Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2856 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20127-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI,

LIDIA CARCAVALLO E SERGIO PREDEN giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

171, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA FABBRIZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE SPERATI giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 985/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, emessa

il 05/02/2015 e depositata il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’avvocato Antonella Patteri, per l’I.N.P.S., che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito l’Avvocato Raffaele Sperati, per la controricorrente, che si

riporta ai motivi del controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio e non incrinata dalla memoria depositata dalla parte intimata.

2. La Corte di appello di Roma, riformando la decisione di primo grado e in parziale accoglimento del gravame svolto dall’attuale parte intimata, accoglieva la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, e successive modifiche, per il periodo 15 novembre 1973 – 31 dicembre 1996, nella misura dell’1,25.

3. Per la Corte territoriale la prescrizione decennale, la cui decorrenza era stata individuata dal primo giudice dalla data di cessazione dell’esposizione all’amianto (31.12.1996), decorreva solo dalla data del collocamento a riposo (1^ gennaio 2010), onde la domanda presentata all’INPS, in data 25 febbraio 2010, risultava tempestiva.

4. Avverso tale sentenza l’INPS propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo con il quale, deducendo violazione di legge, si duole che la Corte territoriale, ai fini del decorso della prescrizione, non abbia fissato quale quale dies a quo l’epoca della consapevolezza, ravvisabile, nella specie, nel maggio 1997, epoca della richiesta all’INAIL, di certificazione dell’esposizione all’amianto.

5. L’intimato ha resistito con controricorso.

6. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. 15965/2015 ed altre numerose coeve e successive, anche della sesta sezione-L della Corte).

7. La giurisprudenza di questa Corte ha ormai da tempo affermato, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico (v., con ampia motivazione, alle cui argomentazioni si rinvia, Cass. n. 15008/2005).

8. Che nella specie si tratta di rivalutare non già l’ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, è stato ampiamente affermato da questa Corte di legittimità (v., fra le tante, Cass. nn. 12685/2008, 7527/2010, 8926/2011; 6331, 7934, 13578 del 2014).

9. Il carattere costitutivo del procedimento amministrativo, e dell’azione in giudizio, diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto, attesi i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia, è stato del pari ribadito più volte (cfr. Cass. nn. 1629, 11400, 14531, 14472, 20031 e 20032 del 2012; 27148/2013; 4778/2014), così come l’affermazione che la protezione costituzionale del diritto previdenziale – che ne determina l’imprescrittibilità – “non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva” (v. Cass. nn. 7138, 12052 del 2011).

10. La circostanza che l’esposizione all’amianto e la sua durata sono “fatti”, la cui esistenza è conosciuta soltanto dall’interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell’ente previdenziale onerato dell’applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un’apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione, e stata anch’essa valorizzata (v. Cass. 11399/2012).

11. Che nella specie non si dibatte del diritto all’adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta, è stato affermato da Cass. 6382/2012.

12. La Corte costituzionale, con la sentenza 71/2010, ha ribadito che il diritto a pensione è “fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile” e ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504, osservando che “la norma censurata non contrasta, poi, con gli artt. 31 e 37 Cost., in quanto non incide sull’an del diritto alla pensione, ma solo marginalmente sul quantum; laddove il mancato aumento del trattamento previdenziale goduto da chi, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001, già era in pensione, non vale a far considerare tale emolumento insufficiente ai fini della tutela imposta dalle norme costituzionali indicate”.

13. In conclusione la giurisprudenza di legittimità è consolidata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile – Cass., sez. un., 9219/2003) che sorge in conseguenza del “fatto” della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perchè nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, “costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità”, potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento.

14. Non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sè stante ovvero di una pretesa all’esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un “fatto” in relazione al quale viene ad essere determinato – in via meramente consequenziale -, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione (“la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (…) non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione” – così Corte cost. 376/2008).

15. Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto; non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.

16. Alla luce del suddetto orientamento e proprio perchè vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonchè diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).

17. Da tanto consegue che non è immune da censure la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto la piena consapevolezza dei fatti che connotano il diritto azionato con riferimento al periodo 15 novembre 1953 – 31 dicembre 1996, coincidente con il pensionamento del lavoratore (dal gennaio 2010) anzichè con l’istanza amministrativa inoltrata fin dal maggio 1997, per il riconoscimento dell’avvenuta esposizione per il predetto periodo, essendo già a tale data acquisita la consapevolezza dell’esposizione.

18. Neppure assume natura di atto interruttivo della prescrizione la successiva domanda presentata all’INAIL, nel giugno 2005, in considerazione del rilievo che trattasi di atto non destinato all’ente previdenziale debitore della prestazione.

19. In conclusione, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originaria domanda.

20. Il consolidarsi solo in epoca successiva al deposito del ricorso di primo grado della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata giustifica la integrale compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; spese compensate dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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