Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28555 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 06/11/2019), n.28555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita Bianca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22117-2016 proposto da:

Comune di Pontedera, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II n. 18, rappresentato e difeso dall’avv.

Domenico Iaria;

– ricorrente –

contro

F.A. e F.F. e M.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268A,

rappresentati e difesi dagli avv.ti ALESSANDRO GIOVANNINI, LUIGI

MURCIANO E VALERIO CIONI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 991/16 della CTR di Firenze, depositata il

24/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/06/2019 dal relatore DARIO CAVALLARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao

De Matteis, il quale ha concluso per l’accoglimento del I e II

motivo ricorso;

udito l’Avv. Gemma Di Maggio, per delega, per il Comune di Pontedera,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Valerio Cioni per i controricorrenti, il quale ha

domandato il rigetto del ricorso.

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Pisa M.V., F.A. e F.F. hanno impugnato il silenzio rifiuto del Comune di Pontedera relativo alla loro richiesta di rimborso concernente l’ICI 2011.

La CTP di Pisa, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 273/06/15, ha accolto il ricorso.

Il Comune di Pontedera ha proposto appello che la CTR di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 991/2016, ha rigettato.

Il Comune di Pontedera ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

F.A., F.F. e M.V. hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dai controricorrenti.

Infatti, dalla lettura del ricorso è agevole evincere la ricostruzione dei fatti posti a fondamento dello stesso, con indicazione degli atti e dei documenti sui quali esso si fonda, dei quali è stata pure menzionata la sede processuale di produzione.

2. Con il primo motivo, il Comune di Pontedera lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c., poichè la sentenza di appello avrebbe errato nell’applicare i principi di non contestazione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Sostiene parte ricorrente di avere contestato le considerazioni di controparte in quanto, sin dalla comparsa di costituzione, aveva chiesto la conferma del diniego di rimborso e criticato l’attendibilità delle perizie dei ricorrenti, ad esempio con riguardo alla determinazione dell’utile lordo di impresa, evidenziando che i contribuenti avevano attribuito agli immobili un valore venale diverso dal 2009 al 2011 e producendo la documentazione amministrativa in base a cui aveva reputato congruo il valore venale di Euro 55,00 al mq.

La doglianza è fondata.

La CTR ha fondato, infatti, la propria decisione anche sul principio di non contestazione, sostenendo che il Comune di Pontedera non aveva presentato specifiche osservazioni in ordine alle stime di terreni risultanti dall’elaborato peritale di parte, alla comunicazione di variazione del valore venale di comune commercio ed alla misura del credito di imposta richiesto a rimborso.

Non è qui negata l’applicabilità di detto principio al processo tributario (Cass., Sez. 5, n. 23710 del 1 ottobre 2018), ma si osserva che, alla luce della tecnicità della materia, la sua operatività presuppone una condotta non solo meramente passiva dell’amministrazione, ma anche sostanzialmente adesiva alle deduzioni della controparte.

Peraltro, il Comune di Pontedera ha riportato nel ricorso i passaggi della sua comparsa di costituzione ove, nel domandare il rigetto del ricorso, ha esposto le sue critiche alla prospettazione dei ricorrenti, affermando di avere evidenziato la contraddittorietà della loro condotta, poichè essi avevano attribuito agli immobili valori differenti dal 2009 al 2011 e presentato perizie inattendibili, ad esempio nella determinazione dell’util lordo di impresa.

Il Comune di Pontedera, inoltre, aveva persino depositato le deliberazioni del 2006 con le quali era stato stabilito il valore dell’area coerentemente alle valutazioni del Servizio pianificazione urbanistica comunale documentate in atti.

Si ritiene, quindi, che una critica delle deduzioni dei contribuenti vi sia stata, dovendosi considerare che la contestazione in radice del credito di questi ultimi, in aggiunta al riferimento all’istruttoria posta in essere dall’Ufficio per quantificare il valore del cespite, possa, in linea generale, essere sufficiente a rendere non operativo il principio di non contestazione (Cass., Sez. 5, n. 29613 del 29 dicembre 2011).

3. Con il secondo motivo il Comune di Pontedera lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 e dell’art. 2967 c.c., poichè la CTR avrebbe errato nel non ritenere utilizzabile (perchè tardivamente prodotta) la perizia depositata nel marzo 2016 e nel ripartire fra le parti l’onere della prova, senza considerare che sarebbe stato onere del contribuente dimostrare l’erroneità del valore proposto dall’amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59, con le delib. n. 66/2006 e n. 22/2011.

In particolare, ad avviso di parte ricorrente, la CTR avrebbe dovuto tenere conto della permanente vocazione edificatoria del cespite, della inalterata destinazione urbanistica e potenzialità di sfruttamento del bene, dell’avvenuta riduzione del valore venale del bene e dell’autodichiarazione dei proprietari resa all’amministrazione nel luglio 2010, i quali avevano affermato che il valore dell’area era di Euro 55,00 al mq.

Il motivo è inammissibile con riferimento alla tardività del deposito della perizia, poichè la CTR non ha affrontato la relativa questione.

Risulta, invece, fondato in ordine alla dedotta violazione dell’art. 2967 c.c.

Infatti, il regolamento comunale che, in forza del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59 e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 48, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio è un atto di natura non imperativa che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Esso integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Cass., Sez. 6-5, n. 15312 del 12 giugno 2018).

Ne consegue che, avendo il Comune di Pontedera adottato il provvedimento in questione, gravava sui contribuenti l’onere di dimostrare che il valore così stabilito era incongruo.

Inoltre, si osserva che, nel processo tributario, quando, come nella specie, il contribuente impugni il silenzio-rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, è il contribuente medesimo a dovere dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l’Amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi “a tutto campo” (Cass., Sez. 5, n. 31626 del 6 dicembre 2018).

Pertanto, la CTR non poteva sostenere che la semplice produzione di alcune delibere, assieme ad “alcuni atti a confronto”, non fosse sufficiente a provare la congruità dei valori su cui aveva basato la tassazione l’Ufficio, poichè tale congruità era presunta.

Neppure poteva ritenere che il Comune di Pontedera dovesse “contrastare punto per punto in maniera chiara e con una specifica relazione quanto rappresentato e sostenuto da parte contribuente e confortato dalle perizie dalla stessa prodotte”, perchè erano, al contrario, i contribuenti che dovevano fornire la dimostrazione specifica che la determinazione dell’ente locale era non corretta.

In particolare, la CTR avrebbe dovuto indicare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., le circostanze che l’avevano condotta a considerare non adeguato l’accertamento del valore ad opera del Comune di Pontedera il che, però, non risulta dalla sentenza.

4. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5, poichè la CTR avrebbe considerato erronea la stima contenuta nella perizia depositata nel 2016 in base alla valutazione degli indici di svalutazione esistenti nel 2016 quando, invece, veniva in rilievo l’annualità d’imposta 2011, così non rispettando il principio di autonomia delle annualità di imposta.

La doglianza non deve essere esaminata, alla luce dell’esito dei precedenti motivi.

5. Con il quarto motivo il Comune di Pontedera lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e degli artt. 3,24 e 111 Cost. poichè la motivazione della CTR sarebbe stata apparente in quanto avrebbe contemporaneamente affermato l’operatività del principio di non contestazione e considerato l’avvenuto deposito nel 2106 della perizia del Comune medesimo e non avrebbe specificato le ragioni per le quali riteneva congruo il valore venale delle aree in questione, omettendo di esaminare la circostanza della detrazione già operata dall’amministrazione per l’annualità 2011.

La doglianza non deve essere esaminata, alla luce dell’esito dei precedenti motivi.

6. Ne consegue l’accoglimento del ricorso quanto al I ed al II motivo, quest’ultimo nei termini di cui in motivazione, assorbiti il III ed il IV, con cassazione della sentenza e rinvio ad altra sezione della CTR Toscana affinchè decida la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso con riferimento al I ed al II motivo nei termini di cui in motivazione, assorbiti il III ed il IV;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana affinchè decida la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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