Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28562 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28562 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 21015-2008 proposto da:
ATTANASI

VINCENZO

C.F.

TTNVNCN78L11D862Z,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI
GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO
MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGO
v

GIOVANNA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3202

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

Data pubblicazione: 20/12/2013

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 891/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega TOSI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’accoglimento del secondo motivo, assorbiti, 0:4
taltré.

di TORINO, depositata il 23/07/2007 r.g.n. 375/07;

R. Gen. N. 21015/2008
Udienza 7/11/2013
Attanasi Vincenzo cl Poste
Italiane S.p.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 891/2007, pubblicata il 24/8/2007, la Corte di appello di Torino,
in accoglimento del gravame interposto da poste Italiane S.p.A. contro la sentenza
del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da Vincenzo Attanasi,

ai contratto stipulato dal 10/12/2001 al 31/1/2002 ( -ai sensi dell’art. 25 per esigenze
tecniche, produttive e organizzative della struttura operativa ove viene assegnata,
connesse al maggior traffico postale nel prossimo periodo delle festività natalizia
presso l’ufficio CMP Nizza”). Riteneva la Corte territoriale che il contratto di lavoro
a tempo determinato in esame contenesse una sufficiente specificazione delle ragioni
dell’assunzione a termine ed inoltre che la società avesse fornito la prova della
sussistenza in concreto di tali ragioni.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre Vincenzo Attanasi affidandosi a due
motivi.
Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con
memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: -Violazione e falsa applicazione
dell’art. 1, comma secondo, del d.lgs. n. 368/2001, nonché dell’art. 1362 e ss. cod.
civ. in relazione alla causale giustificatrice dell’apposizione del termine di cui alla
lettera di assunzione del 7/12/2001 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) – Omessa,
insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il
giudizio (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)”. Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto
dalla Corte territoriale, l’indicazione delle ragioni che giustificavano apposizione

intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del termine finale apposto

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Attanasi Vincenzo c/ Poste
Italiane S.p.A.

del termine era assolutamente generica e non consentiva al Giudice di verificare la
reale sussistenza delle stesse. Evidenzia, al riguardo, Fuso dell’aggettivo “connesse”,
unitamente alla congiunzione “anche” emergeva chiaramente che nella volontà delle

concreta e specifica esigenza per far fronte alla quale l’Attanasi fu assunto, bensì una
delle situazioni che avevano causato le “generiche – esigenze tecniche, produttive ed
organizzative enunciate nella parte iniziale della causale. Assume che i giudici di
appello hanno omesso di motivare in base a quale iter logico-giuridico fossero
pervenuti alla conclusione che l’interpretazione data dal Tribunale della causale in
questione (“permeata da una certa ambiguità alla luce della congiunzione aggiuntiva
che non rende individuabile la situazione eccezionale -) era errata e non rispettosa dei
criteri interpretativi previsti dall’art. 1362 cod. civ..
2. Il motivo è infondato.
Risulta, invero, che il contratto per cui è causa è stato stipulato in data
10/12/2001 ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L. 11 gennaio 2001 -per esigenze tecniche,
produttive ed organizzative della struttura operativa ove viene assegnata, connesse
anche al maggior traffico postale del prossimo periodo delle festività natalizie presso
l’ufficio CPM Nizza”. La stipula, dunque, è avvenuta dopo l’entrata in vigore della
disciplina del contratto a termine fissata dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368; in realtà,
per la norma transitoria ivi contenuta (art. 11), il contratto continuava ad essere
regolato dal C.C.N.L. 2001 (essendo stata individuata, per quest’ultimo, quale data di
scadenza quella del 31 dicembre 2001 – cfr. in tal senso Cass. 31 ottobre 2012, n.
18805 -), per il quale, grazie alla delega conferita dalla legge n. 56 del 1987, art. 23
le parti sociali stipulanti, per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione aziendale

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parti contrattuali il “maggior traffico delle festività natalizie – non rappresentasse la

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riscontrate in sede di confronto sindacale, avevano fissato fattispecie di apposizione
del termine diverse da quelle previste dalla legge n. 230 del 1962, a nulla rilevando
che la scadenza del contratto ricadesse in un momento in cui non era più operativa la

medesimo C.C.N.L., dovendo farsi riferimento, in base ai principi generali, al
momento della stipula di detto contratto e non a quello della scadenza.
Peraltro la Corte territoriale non ha fatto alcun riferimento a detta disposizione
pattizia avendo incentrato la propria decisione solo sulla conformità dell’apposizione
del termine rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368/2001,
intervenuto successivamente alla norma collettiva. Lo stesso ricorrente, del resto,
sostiene la illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto
affermando, tra l’altro, che il datore di lavoro non ha indicato esplicitamente e
specificamente le ragioni poste a fondamento della clausola di apposizione del
termine, facendo contraddittoriamente riferimento a plurime ragioni, precludendo in
tal modo la verifica della loro sussistenza, senza rispettare, quindi, quanto
espressamente richiesto dalla nuova disciplina legislativa.
Tale essendo la questione devoluta a questa Corte, va osservato che, con
l’utilizzo del termine “specificate” di cui all’art. 1 del d.lgs. cit., il legislatore ha
inteso stabilire un vero e proprio onere di specificazione delle ragioni oggettive del
termine finale, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità dì
tali ragioni nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto (così Corte
Costituzionale sent. 14 luglio 2009 n. 214; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1576; id. 16
novembre 2010, n. 23119). Il decreto legislativo n. 368 del 2001, abbandonando il
precedente sistema di rigida tipicizzazione delle causali che consentono

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deroga di cui alla novella n. 368 del 2001, art. 11, comma 2 in forza dell’art. 74 del

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l’apposizione dì un termine finale al rapporto di lavoro (in parte già oggetto di
ripensamento da parte del legislatore precedente), in favore di un sistema ancorato
alla indicazione di clausole generali (ragioni di carattere tecnico, produttivo,

individuate nel contratto, si è infatti posto il problema, nel quadro disciplinare tuttora
caratterizzato dal principio di origine comunitaria del contratto di lavoro a tempo
determinato (cfr., in proposito, Cass. 21 maggio 2008, n. 12985) del possibile abuso
insito nell’adozione di una tale tecnica.
Per evitare siffatto rischio di un uso indiscriminato dell’istituto, il legislatore ha
imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a
giustificazione del termine, già a partire dal momento della stipulazione del contratto
di lavoro, attraverso la previsione dell’onere di specificazione, vale a dire di una
indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti
identificative essenziali, sia quanto al contento che con riguardo alla sua portata
spazio-temporale e più in generale circostanziale.
In altri termini, per le finalità indicate, tali ragioni giustificatrici devono essere
sufficientemente plarticolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza
dell’effettiva portata delle stesse e quindi il controllo di effettività, ciò, peraltro,
anche alla luce della direttiva comunitaria direttiva 1999/70/CE a cui il decreto
medesimo da attuazione nell’interpretazione della Corte di giustizia CE (cfr., in
particolare sent. 23 aprile 2009 nei procc. riuniti da C – 378/07 a C – 380/07, K.
Angelidaki e a., altri nonché sent. 22 novembre 2005, C – 144/04, W. Mangold).
Peraltro siffatta specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può
risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri

organizzativo o sostitutivo), cui ricondurre le singole situazioni legittimanti come

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testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e la
articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della
• esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti

con i rappresentanti del personale.
Orbene, nel caso in esame, il contratto di lavoro dell’Attanasio, che pur enuncia,
nella prima parte, solo genericamente motivi attinenti ad esigenze aziendali, fa
riferimento, per precisarne in concreto la portata, -alla necessità di fronteggiare il
maggior traffico postale del periodo natalizio – .
Correttamente, dunque, la Corte territoriale, leggendo nella sua interezza la
clausola contenuta nel contratto individuale, ha individuato nelle esigenze connesse
al maggior traffico natalizio la situazione particolare di carattere organizzativo posta
a giustificazione della clausola di apposizione del termine e, di conseguenza, ritenuto
sufficientemente specificate le ragioni dell’assunzione a termine.
Non si ravvisa, allora, nel ragionamento della Corte torinese né violazione dei
canoni legali di ermeneutica contrattuale né un vizio di motivazione.
Del resto, il ricorrente ha richiamato le regole poste dagli artt. 1362 e ss. cod.
civ. solo per prospettare una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a
quella adottata dal giudicante, il che non è ammissibile (cfr. anche Cass. 25 febbraio
2004, n. 3772). Come è noto, infatti, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è
necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la
migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più
interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione

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specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata

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disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata
privilegiata un’altra (si veda, tra le altre, Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178 ).
Non è, dunque, idonea ad integrare una violazione delle regole di interpretazione

contrapposizione di una diversa interpretazione: (Cass. 22 novembre 2010, n. 23635;

id. 31 maggio 2010, n. 13242; 1 luglio 2004, n. 12104; 20 agosto 1997, n. 7738; 30
gennaio 1995, n. 1092; 23 gennaio 1990, n. 381), essendo necessaria la specifica
dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia
deviato dalle regole nei detti articoli stabilite (così Cass. 4 giugno 2007, n. 12946 e n.
12936).
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115, 116 e 416 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3,
cod. proc. civ.) – Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)”. Si duole della
ritenuta sussistenza in concreto delle ragioni indicate nel contratto presso la sede di
destinazione dell’appellato evidenziando che non era stato dimostrato che l’Attanasi
fosse stato utilizzato per far fronte al (non provato) aumento del traffico nel periodo
natalizio. Lamenta, inoltre, che il teste D’Onofrio, cui la Corte territoriale ha fatto
specifico riferimento, non aveva fornito alcuna indicazione in ordine alla situazione
dell’ufficio di destinazione dell’Attanasi ed al suo normale organico laddove invece
era stato provato che vi erano state altre assunzioni a termine per la medesima
ragione a fronte di una rilevante scopertura di organico.
4. Il motivo non è fondato.

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del contratto una critica del risultato raggiunto dallo stesso giudice mediante la

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Deve, infatti, in primo luogo osservarsi che in tema di ricorso per cassazione, il
vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da
parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di
legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;

delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e
inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in
sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (ex plurimis, Cass. 16
luglio 2010, n. 16698; id. 26 marzo 2010, n. 7394).
Orbene, nella specie, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di
legge – contenuto espressamente nell’intestazione del motivo – le censure si risolvono
nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione
del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.
Va, al riguardo, ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un
vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di
legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola
facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle
argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di
cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie,
sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel
sollecitare una lettura delle emergenze processuali diversa da quella accolta dal
Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; id. 13 gennaio
2011, n. 313; 3 gennaio 2011, n. 37; 3 ottobre 2007, n. 20731; 21 agosto 2006, n.
18214; 16 febbraio 2006, n. 3436; 27 aprile 2005, n. 8718).

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viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo

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Né è possibile far valere con il vizio di motivazione la rispondenza della
ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della
parte e, in particolare, prospettare un preteso migliore e più appagante coordinamento

discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti,
attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso
formativo di tale convincimento (così Cass. 26 marzo 2010, n. 7394).
In buona sostanza, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito
dall’art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., non equivale alla revisione del
“ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad
una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione,
in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente
in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata
dall’ordinamento al giudice di legittimità.
La valutazione, poi, delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio
sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la
scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale
nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di
altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio
convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare
tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e
circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente

Io

dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di

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incompatibili con la decisione adottata (Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412; id. 26
febbraio 2007, n.4391; 27 luglio 2007, n. 16346).
Tanto precisato, va osservato che, nella specie, le valutazioni delle risultanze
probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico-

presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.
La Corte territoriale, sulla base dell’istruttoria svolta, ha fatto riferimento ad un
consistente incremento del traffico nel periodo natalizio, incremento costante e
generalizzato (dunque registrato su tutto il territorio nazionale) ma anche
specificamente riferito al CMP Torino Nizza (si vedano, sul punto, le dichiarazioni
del teste D’Onofrio, responsabile del settore smistamento del CMP) ed ha desunto,
poi, dal notorio che tale incremento fosse ravvisabile nei periodi immediatamente
precedenti e successivi.
Si tratta di un accertamento di fatto devoluto al giudice di merito e non
sindacabile in questa sede.
Né si rinviene nel ragionamento della Corte territoriale, nella parte in cui ha
qualificato come notoria la circostanza dell’incremento del traffico anche nei periodi
precedenti e successivi quello più strettamente natalizio, alcuna violazione dell’art.
115 cod. proc. civ., comma 2, risultando corretto l’operato processo cognitivo dello
stato di conoscenza collettiva. Torna utile sottolineare che delle nozioni di comune
esperienza, intese come proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata
osservazione dei fatti, il giudice è certamente facultato ad avvalersi come regola di
giudizio destinata a governare sia la valutazione delle prove che l’argomentazione di
tipo presuntivo. Ed è quanto avvenuto nel caso di specie in cui i giudici di merito,

I

argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non

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premesso che era risultato provato un consistente incremento del traffico nel periodo
natalizio, sulla base di massime di esperienza comune, hanno tratto la conseguenza
logica che tale fatto non fosse destinato ad esaurirsi nei soli giorni delle festività

corretta sol che si consideri che generalmente chiunque voglia far pervenire a
qualcuno gli auguri di Natale (eguale ragionamento va fatto – a titolo ulteriormente
esemplificativo – per i vaglia, per i pacchi, per le stampe contenenti informazioni
pubblicitarie di offerte valide in tale periodo) si muove per tempo ed anzi con un
certo anticipo, ciò anche al evitare il rischio che il possibile -ingolfamento- del
traffico postale durante le festività natalizie pregiudichi l’utilità della ricezione. Che
l’incremento determini, poi, in modo pressoché inevitabile anche una “coda” di
smaltimento post festiva è circostanza altrettanto acquisita al patrimonio di
conoscenza comune.
Del resto, è proprio in ragione della complessa organizzazione del servizio
postale che si giustifica la scelta di predisporre per tempo quanto necessario per
consentire lo smaltimento del suddetto maggior traffico proprio nel periodo in cui lo
stesso è inteso a produrre effetti.
Né il ricorrente idoneamente contrappone al sopra evidenziato esito istruttorio la
circostanza che presso l’ufficio di destinazione vi fossero assenze per ferie o carenze
di organico trattandosi di circostanze vieppiù dimostrative della necessità di far
fronte anche con l’assunzione a termine per cui è causa all’aumento di traffico nel
summenzionato particolare periodo dell’anno.
5. Il ricorso va, pertanto, respinto.
6. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.

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tradizionali ma andasse spalmato nel periodi a ridosso di queste. L’argomentazione è

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P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Poste
Italiane S.p.A., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 100,00 per

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

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