Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28560 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28560 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 25022-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrenete –

2013
3199

contro

MARCUCCIO STEFANIA C.F. MRCSFN68T69H501M, GIURGOLA
MARIA RITA C.F. GRGMRA62D46E506M, RUCCO ALESSANDRA
C.F. RCCLSN75A55E506U, MAllOTTA PAOLA C.F.

Data pubblicazione: 20/12/2013

4

MZZPLA64L69E506L, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell’avvocato
BALDASSARRE FRANCESCO, che li rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– controrícorrenti –

DE PAOLA RACHELE ROSARIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2067/2007 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 16/10/2007 R.G.N. 1965/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega PESSI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

nonchè contro

FATTO E DIRITTO
Rilevato che la Corte d’appello di Lecce , con sentenza depositata il 16/10/07, in riforma
delle sentenze del Tribunale di Lecce , ha dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di
lavoro intercorsi tra Poste Italiane e Rucco Alessandra, Marcuccio Stefania, Giurgola Maria , De
Paola Rachele Rosaria e Mazzotta Paola con conseguente conversione in contratti a tempo
indeterminato fin dalla data di stipula ;

che De Paola Rachele Rosaria è rimasta intimata e le altre controricorrenti si sono costituite
depositando controricorso ;
che successivamente la s.p.a. Poste Italiane ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, i
verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale con le lavoratrici, da cui risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di fasi
giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della
materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse
delle parti a proseguire il processo;
che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del
ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel
momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in
relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);
che non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio con riferimento all’intimata De
Paola che non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede;
che devono essere compensate le spese di causa tra Poste Italiane e le altre parti tenuto conto
dell’espresso regolamento contenuto nel verbale di conciliazione che vale a disattendere le diverse
argomentazioni formulate dalle controricorrenti ,le quali avanzano richiesta di liquidazione delle
spese processuali anche ai sensi dell’art 96 cpc, e tenuto conto che le conciliazioni sono intervenute
successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE

che la società soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza;

Dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del presente giudizio per quanto concerne le
intimate ad eccezione della De Paola per la quale nulla provvede.
Così deciso in Roma, il 7/11/2013
11 Presidente

L’estensore

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