Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28559 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 15/12/2020), n.28559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11234/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

L.F.L., L.F.C. E L.F.A.M.,

rappresentate e difese dagli avvocati Sara Negri e Antonio Ciola del

Foro di Torino ed elettivamente domiciliate in Roma,

Circonvallazione Trionfale, n. 34 presso lo studio dell’avv.

Emanuela Bellardini;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale Sezione di

Torino n. 1504/12 pronunciata e depositata il 21.9.2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14.1.2020 dal Consigliere Dott. Saieva Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La.Fr.Ca. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Torino il silenzio – rifiuto opposto dalla Intendenza di Finanza di Torino alla istanza di esonero dall’IRPEF sulla pensione privilegiata della quale era titolare dal 1957 e il rimborso delle trattenute operate alla fonte sulla stessa.

2. La Commissione adita accoglieva il ricorso. La Commissione di secondo grado a sua volta accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio in quanto la domanda di rimborso risultava presentata in data 22.4.1981, il silenzio rifiuto si era formato in data 22.7.1981, mentre il ricorso era stato presentato in data 4.5.1982.

3. Il ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale dagli eredi del contribuente (deceduto in data 21.11.1990), infine, veniva accolto con sentenza n. 1504/6/12, depositata il 21.9.2012, nella considerazione che la Corte Costituzionale con le sentenze n. 41 del 1973 e n. 103 del 1976 aveva escluso che tra le pensioni privilegiate militari e le pensioni di guerra vi fosse una “differenziazione tale da giustificare una disciplina differenziata”.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resistono con controricorso gli eredi del contribuente.

5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14.1.2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1, c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un unico motivo l’Agenzia delle Entrate deduce “violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R 601 del 1973, art. 34 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 46, comma 2 (e, con decorrenza 1 gennaio 1988, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46, comma 2); nonchè falsa applicazione della L. n. 539 del 1950, art. 1”.

2. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

3. La Corte Costituzionale e questa Corte si sono più volte espresse in ordine alla corretta applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34. Detta norma prevedeva il beneficio dell’esenzione dall’Irpef per le pensioni di guerra, per gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie e, per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma, anche per le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, in ragione del carattere non reddituale, bensì risarcitorio, dell’erogazione stessa. Pertanto, ai sensi del citato D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre per le pensioni privilegiate ordinarie l’esenzione riguarda soltanto “gli assegni connessi”, essendo le pensioni stesse equiparate al reddito di lavoro dipendente e, quindi, soggette a normale tassazione.

4. Con la sentenza 24 luglio 1981, n. 151, la Corte Costituzionale dichiarava infondata la questione di legittimità prospettata in ordine a tale diverso trattamento tra pensione di guerra e pensione privilegiata ordinaria, rilevando che, mentre la pensione di guerra è collegata per tutti, militari e civili, unicamente alla lesione o infermità derivante da evento bellico, al di là di ogni collegamento con l’esistenza di un rapporto di servizio, la pensione privilegiata ordinaria ha per necessario presupposto proprio un rapporto di impiego o di servizio. Rilevava altresì la Corte che, mentre la pensione di guerra, laddove esista un rapporto di dipendenza, può cumularsi al trattamento di quiescenza derivante da questo, la pensione privilegiata ordinaria è integrativa ed in qualche caso sostitutiva di quella normale.

5. Questa Corte (Cass. 5 maggio 1989, n. 2104), ha poi affermato che: “Le pensioni privilegiate ordinarie, a seguito di infermità o lesioni per fatti di servizio, sono soggette per l’intero ammontare all’Irpef ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 46, comma 2 (e, a partire dal 10 gennaio 1988, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46, comma 2,) in tema di inclusione dei trattamenti pensionistici fra i redditi di lavoro, considerato che esse non hanno, neppure in parte, natura risarcitoria, come invece le pensioni di guerra, e non possono, quindi, godere, in difetto di un’espressa previsione, dei benefici fiscali contemplati per dette pensioni di guerra”.

6. L’orientamento di questa Corte è rimasto comunque costante nel confermare che le pensioni privilegiate ordinarie sono soggette per l’intero ammontare all’IRPEF ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46, comma 2, atteso che “il carattere risarcitorio di un emolumento non ne comporta, in difetto di un’espressa disposizione di legge, l’automatica esenzione dall’imposizione tributaria” (cfr. Cass. n. 28338 del 2005; n. 27938 del 2009 e da ultimo n. 20294 del 2018).

7. In definitiva la decisione che ha riconosciuto l’esenzione dall’imposta dell’intero trattamento pensionistico al dante causa degli odierni ricorrenti, risulta resa in palese violazione del art. 34 più volte citato.

8. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese di giudizio liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna i controricorrenti in solido al rimborso delle spese sostenute dall’Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi 3.000,00 Euro oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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