Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28555 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8146-2010 proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA VERBANO 26, presso la famiglia SARLI – LOCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato BROGNIERI RODOLFO giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 6460 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

6/03/09, depositato il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.M. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 17 settembre 2009 che, accogliendo la domanda di equa riparazione del pregiudizio non patrimoniale derivante dall’irragionevole durata di un giudizio iniziato il 30 maggio 1992 davanti al pretore del lavoro di Potenza, proseguito davanti al tribunale di Potenza e successivamente davanti a questa Corte e definito dalla corte d’appello di Salerno con sentenza del 6 marzo 2008, ritenuta ragionevole una durata del giudizio di primo grado di quattro anni e del giudizio d’impugnazione di tre anni, ha condannato l’amministrazione al pagamento di un indennizzo di Euro 3.500,00, con gli interessi dalla data della decisione, per un ritardo di tre anni e sei mesi, con compensazione fino alla metà delle spese di lite. Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente censura la decisione della corte d’appello di Napoli per l’erronea determinazione della durata irragionevole del giudizio e per aver fatto decorrere gli interessi dalla data della decisione invece che da quella della domanda. Il ricorso è fondato.

La complessiva durata del giudizio, iniziato il 30 maggio 1992 e definito il 6 marzo 2008, secondo l’assunto della ricorrente, che ha detratto il tempo intercorso tra la data delle decisioni e la proposizione delle impugnazioni e quello di un rinvio a sua richiesta, è di tredici anni e sei mesi. Avendo la corte territoriale determinato in sette anni la durata ragionevole, con accertamento non censurato, la durata irragionevole non è di tre anni e sei mesi ma di sei anni e sei mesi.

Inoltre, gli interessi sull’equa riparazione del danno non patrimoniale, in considerazione del carattere indennitario della relativa obbligazione decorrono dalla data della domanda in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono al tale data.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può decidersi nel merito, liquidando un indennizzo di Euro 5.750,00, con gli interessi dalla data della domanda. Le spese del giudizio di merito, ferma la compensazione fino alla metà, atteso il ridimensionamento della pretesa, quantificata in Euro 16.270,55, e quelle del giudizio di cassazione sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna l’amministrazione al pagamento di Euro 5.750,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda;

compensate le spese del giudizio di merito fino alla metà, liquida per la restante metà la somma di Euro 570,00 (Euro 245,00 per diritti, Euro 300,00 per onorari ed Euro 25 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; liquida per il giudizio di cassazione Euro 965,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge. Le spese debbono distrarsi in favore dell’avv. Rodolfo Brognieri che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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