Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28556 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 15/12/2020), n.28556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 02743/2013 R.G. proposto da:

Project Casa s.r.l. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale

delle Milizie n. 4, presso lo studio dell’avv. Marco Federici,

rappresentata e difesa dall’avvocato Gaetano Mazza giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 273 della Commissione tributaria regionale

della Campania, depositata in data 31 maggio 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio

2020 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Campania ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla Project Casa s.r.l. in liquidazione avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo a recupero a tassazione di ricavi non contabilizzati a fini IVA per una maggiore imposta di Euro 119.376,00, conseguiti in esito a sottovalutazione del prezzo di vendita di alcuni immobili in relazione all’anno di imposta 2005.

2. Ha rilevato il giudice di appello che le eccezioni preliminari sollevate dalla contribuente erano da respingere sulla base delle considerazioni svolte sul punto dalla sentenza di primo grado e, nel merito, che dalle prove in atti emergeva che, accanto agli assegni intestati alla contribuente in sede di stipula dei relativi contratti di compravendita, vi era evidenza di come la differenza di prezzo fosse stata regolata con assegni intestati alla medesima persona dell’acquirente ma ceduti nelle mani dell’amministratore pro tempore della contribuente.

3. Per la cassazione della citata sentenza la Project Casa s.r.l. in liquidazione ricorre con un motivo; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DIIECISIONE

1. Il ricorso lamenta “Violazione e falsa applicazione delle norme di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al processo verbale di verifica redatto dalla Guardia di Finanza – Compagnia Casalnuovo di Napoli – sezione operativa volante – per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Violazione e falsa applicazione delle norme di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 2697 c.c., comma 1; al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2; alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7; Violazione e falsa applicazione delle norme di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia” deducendo plurimi errori di giudizio della CTR in tema di valutazione dell’insussistenza della violazione del diritto di difesa del contribuente, di onere della prova e di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato.

2. L’Agenzia delle Entrate argomenta l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto.

3. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi e concorrenti profili.

4. In primo luogo, l’unico motivo di ricorso è redatto in forma “coacervata” lamentando la violazione tanto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 che del n. 5; inoltre è formulato in maniera tale da non essere possibile un’autonoma individuazione da parte di codesta Corte esame dei diversi ordini di censura ivi proposti (Cass. SU n. 9100/15).

5. Inoltre, la sentenza impugnata, dopo aver dichiarato di aderire alla motivazione resa dalla CTP in tema di infondatezza delle eccezioni formali sollevate in primo grado dal contribuente, ha fondato la sua decisione sulla ritenuta sussistenza di valida prova della sottostima dei prezzi di compravendita degli immobili oggetto dell’accertamento. A fronte di siffatta motivazione, il ricorso non contrasta in alcun modo la sentenza impugnata nella parte in cui fa rinvio alla decisione di primo grado per respingere le doglianze formali sollevate dal contribuente nel ricorso introduttivo e riproposte in appello, ma reitera le proprie censure alla motivazione della sentenza di primo grado, del tutto omettendo di prendere in considerazione la motivazione resa sul punto dalla sentenza di secondo grado.

6. Da ultimo, il ricorso omette completamente di contrastare l’autonoma e sufficiente ratio decidendi chiaramente esplicitata dalla CTR in relazione al merito della pretesa litigiosa, inerente alla ritenuta sussistenza della sottostima del prezzo percepito dalla contribuente per la vendita degli immobili attraverso il meccanismo elusivo della consegna di assegni intestai allo stesso venditore.

7. La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Project Casa s.r.l. in liquidazione a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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