Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28561 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25572-2010 proposto da:

SOL LEVANTE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA A RL (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RATTAZZI 2 C, presso lo studio dell’avvocato

D’ACUNIO BASILIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CIARCIA POTITO

giusta manato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SCAM SPA, in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 68, presso lo studio dell’avvocato

RINALDI GALLICANI SIMONA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIGHI MAURIZIO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 809/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

7/07/09, depositata il 30/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Nell’espressione cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, contenuta nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, che indica gli affari esclusi dalla sospensione dei termini processuali in periodo feriale disposta dalla stessa L. n. 742 del 1969, art. 1, sono comprese anche le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza per le imprese assoggettabili o assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, alle quali perciò non si applica la predetta sospensione (Sez. U, Sentenza n. 12156 del 10/12/1993).

Pertanto il ricorso per cassazione proposto il 29.10.2010 dalla società Sol Levante cooperativa agricola a r.l. contro la sentenza della Corte di appello di Bari depositata il 30.7.2009 di rigetto del reclamo contro la dichiarazione dello stato di insolvenza dichiarato dal Tribunale di Foggia in data 25.9.2008 – così come eccepito dalla controricorrente, S.p.a. SCAM, è inammissibile perchè proposto tardivamente.

Il ricorso, quindi, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.”.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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