Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28559 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7975-2010 proposto da:

M.L. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ERRICO

PASQUALE giusta procura speciale a margine del ricorso per il sig.

C. ed al ricorso per il sig. M.;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 8878-2010 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso il decreto n. 51726/07 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 16/03/09, depositato il 21/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE FIMIANI che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso n. R.G. 7975/2010 e per il

rigetto del ricorso n. 8878/2010.

Fatto

Ritenuto che C.A. e l’Avv. M.L., con ricorso del 18 marzo 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo, rispettivamente, cinque motivi di censura ed un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 21 settembre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha concluso per l’inammissibilità e per l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 13.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, a titolo di equa riparazione, condannandolo altresì alle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 750,00;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia, il quale ha anche proposto ricorso incidentale fondato su tre motivi;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 18.000,00, per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 14 marzo 2 007, era fondata sui seguenti fatti: a) il C., dipendente della s.p.a. Agria, dichiarata fallita dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza del 29 ottobre 1986 e licenziato dal curatore fallimentare in data 18 novembre 1986, aveva presentato domanda di insinuazione al passivo per le ultime retribuzioni, il t.f.r. ed altre indennità nel gennaio 1987; b) la procedura fallimentare si era chiusa con provvedimento del 25 ottobre 2007 per riparto finale dell’attivo;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in venti anni e nove mesi la durata complessiva ed in cinque anni la durata ragionevole della procedura fallimentare in questione, in ragione del fatto che essa si era rilevata complessa sia per il rilevante numero dei creditori, sia per la laboriosità della fase di realizzazione dell’attivo – ha determinato il periodo di irragionevole durata del giudizio presupposto in quindici anni e nove mesi circa ed ha liquidato l’equo indennizzo nella misura di Euro 13.000,00, sulla base della somma annua di Euro 800,00;

che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Considerato, preliminarmente, che i ricorsi nn. 7995 e 88 78 del 2010, in quanto proposti contro lo stesso decreto, debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che, con i cinque motivi di ricorso – i quali possono essere raggruppati per l’oggetto della censura -, il ricorrente principale C.A. critica il decreto impugnato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo che: a) i criteri di determinazione dell’equo indennizzo applicati nella specie avrebbero comportato un indennizzo annuo certamente superiore; b) la liquidazione delle spese di giudizio sarebbe stata effettuata con violazione dei minimi tariffari forensi e, comunque, in modo palesemente insufficiente rispetto al valore della causa;

che, con l’unico motivo, l’altro ricorrente principale, Avv. M.L., critica a sua volta il decreto impugnato, in quanto i Giudici a quibus hanno omesso di pronunciare sulla domanda di distrazione in suo favore delle spese di lite;

che, con i tre motivi di ricorso – i quali possono essere parimenti raggruppati per l’oggetto della censura -, il ricorrente incidentale critica a sua volta il decreto impugnato, soprattutto sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo che: a) la eccezionale complessità della procedura, quale sottolineata dagli stessi Giudici a quibus, rendono palesemente astratta la determinazione della durata ragionevole del procedimento fallimentare in questione in soli cinque anni, anzichè in un periodo di molto superiore pari ad almeno undici anni, tenuto conto sia che lo stabilimento industriale formò oggetto di affitto di azienda da parte della curatela, sia che i dipendenti compreso l’odierno ricorrente principale – furono assunti dall’impresa affittuaria, sia che, comunque, la procedura fu punteggiata da numerose controversie incidentali; b) gli stessi Giudici a quibus hanno omesso di considerare, con riferimento alla cosiddetta “posta in gioco” e ai fini della determinazione del quantum, che nella procedura in questione si era fatto ricorso al fondo di garanzia presso l’INPS di cui alla L. n. 297 del 1982;

che le censure sub a) del ricorso incidentale (primi due motivi) sono fondate alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte in ordine alla durata delle procedure fallimentari che, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea, non dovrebbe superare la durata complessiva di sette anni (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 22408 e 8047 del 2010), ciò in quanto, tenendo conto della peculiarità del procedimento fallimentare, il termine di tre anni, che può ritenersi normale in procedura di media complessità, è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando – come nella specie – il procedimento si presenti particolarmente complesso (cfr. la sentenza n. 20549 del 2009), ipotesi questa che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura ma autonomi e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso, della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti;

che, in violazione di tali principi, la Corte di Roma ha determinato in soli cinque anni, anzichè in sette anni, la durata ragionevole della procedura fallimentare in questione, nonostante che essa stessa dia atto che tale procedura presentava una rilevante complessità, dovuta al rilevante numero dei creditori – con un passivo accertato pari ad Euro 13.403.327,68 – ed alla laboriosità della fase di realizzazione dell’attivo – pari ad Euro 3.282.573,43 -, concernente l’affitto dei locali dell’azienda protrattosi per undici anni, la ristrutturazione dell’azienda fallita, la vendita di attrezzature e merci e la vendita dello stesso immobile;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che le censure del ricorso principale del C. concernenti la determinazione dell’indennizzo e la liquidazione delle spese di lite – ed il terzo motivo del ricorso incidentale – concernente la determinazione del quantum – devono ritenersi assorbite;

che anche il ricorso principale dell’Avv. M. astrattamente inammissibile secondo diritto vivente, sulla base del principio per il quale, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, in quanto la richiesta di distrazione non può qualificarsi come domanda autonoma ed in quanto la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr., ex plurimis, la sentenza delle sezioni unite n. 16037 del 2010 e la successiva ordinanza conforme n. 15346 del 2011) – deve ritenersi in concreto assorbito, perchè questa Corte, decidendo la causa nel merito, deve provvedere anche sulle spese del giudizio a quo, tenendo ovviamente conto della domanda di distrazione delle spese formulata dall’Avv. M.;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo fallimentare presupposto de quo è pacificamente durato circa venti anni e nove mesi, sicchè, detratti sette anni di ragionevole durata in base ai principi di diritto dianzi richiamati e qui ribaditi, esso ha avuto la durata irragionevole di circa tredici anni e nove mesi;

che il consolidato orientamento di questa Corte è nel senso che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado (nella specie, sette anni), si considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, sulla base di tali criteri e dei già richiamati principi di diritto, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va equitativamente determinato, per il ricorrente, nella stessa somma già riconosciuta dalla Corte di Roma, cioè in Euro 13.000,00 per i tredici anni e nove mesi circa di irragionevole ritardo (Euro 750,00 annui, per i primi tre anni di irragionevole durata, ed Euro 1.000,00 per ciascuno dei dieci anni successivi, nonchè Euro 750,00 per i residui nove mesi), oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. M.L., dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio – compensate per due terzi, in ragione del fatto che il ricorso principale sarebbe risultato fondato soltanto in punto spese – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, accoglie i primi due motivi del ricorso incidentale, assorbiti il terzo motivo ed i ricorsi principali, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento al ricorrente della somma di Euro 13.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. M.L., dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, previa compensazione per due terzi, in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Pasquale Errico, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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