Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28558 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 06/11/2019), n.28558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita Bianca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21743-2017 proposto da:

G.R., per sè ed in qualità di erede di Gr.Ad.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55,

rappresentata e difesa dall’avv. Simonetta De Sanctis Mangelli;

– ricorrente –

contro

Comune di Castelfranco Emilia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 723/5/17 della CTR di Bologna, depositata il

20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/06/2019 dal relatore DARIO CAVALLARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao

De Matteis, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Claudia Del Pozzo, per delega, per parte ricorrente, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.R., con ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Modena, ha impugnato l’avviso di accertamento in rettifica ICI relativo all’anno 2005 emesso dal Comune di Castelfranco Emilia.

La CTP di Modena, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 293/1/13, ha respinto il ricorso.

G.R. ha proposto appello che la CTR di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 723/5/17, ha respinto.

G.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la contribuente lamenta l’omesso esame, da parte della CTR, della visura storica e della pratica di accatastamento al Catasto fabbricati (DOCFA) del (OMISSIS), la quale conteneva una annotazione di ruralità, così sostituendo la domanda di variazione catastale in categoria (OMISSIS) e (OMISSIS).

Sostiene la ricorrente che la CTR di Bologna avrebbe errato nel ritenere che, nella specie, trovasse applicazione il principio giurisprudenziale per il quale il carattere della ruralità, ai fini del godimento della relativa esenzione ICI, deve risultare necessariamente dall’iscrizione del bene nel catasto fabbricati come rurale, con attribuzione della categoria (OMISSIS) o (OMISSIS), dovendosi considerare che, da tali documenti, emergeva che, in realtà, gli immobili, nell’annualità oggetto del contendere (2005), non erano ancora stati iscritti nel catasto fabbricati, ma erano solo censiti al catasto terreni.

Le doglianze sono fondate.

La deduzione del mancato esame di uno o più documenti postula che il contenuto degli stessi sia decisivo, poichè la sua valutazione avrebbe condotto il giudizio di merito, con elevata probabilità, ad un diverso esito.

Nella specie, la CTR di Bologna ha richiamato i principi per i quali, in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria ((OMISSIS) o (OMISSIS)), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, aggiunto dalla L. di conversione n. 14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale (OMISSIS) o (OMISSIS), al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta (Cass., SU, n. 18565 del 21 agosto 2009; Cass., Sez. 5, n. 10283 del 12 aprile 2019; Cass., Sez. 5, n. 16737 del 12 agosto 2015).

Con riferimento, infine, ai fabbricati non iscritti in catasto, il riconoscimento dell’esenzione in questione dipenderà dall’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti (Cass., SU, n. 18565 del 21 agosto 2009; Cass., Sez. 5, n. 7930 del 20 aprile 2016).

La CTR di Bologna ne ha desunto, sul presupposto che non fosse stata chiesta nel 2006 l’iscrizione dei beni nel catasto fabbricati, nelle categorie (OMISSIS) e (OMISSIS), per gli anni interessati, che detti immobili non potessero beneficiare dell’esenzione.

I menzionati principi giurisprudenziali vanno sostanzialmente ribaditi.

Occorre precisare, però, che, diversamente da quanto ritenuto dalla CT di Bologna, la circostanza dell’iscrizione o meno nel catasto fabbricati deve essere valutata facendo riferimento temporalmente all’annualità oggetto di accertamento, e non al momento dell’accertamento stesso.

A conferma di questa conclusione, si rileva che, in tema di ICI, la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Cass., Sez. 5, n. 14402 del 9 giugno 2017).

In particolare, l’attribuzione della rendita può essere applicata alle annualità precedenti, purchè sospese nei termini di cui sopra, dal momento nel quale è avanzata la relativa richiesta (Cass., SU, n. 3160 del 9 febbraio 2011).

Nella specie, sostiene la ricorrente che dalla documentazione da essa menzionata emergerebbe che i fabbricati in questione non erano iscritti nel catasto fabbricati nel 2005.

Se ne ricava che la CTR di Bologna avrebbe dovuto valutare tale documentazione e, se da questa fosse emerso che l’accatastamento nel registro fabbricati non sussisteva nel 2005, accertare la ruralità dei fondi oggetto di causa.

2. Con il secondo motivo la contribuente afferma che la CTR di Bologna non avrebbe valutato dei documenti dai quali sarebbe emerso il carattere rurale degli immobili de quibus.

La doglianza è assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza e rinvio ad altra sezione della CTR Emilia Romagna affinchè decida la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso con riferimento al I motivo, assorbito il II;

cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Emilia Romagna affinchè decida la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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