Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28561 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 15/12/2020), n.28561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23780/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

R.A.M., rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio

Scano del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio

del predetto difensore in Roma, Via delle Baleniere, n. 98;

– controricorrente –

e

RISCOSSIONE SICILIA S.p.a. (già Serit Sicilia S.p.a.)

– intimata –

la sentenza della Commissione Tributaria della Sicilia Sezione,

Staccata di Catania, n. 168/18/12 pronunciata il 24.5.2012 e

depositata il 19.7.2012

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14.1.2020 dal Consigliere Dott. Saieva Giuseppe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. R.A.M. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania la cartella di pagamento relativa ad IRPEF per gli anni 2002, 2003 e 2004 per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni e interessi di Euro 14.453,81, deducendo violazione delle disposizioni normative che prevedevano la sospensione dei termini dei tributi, in quanto la propria attività lavorativa, in qualità di appuntato scelto era stata svolta presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Acireale, comune colpito dagli eventi sismici del 2002 ed eccependo comunque la prescrizione del credito erariale relativamente all’anno 2002 per tardiva notifica della cartella esattoriale oltre i termini di legge.

2. La Commissione adita dichiarava inammissibile il ricorso in quanto, non avendo il R. impugnato l’atto di diniego, questo era divenuto definitivo.

3. Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, con sentenza n. 168/18/12, pronunciata il 24.5.2012 e depositata il 19.7.2012, nella considerazione che il diniego era stato emesso in riscontro all’istanza dell”interessato di avvalersi della definizione agevolata disposta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1001, tanto che lo stesso provvedimento recava espressamente la dizione “diniego della definizione agevolata versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 2002 nel territorio della provincia di Catania”, talchè la mancata impugnazione del provvedimento di diniego non poteva che riferirsi ad altro se non all’agevolazione dell’abbattimento del 50% e non già alla rateizzazione che era già stata accordata e già era effetto di ritenute da parte del sostituto d’imposta dal maggio 2005.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il R..

5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14.1.2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1, c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21.” in quanto la mancata impugnazione dell’atto presupposto della cartella di pagamento, cioè del provvedimento di diniego n. 2008/1-9362, notificatogli dall’Agenzia delle Entrate di Acireale in data 29.5.2008 (in riscontro alla richiesta del ricorrente stesso di poter accedere alla definizione agevolata dei versamenti sospesi disposta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011), rendeva inoppugnabile la pretesa erariale.

2. Con il secondo motivo deduce “violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, art. 4, conv. in L. 27 dicembre 2002, n. 296, nonchè contestuale falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, del D.M. 14 novembre 2002 nonchè della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, ritenendo che la C.T.R. abbia erroneamente incluso il ricorrente tra i destinatari delle norme contenute nel secondo periodo del D.L. n. 245 del 2002¸ art. 4, comma 1 e nella L. n. 296 del 2006,art. 1, comma 1011, applicando alla fattispecie concreta l’inesistente norma per cui “fra i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali figurerebbero anche coloro che prestavano la loro attività lavorativa nel novembre 2002 nei comuni colpiti da eventi sismici”, anzichè la diversa norma, qui invocata, per cui sono applicabili le agevolazioni fiscali soltanto per coloro che risiedevano nei comuni colpiti da eventi sismici alla data del 31 ottobre 2002.

3. Il primo motivo appare fondato in quanto la C.T.R. in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h) e art. 21, comma 1, non ha confermato la decisione della C.T.P. che aveva ritenuto l’inammissibilità del ricorso introduttivo del R. per mancata impugnazione del provvedimento di diniego n. 2008/19362 del 31.5.2008, quale atto prodromico, formalmente notificato dall’Ufficio, che involgeva, nel suo complesso, tutta la normativa agevolativa emanata a seguito degli eventi sismici della provincia etnea del 2002.

4. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, infatti, per la proposizione del ricorso al giudice tributario prevede un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato e al riguardo appare irrilevante che il ricorrente abbia proceduto ad autosospendere i versamenti e ad effettuare i pagamenti rateali iniziati, atteso che l’atto di diniego notificatogli dall’Ufficio allegato agi atti di causa, escludeva la spettanza dei benefici considerati nella sua interezza con riferimento, sia alla sospensione con pagamento facoltativamente rateale fino a 304 rate, che alla ulteriore agevolazione della riduzione al 50% delle residue imposte dovute, della L. n. 296 del 2006, ex art. 1, comma 1011.

6. Il ricorso va pertanto accolto, dovendosi ritenere assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. L’assenza di precedenti specifiche giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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