Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2856 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2856 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 19042-2016 proposto da:
BASSANI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
MICHELE PICERNO;
– ricorrente contro
CONDOMINIO VIA BARABINO N 3 MILANO;
– intimato avverso la sentenza n. 325/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 29/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 30/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Data pubblicazione: 06/02/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Maurizio Bassani ha proposto ricorso per cassazione, articolato
in unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Milano n. 325/2016 del 29 gennaio 2016.
L’intimato Condominio di via Barabino, 3, Milano, non ha svolto

La sentenza impugnata, all’esito del giudizio di rinvio
conseguente alla pronuncia di questa Corte n. 19939 del 14
novembre 2012, ha dichiarato la nullità delle deliberazioni
assembleari adottate il 10 ottobre 2000 dal Condominio di via
Barabino, 3, Milano, e relative all’approvazione del consuntivo
1.7.1999/30.6.2000 e del preventivo 1.7.2000/30.6.2001,
compensando tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio,
comprese quelle del giudizio di cassazione rescindente, sul
presupposto dell’esistenza

“di più pronunce di contenuto

diverso, anche della stessa Corte di Cassazione, in merito
all’argomento trattato”. La Corte di Cassazione, nella sentenza
n. 19939/2012, aveva in realtà ritenuto che emergesse “con
chiarezza che la situazione immobiliare oggetto della presente
causa, costituita da tre separati e autonomi edifici e aventi in
comune alcuni impianti e servizi, salvo che diversamente risulti
dal titolo, sia riconducibile alla figura del supercondominio”, la
quale viene in essere “ipso iure et facto”, se il titolo o il
regolamento condominiale non dispongono altrimenti. Perciò la
Corte di Cassazione affermò che la Corte d’Appello di Milano
avesse mancato di tener conto di tale situazione di fatto ai fini
della validità dell’assemblea e della partecipazione degli aventi
diritto, nonché del calcolo delle maggioranze e della
ripartizione delle spese.
Maurizio Bassani nel suo motivo di ricorso lamenta la nullità
della sentenza del giudice di rinvio “per omessa motivazione e
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attività difensive.

per violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge in
punto di liquidazione delle spese di giudizio”, osservando che la
Corte d’Appello di Milano ha disposto la compensazione delle
spese di tutti i gradi del processo senza tener conto del
comportamento pretestuoso del Condominio di via Barabino, 3,

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse
essere definito nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in
relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha
fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Si impone un rilievo pregiudiziale pronunciando sul ricorso in
esame.
Come si legge nella sentenza di questa Corte n. 19939 del 14
novembre 2012, come anche nella sentenza impugnata n.
326/2016 della Corte d’Appello di Milano, il presente giudizio
era stato iniziato con atto di citazione del 9 novembre 2000 dai
coniugi Maurizio Bassani e Teresa Meroni, i quali convennero
davanti al Tribunale di Milano il Condominio di via Barabino 3,
per l’annullamento delle delibere condominiali del 10 ottobre
2000. Avverso la sentenza n. 231/2004 del Tribunale di Milano,
proposero quindi appello i coniugi Bassani e Meroni; contro la
sentenza n. 1637/2006 della Corte d’Appello di Milano gli stessi
Maurizio Bassani e Teresa Meroni spiegarono poi ricorso per
cassazione, e la sentenza n. 19939/2012 fu perciò resa nei
confronti di entrambi. Il giudizio è stato però riassunto dinanzi
alla Corte d’Appello di Milano, giudice di rinvio, dal solo
Maurizio Bassani nei confronti del Condominio di via Barabino,
e così la sentenza n. 326/2016, ora impugnata, individua
soltanto queste due parti.
Ora, è noto come, in tema di condominio, la legittimazione ad
impugnare

una

deliberazione

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assembleare

compete

Milano.

individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti
(nonché ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo,
quando si verte in tema di nullità) e ognuno può esercitare
l’azione verso il condominio rappresentato dall’amministratore,
senza necessità di chiamare in causa gli altri. Se però la

abbiano agito in uno stesso processo (come, nella specie,
Maurizio Bassani e Teresa Meroni), tutti sono parti necessarie
nei successivi giudizi di impugnazione, poiché per tutti deve
poter fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti
luogo all’eventualità di giudicati contrastanti, con
l’affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e
della sua invalidità per altri (cfr. Cass., Sez. 2, 31 maggio
2017, n. 13791; Cass., Sez. 2, 12 febbraio 2016, n. 2859;
Cass., Sez. 2, 13 aprile 2005, n. 2471; Cass., Sez. 2, 6 ottobre
2000, n. 13331), e ciò ancorché il gravame concerna le sole
spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il
carattere di inscindibilità della causa principale (così da ultimo
Cass. Sez. 2, 26 settembre 2017, n. 22370).
E’ poi altrettanto certo nell’interpretazione di questa Corte che,
poiché tra “iudicium rescindens” e “iudicium rescissorium” vi è
perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, annullata
la sentenza in cassazione e disposto il rinvio per un nuovo
esame della causa, non può ritenersi istituito tale rapporto
avanti al giudice di rinvio se non vengano chiamate in giudizio
tutte le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la
sentenza di annullamento e quella cassata con rinvio, in quanto
la citazione in riassunzione in sede di rinvio non integra un atto
di impugnazione, bensì un atto di impulso processuale, in forza
del quale la controversia, per il carattere ed i limiti del giudizio
di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra gli
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decisione viene resa nei confronti di più condomini, che

stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione. Se
perciò il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza
di merito, è tempestivamente riassunto da (o nei confronti di)
alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica
l’estinzione del processo, ma è dovere del giudice di rinvio

c.p.c., sicché, ove poi tale ordine non sia tempestivamente
eseguito, egli dovrà dichiarare l’estinzione (Cass., Sez. L, 8
settembre 2014, n. 18853; Cass., Sez. 3, 19 marzo 2012, n.
4370; Cass., Sez. 3, 18 dicembre 1992, n. 13431). Ne
consegue che il giudizio di rinvio, pur risultando
tempestivamente instaurato con la citazione di Maurizio
Bassani nei confronti del Condominio di via Barabino, non
poteva legittimamente proseguire se non previa ordine di
integrazione del contraddittorio nei confronti di Teresa Meroni,
quale parte della pronuncia rescindente e di quella cassata, cui
non risultava notificato l’atto introduttivo dello stesso giudizio
recissorio.
Va conseguentemente dichiarata la nullità della sentenza
impugnata, e rinviata la causa ad altra sezione della Corte
d’Appello di Milano, la quale provvederà, prima di ogni altro
atto, a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti
di Teresa Meroni, regolando altresì tra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di
cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.
Ric. 2016 n. 19042 sez. M2 – ud. 30-11-2017
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ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 30
novembre 2017.
Il Presidente

M- t_

Dott. Pasquale D’Ascola

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