Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28561 del 20/12/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 28561 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MAROTTA CATERINA
SENTENZA
sul ricorso 20837-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
3200
contro
CARAFFA GIANLUCA, CATALFO PIERA LETIZIA, DI PIETRO
FLORIANA,GENOVESE ANTONINO, IAIA ALFREDO, LA MESA
SEBASTIANO, POCCHI LUIGI, RAZZINO SEBASTIANO, ROTONDO
Data pubblicazione: 20/12/2013
DORA, TINE’ ANDREA;
– intimati –
Nonché da:
POCCHI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TACITO 23-ROMA, presso lo studio dell’avvocato
avvocati SACCO MARIA ANTONIETTA, CANNIZZARO GIUSI,
FANARA CRISTINA, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8358/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/08/2007r.g.n.
5677/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso principale e
incidentale.
AURICCHIO FEDERICA, rappresentato e difeso dagli
R. Gen. N. 20837/2008
Udienza 7/11/2013
Poste Italiane c/ Genovese
Antonino + 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, Antonino Genovese,
Alfredo Iaia, Floriana Di Pietro, Gianluca Caraffa, Luigi Pocchi, Piera Letizia
assunti dalla società Poste Italiane s.p.a. con contratti a tempo determinato, stipulati,
in periodi diversi, ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del 1994 per “esigenze eccezionali
conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti
occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi
produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del
progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, sulla base di
molteplici deduzioni chiedevano accertarsi la illegittimità dell’apposizione del
termine ai contratti in questione, con conversione dei rapporti di lavoro in un
rapporto a tempo indeterminato e condanna della società al pagamento delle
retribuzioni non percepite.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale adito rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza proponevano appello i lavoratori, lamentandone la
erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte in
primo grado.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 26 agosto 2007, dichiarava
cessata la materia del contendere con riguardo ai ricorrenti Alfredo [aia, Gianluca
Caraffa e Piera Letizia Catalfo, per intervenuta transazione, accoglieva il gravame
proposto dagli altri lavoratori dichiarando la nullità del termine apposto ai contratti
stipulati da Antonino Genovese (1/3/2000 – 30/6/2000), Floriana Di Pietro
(11/3/2000 – 30/6/2000), Luigi Pocchi (5/11/1999 – 31/1/2000), Sebastiano La Mesa
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Catalfo, Sebastiano La Mesa, Tinè Andrea, Dora Rotondo, Sebastiano Razzino,
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Udienza 7/11/2013
Poste Italiane c/ Genovese
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(1/6/2000 – 30/9/1999), Tinè Andrea (5/11/1999 – 31/1/2000), Dora Rotondo
(6/3/2000 – 30/6/2000), Sebastiano Razzino (3/10/1998 — 3/1/1999), stabilendo che
tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
La Corte territoriale perveniva a tale decisione ritenendo che i contratti predetti
fossero stati stipulati ed avessero avuto scadenza dopo lo spirare del termine
massimo di vigenza della contrattazione che autorizzava le ipotesi “ulteriori” di
legittima apposizione del termine ai contratti di lavoro con la società Poste Italiane (e
cioè dopo il 30/4/1998) e che tale soluzione non potesse essere posta in dubbio
dall’accordo del 18/1/2001 che aveva avuto la sola valenza di fronteggiare per il
“futuro” i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, senza alcuna
efficacia sanante degli individuali contratti a termine illegittimi. Respingeva, poi, le
richieste di natura risarcitoria avanzate dai lavoratori perché gli atti di messa in mora
dagli stessi inviati alla società per ottenere la riammissione in servizio erano
successivi al terzo anno dopo la scadenza degli ultimi contratti, arco temporale che i
giudici ritenevano, secondo l’id quod plerumque accidit, ragionevolmente idoneo a
reperire una nuova occupazione.
La società Poste Italiane propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza
articolandolo su tre motivi.
Resiste con controricorso Luigi Pocchi e propone, altresì, ricorso incidentale
affidato a due motivi.
Sono rimasti solo intimati gli altri lavoratori.
Infine sono state depositate copie dei verbale di conciliazione in sede sindacale
concluso tra Antonino Genovese in data 11/9/2008 , da Sebastiano Fazzino in data 23
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sin dalla conclusione dei contratti di cui sopra.
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Udienza 7/11/2013
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gennaio 2009, da Dora Rotondo in data 25/9/2008; da Andrea Tinè in data
7/11/2008, da Sebastiano La Mesa in data 2/10/2008, da Floriana Di Pietro in data
9/9/2008; da Luigi Pocchi in data 26/2/2009.
1. I ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza sono stati riuniti ex
art. 335 cod. proc. civ..
2. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità, per inconferenza dei motivi
rispetto al decisum, del ricorso proposto nei confronti di Alfredo Iaia, Gianluca
Caraffa e Piera Letizia Catalfo in relazione ai quali la Corte territoriale ha dichiarato
cessata la materia del contendere sulla base delle intervenute conciliazioni.
3. Osserva, poi, la Corte che nelle more del giudizio sono intervenuti accordi
conciliativi tra la società ricorrente e Antonino Genovese in data 11/9/2008,
Sebastiano Fazzino in data 23 gennaio 2009, Dora Rotondo in data 25/9/2008;
Andrea Tinè in data 7/11/2008, Sebastiano La Mesa in data 2/10/2008, Floriana Di
Pietro in data 9/9/2008; Luigi Pocchi in data 26/2/2009, come da copie in atti dei
verbali di conciliazione redatti presso l’Associazione Industriali di Catania
(Genovese, Rotondo, Orlando e Pocchi), presso la sede di Confindustria di Bari (Tinè
e Fazzino) e presso l’Associazione degli Industriali di Caltanissetta ( La Mesa),
sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, ivi compresi i sopra indicati intimati.
Dai predetti verbale risulta, infatti, che le parti hanno raggiunto una intesa
transattiva concernente la controversia de qua dando, altresì, atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in
caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse sarebbero state definite in coerenza
con i verbali medesimi.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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Udienza 7/11/2013
Poste italiane c/ Genovese
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Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a
dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione, cui
consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso (e, quanto al Pocchi, anche del
sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma
anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione
della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U.
29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13 luglio 2009 n. 16341).
3. Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del
presente giudizio di cassazione vanno compensate tra la società e Luigi Pocchi
mentre nulla va disposto per le spese nei confronti degli altri intimati.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa le spese tra la
società e Luigi Pocchi; nulla per le spese nei confronti degli altri intimati.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2013
Il Consigliere esten
ricorso incidentale) in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve