Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28557 del 18/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 18/10/2021), n.28557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 38613-2019 proposto da:

ASSOCIAZIONE MENEGHINA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ANTONELLA FERRANTE e

domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza della COMMISSIONE TRIBUTATIA PROVINCIALE di

MILANO, depositata il 05/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 26.7.2019 la Associazione Meneghina ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale la Commissione per il gratuito patrocinio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva rigettato la sua istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un giudizio avanti la predetta C.T.P.

Con l’impugnata ordinanza il reclamo è stato rigettato.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la Associazione Meneghina, affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Non risultano depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C. INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con l’ordinanza impugnata, ha respinto il reclamo proposto da Associazione Meneghina avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’Associazione Meneghina affidandosi a tre motivi, con il primo e secondo dei quali si denuncia l’omessa motivazione del provvedimento impugnato, mentre con il terzo si censura la mancata liquidazione delle spese del procedimento.

I primi due motivi sono inammissibili, in quanto l’ordinanza impugnata dà atto che l’istanza di ammissione al beneficio era stata respinta dalla Commissione istituita presso la C. T. P. di Milano perché quest’ultima aveva ritenuto inconsistenti le ragioni dedotte a sostegno del ricorso tributario in relazione al quale il ricorrente aveva richiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. I motivi di reclamo, incentrati sulla carenza e insufficienza del primo rigetto, sono quindi stati disattesi dalla C. T. P. Se ne ricava che la motivazione, tanto del primo rigetto che della successiva reiezione del reclamo, è chiaramente comprensibile dalla lettura del provvedimento impugnato, che – peraltro – evidenzia come la pur sintetica motivazione resa dalla Commissione avesse comunque consentito al richiedente di proporre un “argomentato e pertinente reclamo”.

Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse concreto all’impugnazione, essendo stata disposta la compensazione delle spese in favore dell’odierno ricorrente, ed a cagione della sua condizione di soggetto non abbiente”.

Non ravvisando l’evidenza decisoria, il Collegio ritiene opportuno il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo affinché esso sia trattato in udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

 

 

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