Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28559 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 28559 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 20969-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

3196

contro

BOCCALATE

MARTA

C.F.

BCCMRT70C49D938J,

già

elettivamente domiciliata in ROMA, V. L. CARO 63,

Data pubblicazione: 20/12/2013

presso lo studio degli avvocati ZOPPI GIOVANNI e
PISELLI ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
RIMMAUDO GIOVANNI, giusta delega in atti e da ultimo
domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;

avverso la sentenza n. 778/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 10/08/2007 r.g.n. 941/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega TOSI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

– contrari corrente –

FATTO E DIRITTO
Rilevato che la Corte d’appello di Lecce , con sentenza depositata il 10/8/07, in riforma
delle sentenze del Tribunale di Massa , ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di
lavoro intercorso tra Poste Italiane e Boccalate Marta con conseguente conversione in contratto a
tempo indeterminato fin dalla data di stipula ;

che successivamente la s.p.a. Poste Italiane ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, il
verbale di conciliazione concluso in sede sindacale con la lavoratrice, da cui risulta che le parti
hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto
dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che —
in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente
verbale;
che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della
materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse
delle parti a proseguire il processo;
che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del
ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel
momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in
relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);
che d evono e ssere e ompensate I e s pese di causa t enuto conto dell’espresso regolamento
contenuto nel verbale di conciliazione che vale a disattendere le diverse argomentazioni formulate
dalla controricorrente ,la quale avanza richiesta di liquidazione delle spese processuali anche ai
sensi dell’art 96 cpc, e tenuto conto che le conciliazioni sono intervenute successivamente alla
notifica del ricorso
P.Q.M. LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del presente giudizio .
Così deciso in Roma, il 7/11/2013
L’estensore

Il Presidente

che la società soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza e la lavoratrice
si è costituita con controricorso;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA