Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28556 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28556 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro

.flZL rj ì 434tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via-05E2Zer-)resso lo studio

dell’Avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende per procura a margine
del ricorso
Ricorrente
CONTRO
DE CRISTOFARO LOREDANA elettivamente domiciliata in Roma presso la
Cancelleria della Corte di cassazicsne, rappresentata e difesa dall’Avv.
Giovanni Cantelli, con studio in Aversa (CE), Via Giotto n. 87;
Controroricorrente
1

Data pubblicazione: 20/12/2013

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
4968/011 del 28.06.2011/5.08.211 nella causa iscritta al n. 6076 R.G.
dell’anno 2008.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.11.2013

udito l’Avv.

MARIO MICELI, per delega dell’Avv. Luigi Forillo, per la

ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola
Mastroberardino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con sentenza del 17.10.2007 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere
accoglieva il ricorso proposto da LOREDANA DE CRISr0FARO nei confronti
della S.p.A. POSTE ITALIANE, inteso ad ottenere pronuncia di nullità del
termine apposto al contratto di lavoro, stipulato tra le parti per il periodo 15
1.06.2001/30.09. 2001 e motivato da esigenze aziendali eccezionali.
Tale decisione, appellata dalle Poste Italiane S.p.A., è stata confermata
dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4968 del 2011.
La S.p.A Poste Italiane ricorre per cassazione con cinque motivi.
Resiste la De Cristofaro con controricorso
2. In via preliminare va osservato che è stato depositato verbale di
conciliazione in sede sindacale in data 12 marzo 2013, con il quale le parti
sono addivenute ad una definitiva composizione della controversia inerente
l’intercorso rapporto di lavoro.
In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare l’inammissibilità
2

dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;

del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse di entrambe le parti.
Ricorrono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del
presente giudizio di cassazione, stante l’accordo in tal senso delle parti in
sede di conciliazione.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma addì 7 novembre 2013
Il Consigliere relatore estensore

PQM

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