contratti collettivi
di lavoro” (non qualificati quanto al loro livello) siano stipulati con i sindacati
nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.

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14. Tanto premesso restano da esaminare le questioni poste con riferimento ai
contratti successivi alla transazione.

18. La norma non compie alcuna selezione con riferimento alla parte datoriale,
che può essere pertanto anche una singola azienda, il che qualifica il contratto
aziendale, ma si limita a richiedere che sia stato stipulato con un’organizzazione
sindacale che presenti i requisiti su indicati, idonei, secondo il legislatore, a
garantire che la delicata funzione sia svolta da contratti collettivi stipulati tra

19. Nel caso in esame, l’accordo collettivo 5 aprile 1997 è stato stipulato tra
l’associazione sindacale Intersind e la RAI, dal lato datoriale, e dalle
associazioni sindacali SLC-CGIL, FIS-CISL e UILSIC-UIL, dal lato sindacale.
20. Non sorgono dubbi sul fatto che le associazioni sindacali siano “sindacati
nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale”.
21. Il contratto collettivo 8 giugno 2000 è stato stipulato dai seguenti soggetti.
Parte datoriale: RAI spa, RAI SAT spa, RAI Way spa e RAI Cinema spa,
assistite dall’Unione industriali di Roma. Parte sindacale: SLC-CGIL, FISCISL
e UILSIC-UIL assistite dalle rispettive strutture territoriali e dal coordinamento
nazionale RAI. Anche in questo caso non sorgono dubbi sul fatto che le
associazioni sindacali siano “sindacati nazionali o locali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.
22 Infine, anche sulla questione concernente la disciplina del contratto a tempo

determinato nel settore dello spettacolo il Collegio intende dare continuità al
costante orientamento di legittimità (ex multis, Cass. 15360/2012).
23. E’ noto che la legge che introdusse le limitazioni alla possibilità di apporre un
termine al contratto di lavoro subordinato (legge 18 aprile 1962 n. 230) previde
una serie di eccezioni e, fra l’altro, con la lett. e) dell’art. 1, consentiva di
apporre il termine “nelle scritture del personale artistico e tecnico della
produzione di spettacoli”.
24. La norma fu modificata dalla legge 23 maggio 1977 n. 266, che sostituì la
dizione, prevedendo la possibilità della apposizione del termine “nelle
assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici
programmi radiofonici o televisivi”.
25. Questa formulazione, incentrata sul concetto di specificità dello spettacolo, ha
dato luogo ad una giurisprudenza, particolarmente rigorosa, che intende il
concetto di specificità del programma non solo come unicità dello stesso,
ancorché articolato in più puntate, ma anche come specificità dell’apporto del

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imprese, associate o singole, con sindacati dotati di particolare forza e
rappresentatività.

lavoratore, delineando una connessione tra specificità dell’apporto e specificità
del programma (il carattere consolidato di questa giurisprudenza applicativa
dell’art. 1, lett. e) della legge 230 del 1962, come modificata dalla legge 266 del
1977 è confermato anche nelle più recenti decisioni su contratti di lavoro
regolati da tale normativa (fra le altre v. Cass., sesta sezione, ord. 2 marzo 2012
n. 3308).

27. L’interpretazione non è meccanicamente riproponibile dopo le modifiche
apportate dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e dagli accordi sindacali che ne
sono conseguiti in ambito RAI.
contratti a termine stipulati tra la RAI e il ricorrente che sono stati considerati
legittimi dalla Corte d’appello, sono tutti successivi alla stipulazione
dell’accordo del 1997 e all’accordo dell’8 giugno 2000.

28. I

29. Il contratto collettivo del 1997, nell’esercizio esplicito della delega contenuta
nell’art. 23 cit., consentiva l’apposizione del termine “anche” nell’assunzione di
personale “di qualsiasi qualifica” … “per un programma od una pluralità di
specifici programmi quando l’impegno per ciascun programma non esaurisce la
prestazione giornaliera e/o settimanale”.
30. La previsione distingue quindi’ due ipotesi, quella dell’assunzione per un
singolo programma e quella dell’assunzione per “una pluralità di specifici
programmi”.
31. Nella prima ipotesi è richiesta solo l’unicità del programma. Nella seconda
ipotesi è richiesta la specificità, nonché l’ulteriore requisito concernente il
mancato esaurimento delle prestazione giornaliera o settimanale.
32

Che i requisiti ulteriori siano richiesti solo per il caso di pluralità programmi è
indicato, oltre che dalla struttura sintattica della frase, anche dal fatto che il
requisito del mancato esaurimento della prestazione è espressamente collegato
all’impegno per “ciascun programma”, che sottende la pluralità di programmi.

33.

Quando il programma è unico, pertanto, è legittima l’apposizione del termine,
senza necessità di ulteriori requisiti. In particolare non sono richiesti tutti
quegli elementi che la giurisprudenza prima richiamata desume dal concetto di
specificità.

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26. Il rigore di questa giurisprudenza si fonda sull’utilizzazione da parte del
legislatore dell’aggettivo “specifici” riferito a programmi o a spettacoli.

34. Questa interpretazione è stata ribadita dal successivo contratto collettivo dell’8
giugno 2000, il cui punto n. 4, lett. a), prevede la possibilità di apporre il

35. Il chiarimento a verbale, in calce a tale articolo, spiega che: “per programma,
nonché per specifici programmi nell’ambito del punto 4 lett.a) del presente
articolo deve intendersi: una o più trasmissioni, spettacoli o produzioni (anche
nell’ambito dell’horne video, di internet e della programmazioni satellitare e/o
progetti multimecliali), anche a carattere continuativo, ciclico o di contenitore,
purché individuati ed indicati nel contratto a termine”.

36. In conclusione, tanto in base all’accordo del 1997, che in base all’accordo del
2000, bisogna distinguere due ipotesi di assunzione, a seconda che il contratto
di lavoro venga stipulato per un programma o per una pluralità di programmi.
3Z Nel caso di assunzione per un programma non sono richiesti requisiti ulteriori

rispetto a quello dell’ unicità del programma, che peraltro non esclude, come la
giurisprudenza ha sempre messo in evidenza, che lo stesso possa essere
articolato in più puntate.
38. Solo il chiarimento a verbale inserito nel contratto del 2000 ha richiesto che il
programma deve essere individuato e indicato nel contratto a termine Ma il
chiarimento ha valore meramente interpretativo e non aggiunge nulla al
contenuto della previsione: non poteva ragionevolmente non ritenersi, anche
in assenza di questa chiarificazione sindacale, che il programma dovesse essere
indicato nel contratto.
39. Deve, infine, sottolinearsi che il contratto collettivo di lavoro del 2000 aveva
come data di scadenza il 31 dicembre 2003 per la parte normativa e ha
conservato vigore sino a tale data, in forza dell’art. 11 del d. lgs. n.368 del 2001.
40. Questa ricostruzione della disciplina dei contratti a tempo determinato della
RAI è stata già delineata da Cass. 23 novembre 2010, n. 23686 e deve essere
pienamente confermata.
41. Di conseguenza, non può che convenirsi con il giudizio della Corte d’appello,
che ha ritenuto sufficiente, ai fini della legittimità dell’apposizione del termine,
l’indicazione, in ciascun contratto di lavoro a termine, del singolo programma
per il quale l’assunzione del ricorrente è avvenuta.

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termine nelle ipotesi di assunzioni “per un programma od una pluralità di
specifici programmi” (non si menziona più la necessità del mancato
esaurimento della prestazione giornaliera o settimanale).

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42. Infine, il motivo con il quale vengono poste questioni processuali, va ritenuto
inammissibile giacché, come più volte affermato da questa Corte e va qui

più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella
domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in
Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
43. L’erronea sussunzione nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso del
vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta
l’inammissibilità del motivo di ricorso (v., ex multis, Cass. 7268/2012, Cass.
12952/2007, Cass. 375/2005, Cass. 6858/2004).
44. In definitiva il ricorso va rigettato.
45. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate
in euro 100,00 per esborsi, oltre euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013

Il Co gliere

ribadito, “il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli
effetti dell’art. 112, cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il
giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione,
ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, censurabile in
Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si
pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o

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