Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28560 del 06/11/2019
Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 06/11/2019), n.28560
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22266-2014 proposto da:
EUROIMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO CRISPI 36,
presso lo studio dell’avvocato RICCARDO LOMBARDI, rappresentata e
difesa dall’avvocato FRANCESCO ROMANELLO POMES, giusta procedura in
calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 268/2014 della COMM. TRIB. REG. di BARI,
depositava il 04/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/07/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’estinzione del giudizio per
cessata materia del contendere.
Fatto
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. L’agenzia delle entrate notificava alla società Euroimmobiliare Srl avviso di liquidazione dell’imposta e di irrogazione di sanzioni a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, fruite in relazione al trasferimento di proprietà di terreni oggetto di atto di compravendita registrato il 23 luglio 2002. Il presupposto della revoca era costituito dalla mancata utilizzazione edificatoria nel quinquennio. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari respingeva il ricorso con sentenza che era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale ella Puglia.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente svolgendo due motivi. L’agenzia delle entrate non si è costituita.
Diritto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in data 6 giugno 2019 ed ha allegato documentazione da cui di evince che ha aderito alla definizione agevolata in data 21 marzo 2017 ed ha pagato integralmente l’importo determinato da Equitalia s.p.a., per il che si impone la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019