Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28560 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25404-2010 proposto da:

R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.ZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

PRIMICERJ UGO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAUZZINO ANTONIO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA CASA DI CURA PRIVATA SAN FRANCESCO DI MARCELLO

GIOVANNI SAS, FALLIMENTO D.M.R.,

SERVICE&BUSINES

INTERNATIONAL SRL, R.S., I.P., FALLIMENTO

VILLA DEL PINO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 61/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’1/07/09, depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito l’Avvocato Rauzzino Antonio difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “In tema di sospensione dei termini feriali, poichè le cause civili in materia di opposizione alla dichiarazione di fallimento sono suscettibili di trattazione anche durante il periodo feriale, la sospensione resta inoperante anche riguardo al termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado d’appello, in quanto non è consentito distinguere tra le varie fasi e i vari gradi del giudizio (Sez. U, Ordinanza n. 2636 del 08/02/2006).

Pertanto il ricorso proposto in data 11.10.2010 da R.M. nei confronti della sentenza depositata il 15.7.2009 con la quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato il suo reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione pronunciata dal Tribunale di Napoli, deve essere dichiarato inammissibile per tardività.

Il ricorso, quindi, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.”.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA