Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28560 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 15/12/2020), n.28560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11785/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12

– ricorrente –

contro

G.T., G.W., G.L. e V.A.,

la prima in proprio e tutti quali eredi di GO.Wa.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 39/19/12 pronunciata il 20.3.2012 e depositata il 17.4.2012

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14.1.2020 dal Consigliere Dott. Saieva Giuseppe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Go.Wa. e G.T. con distinti ricorsi impugnavano dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso i provvedimenti con cui l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato loro il rigetto delle istanze di sgravio, avendo i medesimi aderito al condono dei carichi pregressi di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 (in relazione a due cartelle di pagamento) mediante versamento della prima rata, pari all’80% dell’importo già ridotto, omettendo tuttavia di effettuare il versamento nel termine di legge della seconda rata (20% a saldo pari ad Euro 1.768,16 per Go.Wa. e ad Euro 280,76 per G.T.).

2. Avverso la decisione con cui la Commissione adita accoglieva i ricorsi riuniti, l’Ufficio proponeva appello, ribadendo la tesi sostenuta in primo grado secondo cui l’omesso versamento della seconda rata impediva il perfezionamento del condono. Resistevano i contribuenti, deducendo di avere regolarizzato il pagamento della seconda rata dopo la sentenza di primo grado. Nel corso del giudizio di appello essendo deceduto Go.Wa. il processo, interrotto, veniva riassunto nei confronti degli eredi.

3. Con sentenza n. 39/19/12, pronunciata il 20.3.2012 e depositata il 17.4.2012, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo scusabile l’errore dei contribuenti.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, ritualmente notificato a G.T. e agli eredi di Go.Wa. i quali non si costituivano in giudizio.

5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14.1.2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1, c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 12 e 16, dell’art. 5 c.p., nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 (art. 360 c.p.c., n. 3)”; con il secondo motivo “insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

2. Detti motivi, suscettibili di trattazione congiunta per connessione, sono fondati.

2.1. Invero la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, prevedeva l’estinzione del debito relativo “ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, senza corrispondere gli interessi di mora” con il versamento di una prima rata dell’80 % del relativo debito, in base all’atto dichiarativo di condono, e del residuo 20 % entro l’anno successivo.

2.2. La Commissione Tributaria Regionale, disattendendo l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza in ordine all’essenzialità del tempestivo ed integrale versamento anche della seconda rata per il perfezionamento del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, ha ritenuto che l’omesso versamento nei termini di legge della seconda rata sarebbe derivato da errore scusabile dei contribuenti a causa del “termine della dilazione del pagamento della seconda rata residua e dalle deroghe alla normativa originaria”.

2.3. Invero l’errore scusabile postula una situazione di obiettiva incertezza normativa e/o interpretativa, che certamente non è configurabile nel caso di specie, neppure in applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, nella parte in cui consente la regolarizzazione del pagamento entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell’Agenzia.

2.4. Inoltre sia il riferimento dei giudici di appello alle circolari dell’Amministrazione finanziaria, sia la valutazione dell’assenza di pregiudizio per l’Erario, che l’inconferente citazione di decisioni di questa Corte relative ad fattispecie diverse previste dalla stessa legge, non appaiono idonee a suffragare la tesi dei contribuenti, i quali con il regolare e tempestivo versamento nei termini di legge della prima rata avevano ben calcolato l’80% della somma dovuta ed il semplice calcolo del residuo 20% non offriva margini ad errori interpretativi della disposizione di legge applicabile ai fini della determinazione del quantum debeatur.

3. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata – ferma restando l’inapplicabilità delle sanzioni nei confronti degli eredi ai sensi del D.Lgs. n. 492 del 1997, art. 8 – e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, con il rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti. Le spese di giudizio liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna i controricorrenti in solido al rimborso delle spese sostenute dall’Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi 2.300,00 Euro oltre spese prenotate a debito e compensa le spese del doppio grado del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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