Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2856 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27243/2014 proposto da:

BLU SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO ZUCCHINALI e

GIACINTO FAVALLI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO e ESTER

ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 639/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/07/2014, R.G.N. 1258/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 23.7.2014, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto qui rileva, aveva rigettato l’opposizione proposta da Blu Service s.r.l. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi in danno di lavoratori assunti con contratto di collaborazione a progetto e ritenuti, invece, lavoratori subordinati;

che avverso tale pronuncia Blu Service s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;

che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’eccezione di prescrizione dei contributi non fosse proponibile in grado di appello;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,116 e 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale ammesso documentazione tardiva e ritenuto comprovati fatti emergenti dal verbale redatto in sede di accesso ispettivo senza l’ausilio di ulteriori elementi probatori;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 1678 c.c., per non avere la Corte di merito ritenuto che la prestazione dei lavoratori A. e F. costituisse esecuzione del contratto di trasporto con loro stipulato;

che, con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2094 c.c. e D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, per avere la Corte territoriale ritenuto subordinata l’attività prestata dai centralinisti addetti al call-center, nonostante l’esistenza di elementi istruttori di segno contrario emergenti dalle deposizioni testimoniali;

che, con riguardo al primo motivo, va preliminarmente rilevato che la Corte territoriale, nel rigettare l’eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta in sede di gravame, ha richiamato il principio di diritto affermato da Cass. n. 23270 del 2011, secondo la quale la norma dell’art. 345 c.p.c., comma 2, si riferirebbe ad ogni eccezione non rilevabile d’ufficio, senza che possa distinguersi tra eccezioni in senso stretto, per le quali opererebbe il divieto di jus novorum in appello, ed altre eccezioni non rilevabili d’ufficio, per le quali detto divieto non opererebbe;

che, tuttavia, in materia previdenziale, costituisce ius receptum il principio secondo cui il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto a quello proprio della materia civile, essendo sottratto alla disponibilità delle parti e operando la prescrizione di diritto, con la conseguenza che ben può essa essere rilevata anche d’ufficio dal giudice (cfr. tra le numerose Cass. nn. 23116 del 2004, 27163 del 2008, 21830 del 2014);

che, coerentemente con la superiore premessa, è stato affermato che, operando il divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello soltanto per le eccezioni in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, cioè per le eccezioni non rilevabili d’ufficio, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali obbligatori l’eccezione di prescrizione non può rientrare fra quelle ricomprese nel divieto di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2 (così, espressamente, Cass. n. 27163 del 2008);

che, alla stregua del suesposto principio di diritto, il primo motivo è fondato;

che il secondo, il terzo e il quarto motivo sono invece inammissibili, veicolando, al di là della formale denuncia di vizi in procedendo e in iudicando, mere richieste di riesame del materiale probatorio acquisito al processo, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 3340 del 2019, 8758 del 2017);

che, conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà all’anzidetto principio di diritto secondo cui, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali obbligatori, l’eccezione di prescrizione, essendo rilevabile d’ufficio L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 9, non rientra fra quelle ricomprese nel divieto di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2 e può essere dunque proposta anche in appello;

che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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