Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28563 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12176/2012 R.G. proposto da:

Comune di Genova, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dagli

avv.ti Sara Armella e Maria Antonelli, elett.te domiciliato presso

lo studio di quest’ultima in Roma, alla P.zza Gondar n. 22, come da

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio Multipurpose in liquidazione, in persona del legale rapp.te

p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Lorenzo e Giovanni Acquarone e

Giovan Candido Di Gioia, presso il cui studio elett.te domicilia in

Roma, alla p.zza Mazzini n. 27, come da procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 26/13/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria, depositata il 29/3/2011, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

ottobre 2020 dalla Dott.ssa d’Orfano Milena;

udito per il Comune ricorrente l’avv. Silvana Meliambro per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Tommaso Basile che ha concluso per il rigetto sia del ricorso

principale che di quello incidentale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 26/13/11, depositata il 29 marzo 2011, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Comune di Genova avverso la sentenza n. 80/13/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato al Consorzio Multipurpose il 18-12-2007, per decorrenza del termine di decadenza triennale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, con compensazione delle spese di lite.

Il giudice di appello rilevava:

a) che il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento riguardante l’ICI per l’anno 2002, relativa ad una vasta area demaniale sita nel porto di Genova, in parte scoperta, priva di rendita catastale, attribuita in concessione al contribuente;

b) che la Commissione di primo grado, pur avendo correttamente verificato la decadenza d’ufficio, in assenza di una specifica eccezione, risultando contestata la legittimità del potere impositivo, aveva tuttavia errato nel negare la tempestività dell’atto, trovando nella specie applicazione il più lungo termine quinquennale fissato dal Comune di Genova ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59;

c) quanto al merito, che a partire dall’anno 2001, il Comune aveva stipulato un accordo con l’Autorità portuale di Genova per determinare una rendita in via provvisoria sulla cui base consentire ai concessionari delle aree di versare un acconto di imposta; che persistendo l’inerzia dei legittimati passivi, e risultando l’imposta dovuta sulla base della legge istitutiva dell’ICI come modificata dalla L. n. 388 del 2000, l’ente impositore aveva legittimamente rideterminato il tributo nel giugno 2002 sulla base dei nuovi parametri forniti dall’Agenzia del Demanio;

d) che in ogni caso le aree scoperte non potevano ritenersi soggette ad ICI, per carenza del presupposto oggettivo, se non caratterizzate da opere con natura di autonoma unità immobiliare, caratteristiche di cui il Comune, pur essendone onerato, non aveva offerto alcuna prova.

Tanto premesso, la CTR, in riforma della decisione di primo grado, riteneva legittimo l’accertamento in relazione alle aree coperte, ma non dovuta l’ICI, oltre interessi e sanzioni, con riferimento alle aree scoperte.

2. Avverso la sentenza di appello, il Comune di Genova ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 10 maggio 2012, ricevuto il 15 maggio 2012, affidato a sette motivi.

3. Il Consorzio ha depositato controricorso nonchè ricorso incidentale, articolato in tre motivi, notificato il 3 luglio 2012; entrambe la parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 112 c.p.c. e art. 2969 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto che nella generica contestazione del legittimo esercizio del potere impositivo rientrasse anche la questione della decadenza, non rilevabile d’ufficio ma solo su eccezione di parte, nella specie non formulata dal contribuente;

2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando l’esclusione a tassazione delle aree scoperte oggetto di concessione di beni demaniali, risultando rilevante l’autonomia funzionale e reddituale dell’immobile nel suo complesso e non la pertinenzialità delle aree scoperte ai fabbricati insistenti sull’area stessa;

3. con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2969 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver posto la prova dell’esenzione dall’imposta delle aree scoperte a carico dell’ente impositore e non del contribuente;

4. con il quarto motivo denuncia un difetto di motivazione della pronuncia in ordine all’autonomia produttiva dell’area, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mancando ogni valutazione della circostanza pacifica dell’utilizzo dell’intera superficie ai fini dell’attività di terminalista svolta dal consorzio concessionario;

5. con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, norma che a seguito della novella di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 3, assoggetta ad ICI anche le aree demaniali scoperte in concessione, innovando il precedente regime che già sottoponeva a tributo gli immobili oggetto di un diritto di superficie;

6. con il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver escluso l’applicabilità delle sanzioni in relazione all’omesso versamento dell’ICI per le aree scoperte;

7. con il settimo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver escluso l’applicabilità delle sanzioni senza tener conto della condotta non collaborativa posta in essere dal concessionario circa l’attribuzione della rendita catastale, funzionale alla determinazione dell’imponibile.

8. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Consorzio deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, della L. n. 212 del 2000, artt. 1 e 3, della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161, 171 e 175, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che la CTR aveva escluso l’applicabilità della decadenza triennale omettendo di prendere in considerazione l’abrogazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59 ad opera della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 175, e l’inapplicabilità retroattiva della decadenza quinquennale, introdotta dalla stessa L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 161 finanziaria 2007, per contrasto con i principi generali di cui allo Statuto del contribuente;

9. con il secondo motivo del ricorso incidentale deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 3 e 7, ed in subordine dell’art. 5 dello stesso decreto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza gravata ritenuto soggette a tassazione le aree coperte benchè deputate al traffico marittimo ed alle operazioni necessarie alle attività portuali, e quindi esenti del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, comma 1, lett. b), e ritenuto legittimo il criterio della c.d. rendita presunta anzichè quello di cui allo stesso decreto, art. 5, comma 3;

10. con il terzo motivo lamenta una insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento alle deduzioni relative alla inutilizzabilità di una cospicua parte delle aree scoperte per cause imputabili all’ente concedente, rilevanti ai fini della quantificazione dell’imposta e non esaminate in quanto ritenute assorbite.

11. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare, in quanto il Comune è risultato comunque vittorioso in merito alla questione della decadenza triennale, ritenuta astrattamente rilevabile d’ufficio ma in concreto non applicabile.

Costituisce orientamento pacifico di questa Corte che “Il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte.” (Vedi Cass. n. 594 del 2016 e n. 1236 del 2012).

12. Premessa una trattazione congiunta per connessione, meritano accoglimento i restanti motivi del ricorso principale.

12.1 Risulta incontestato in atti che il Comune ha proceduto all’emissione dell’avviso di accertamento a fronte di una inerzia del Consorzio concessionario delle aree demaniali, rispetto al suo obbligo di presentazione della richiesta di attribuzione della rendita catastale.

E’ indubbia la qualificazione del ricorrente come soggetto legittimato passivo ai fini dell’imposta in esame, risultando più volte affermato che ” In tema di ICI, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 3, nel modificare il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2, prevedendo che “nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario”, ha reso quest’ultimo, a partire dalla data di applicabilità della nuova disciplina (annualità 2001), obbligato non solo sostanziale (in sede di rivalsa del concedente), ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali (con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario) od obbligatori (con la diversa conseguenza della intassabilità).(vedi Cass. N. 24969 del 2010).

12.2 Nell’inerzia del legittimato passivo, va ritenuto che correttamente il Comune abbia proceduto alla liquidazione del tributo sulla base di una rendita provvisoriamente attribuita, ritenuta più congrua rispetto a quella inizialmente concordata ai fini del versamento di un mero acconto di imposta.

Come già statuito da questa Corte “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativamente a fabbricato non iscritto in catasto, il Comune può procedere ad accertamento senza dover preventivamente chiedere l’atto di classamento all’Agenzia del Territorio, non essendo tale richiesta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2, e riferendosi il precedente comma 1, che invece la prevede, alla diversa ipotesi in cui sia stata presentata una dichiarazione relativa a fabbricati non iscritti in catasto, ai sensi dell’art. 5, comma 4 e, quindi, sulla base della rendita di fabbricati similari.” (vedi Cass. n. 15534 del 2010)

Ed invero, fermo restando che, per legge (v. L. n. 1249 del 1939 e D.P.R. n. 1142 del 1949), appartiene all’Agenzia del Territorio la competenza in materia di attribuzione delle rendite catastali agli immobili, il Comune si è limitato a determinare l’imposta in via presuntiva, in applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2.

Del resto, soltanto con riferimento ai fabbricati indicati nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4, per i quali cioè sia stata presentata una dichiarazione utilizzando il criterio del riferimento a fabbricati similari, il successivo art. 11 prevede espressamente nel comma 1, che il Comune richieda previamente all’UTE l’attribuzione della rendita, – dichiarazione da trasmettersi all’ufficio competente il quale, entro un annò provvede all’attribuzione della rendita stessa, dandone comunicazione al contribuente ed al Comune mentre non prevede analogo onere in tutti gli altri casi.

12.3 In presenza di un immobile privo di classificazione catastale, al fine di esercitare la propria attività di accertamento, l’ente impositore ha legittimamente richiesto il tributo sulla base di una rendita provvisoriamente determinata, all’esito della modifica normativa che ha previsto la tassazione delle aree in concessione, e, perdurandò l’inerzia del contribuente nella richiesta di classamento, si è mantenuto nell’ambito delle sue competenze esercitando i poteri di liquidazione e di accertamento dell’imposta.

Nè è sostenibile che gli immobili non ancora iscritti in catasto, siano esentati dalla tassazione, specie laddove l’ostacolo alla corretta determinazione del tributo sia imputabile (come nella specie) ad una omissione del contribuente, non sussistendo alcun onere dell’ente impositore di richiedere all’ufficio competente l’attribuzione della rendita nell’ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato a farlo.

13. Correttamente il Comune ha poi sottoposto a tassazione anche le aree scoperte oggetto di concessione.

Va data continuità infatti al principio secondo cui “In tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell’imposta, in quanto non classificabili nella categoria E, le aree cd scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito” (vedi Cass. n. 10031 del 2017 e n. 4221 e n. 13136 del 2019)

Secondo l’orientamento di questa Corte ” la L. 28 gennaio 1994, n. 84, eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., comma 1, sia del principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali “per l’esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali” (L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, comma 1, lett. a).(…)”(Cass. n. 7651/06).

Posta la natura privata, esercitata in forma concorrenziale, dell’attività dei concessionari dei beni demaniali portuali, gli stessi sono assoggettabili al pagamento dei tributi anche in tema di ICI, per l’utilizzo delle aree scoperte senza le quali non potrebbero svolgere la propria attività commerciale.

13.1 Inoltre, questa Corte ha già stabilito che non possono essere classificati in categoria E, e, quindi, ritenuti esenti da ICI, gli immobili destinati ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, trovando applicazione il principio secondo cui “In tema di classamento, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella L. n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare” (cfr. Cass. n. 20026/15).

14. Ritenuta la legittimità dell’avviso per le aree scoperte, lo stesso andava confermato anche in relazione alle sanzioni inflitte per l’omesso versamento dell’ICI corrispondente.

Ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 “Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.

Sulla base di tale inequivoco dettato normativo questa Corte ha affermato che “In tema di illecito tributario, l’applicabilità della sanzione amministrativa presuppone che l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) del contribuente sia almeno colposo e cioè, caratterizzato da una sua negligenza o imperizia o inosservanza di obblighi tributari” (Cass. n. 17626 del 2014; conf. Cass. n. 11433 del 2015; n. 6930 del 2017), essendo esclusa “l’applicabilità della sanzione amministrativa prevista per la violazione di norma tributarie (…I non soltanto in caso di impossibilità oggettiva e non imputabile di esecuzione della prestazione, ma anche in rutti i casi in cui la violazione – e cioè il non adempimento o il non esatto adempimento dell’obbligazione tributaria – non possa essere considerata quanto meno colposa. La nozione di colpa può essere ricavata dalla nozione legislativa di colpa grave espressamente enunciata al medesimo art. 5, comma 3: è comunque necessario che si possa parlare di negligenza o imperizia nel comportamento del contribuente e di inosservanza di obblighi tributari, compresi quelli relativi alle modalità di versamento del tributo” (Cass. 17626/2014 cit., in motivazione; v. anche, da ultimo, Cass. n. 13356 del 2018)

14.1 Ne consegue che nella fattispecie in esame non è certamente ipotizzabile l’assenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo al Consorzio ricorrente, conseguendo l’omesso ed insufficiente versamento ad una sua reiterata negligenza rispetto alla regolarizzazione catastale delle aree oggetto di concessione, sebbene a ciò più volte sollecitato.

15. Da rigettare invece il ricorso incidentale.

15.1. Quanto al primo motivo è stato già ritenuto da questa Corte che: “In tema d’ICI, il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59 attribuisce ai comuni il potere di determinare taluni aspetti dell’imposta, tra cui la previsione del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento, sicchè è legittima e non si pone in contrasto con lo Statuto del contribuente la delibera municipale recante la fissazione di un termine più lungo di quello fissato dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 (nella versione vigente “ratione temporis”), che non operi retroattivamente e sia giustificata dalla semplificazione collegata alla sostituzione del sistema della “dichiarazione denuncia” con quello della comunicazione.”(Vedi Cass. n. 14908 del 2016).

Tanto è avvenuto nella specie, in cui, come correttamente affermato dalla CTR, il potere di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59 è stato esercitato dal Comune di Genova mediante la Delib. 19 febbraio 2002, n. 17 che ha fissato in cinque anni il termine massimo per l’esercizio del potere accertativo in tema di ICI e contestualmente introdotto l’obbligo di comunicazione, in luogo del precedente obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia.

Tale disposizione regolamentare non si pone in contrasto con la L. n. 212 del 2000, art. 3 perchè il termine di cinque anni in oggetto era destinato ad operare ex novo e non per il passato, per i periodi di imposta successivi a quelli della sua adozione, non ancora esauriti al momento della delibera che l’ha adottato (come nella specie, vertendosi di ICI 2002), restando invece applicabile il termine triennale ai periodi di imposta pregressi.

15.2 Fatta corretta applicazione della disciplina legislativa e regolamentare di riferimento, il rapporto di imposta in oggetto non poteva ritenersi consolidato con lo spirare del termine triennale, trovando adesso applicazione il più lungo termine quinquennale di cui alla citata delibera comunale del 2002 e non, come sostenuto dal Consorzio in sede di ricorso incidentale, in modo retroattivo la decadenza quinquennale introdotta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 (finanziaria 2007).

Nessun problema di compatibilità quindi con lo Statuto del contribuente, data anche la perdurante vigenza del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, pur dopo il sopravvenire della L. n. 212 del 2000 e sino alla sua formale abrogazione per effetto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 175.

16. Il secondo motivo risulta infondato per le stesse ragioni, da intendersi qui richiamate, che hanno portato all’accoglimento dei motivi del ricorso principale.

17. Il terzo motivo del ricorso incidentale è invece inammissibile per la novità della censura, non risultando la stessa riproposta nel giudizio di appello.

Nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni non abbiano formato oggetto di gravame o di contestazione nel giudizio di appello, nel rispetto del contraddittorio.

Più volte è stato quindi affermato che ” In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendtjm” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio.(da ultimo Cass. n. 20694 e n. 15430 del 2018, nonchè Cass. n. 27468 del 2017; n. 13547 del 2014; n. 1435 del 2013).

17.1 Ebbene il ricorrente incidentale non ha ottemperato a tale onere processuale, in quanto la questione della inutilizzabilità di una parte delle aree sottoposte a tassazione, sebbene fosse rimasta assorbita in primo grado, ed andasse riproposta in appello, al fine di non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c. (Vedi Cass. n. 13721 del 2020 e n. 7457 del 2015), contrariamente a quanto affermato nel ricorso incidentale, non è stata nuovamente sottoposta al giudice del gravame.

Va escluso infatti che ai fini della riproposizione di una specifica questione rimasta assorbita nel precedente grado di giudizio sia sufficiente chiedere nelle conclusioni dell’atto che in via subordinata il ricorso di primo grado venga accolto nel merito, come invece avvenuto nella specie, ove dalla lettura delle controdeduzioni al gravame risulta che la parte, anzichè riproporre la richiesta di riduzione della superficie tassabile, si è limitata, genericamente e nelle sole conclusioni, ad insistere sulla domanda di annullamento dell’atto impositivo nella sua interezza.

18. Per le suesposte considerazioni, inammissibile il primo motivo, fondati i restanti, il ricorso principale va accolto e con decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dal Consorzio Multipurpose; infondati il primo e secondo motivo, inammissibile il terzo, va rigettato anche il ricorso incidentale.

18.1. In considerazione dell’esito finale della lite, tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi, va disposta la compensazione delle spese processuali del giudizio di merito, con condanna del Consorzio, controricorrente e ricorrente incidentale, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

18.2 Trattandosi di giudizio instaurato prima del 30 gennaio 2013, in quanto notificato prima di tale data, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso principale, cassa in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo proposto dal Consorzio Multipurpose; rigetta il ricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna il contribuente Consorzio a pagare al Comune di Genova le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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