Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28558 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28558 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 20967-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

3194
e

contro

MONTELLA MARIAROSARIA C.F. MNTMRS72M51G813C,

già

elettivamente domiciliata in ROMA, V. L. CARO 63,

Data pubblicazione: 20/12/2013

presso lo studio degli avvocati ZOPPI GIOVANNI e
PESELLI ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
RIMMAUDO GIOVANNI, giusta delega in atti e da ultimo
domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;

avverso la sentenza n. 777/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 21/08/2007 R.G.N. 942/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega TOSI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

– controricorrente

RG n 20967/2013
FATTO E DIRITTO

Rilevato che la Corte d’appello di Genova , con sentenza depositata il 21/8/07, in riforma
delle sentenze del Tribunale di Massa , ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di
lavoro intercorso tra Poste Italiane e Montella Mariarosaria con conseguente conversione in

che la società soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza e la
controricorrente si è costituita depositando controricorso ;
che successivamente la s.p.a. Poste Italiane ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, il
verbale di conciliazione del 25/9/20 .08 concluso in sede sindacale con la lavoratrice, da cui risulta
che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto
dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che —
in caso di fasi giudiziali ancora aperte “le stesse saranno definite in coerenza con il presente
verbale”;
che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della
materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse
delle parti a proseguire il processo;
che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del
ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel
momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in
relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);
che le spese di causa del presente giudizio devono essere compensate tenuto conto dell’espresso
regolamento contenuto nel verbale di conciliazione che vale a disattendere le diverse
argomentazioni formulate dalla controricorrente ,la quale ha avanzato richiesta di liquidazione
delle spese processuali anche ai sensi dell’art 96 cpc, e tenuto conto che la conciliazione( come da
verbale depositato) è intervenuta successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE

1

contratto a tempo indeterminato fin dalla data di stipula ;

Dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7/11/2013

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