Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28554 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3888-2010 proposto da:

N.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato LAURITA LONGO

LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRA

MASSIMO PIER GIUSEPPE giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 26327/09 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

2/07/09, depositato l’08/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito l’Avvocato Guerra Massimo Pier Giuseppe difensore del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.R. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Venezia dell’8 luglio 2009 che, rigettata la domanda di riparazione del danno patrimoniale, ha liquidato a titolo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, la somma di Euro 8.600,00, per l’irragionevole durata di un giudizio promosso davanti al Tar del Veneto il 25 giugno 1996 e definito con sentenza dell’8 settembre 2006. Il ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I tre motivi, prospettando censure strettamente connesse, possono essere congiuntamente esaminati e debbono essere respinti perchè infondati.

La corte territoriale, infatti, in relazione alla domanda di indennizzo dei danni consistente nell’impossibilità di costruire in attesa dell’esito del giudizio amministrativo di impugnazione del diniego di concessione edilizia, danni da quantificare con riferimento ai maggiori costi di costruzione e alla mancata percezione di locazione, ha escluso che tali danni siano casualmente collegati alla durata del giudizio dovendosi ritenere correlati al mancato rilascio della concessione edilizia conseguente alle valutazioni rimesse all’autorità amministrativa competente.

Tale accertamento di fatto, incensurabile in questa sede, è stato correttamente compiuto sulla base del principio pacifico (v. da ultimo cass. n. 16837/2010) secondo cui il danno patrimoniale indennizzabile come conseguenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo è soltanto quello che costituisce “conseguenza immediata e diretta” del fatto causativo (art. 1223 c.c., richiamato dall’art 2, comma 3, legge cit. attraverso il rinvio all’art. 2056 c.c.), in quanto sia collegabile al superamento del termine ragionevole e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo della definizione del processo presupposto.

Peraltro, come si è già precisato (cass. n. 26761/2008) non possono ricondursi al danno patrimoniale da irragionevole durata del giudizio le poste economiche che avrebbero dovuto e potuto essere dedotte nel giudizio della cui eccessiva durata ci si duole. Nella specie le pretese risarcitorie di cui si tratta avrebbero potuto essere dedotte nel giudizio amministrativo di impugnazione del diniego della concessione.

Quanto alla mancata ammissione di c.t.u. diretta a verificare la congruità dei parametri di liquidazione del danno patrimoniale prospettatati dell’attore, a parte l’incensurabilità in questa sede del mancato esercizio del potere discrezionale del giudice del merito di disporre c.t.u., è decisivo il rilievo che, avendo escluso il nesso di causalità tra durata irragionevole del giudizio amministrativo e il danno patrimoniale lamentato, il giudice del merito correttamente ha escluso il ricorso alla consulenza, senza che fosse neppure necessaria apposita motivazione in proposito. Nulla sulle spese non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Civile – 1, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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