Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28553 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 28553 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 13219-2011 proposto da:
MOTTA MIRELLA MTTMLL68T68F910M, già elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE VATICANO 45, presso lo
studio dell’avvocato GABRIELLI MASSIMILIANO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIGLIOTTI
SALVATORE, giusta delega in atti e da ultimo
2013
3093

domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;
– ricorrente contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Data pubblicazione: 20/12/2013

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE

notificata del ricorso;
– resistente con mandato-

avverso la sentenza n. 654/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 20/05/2010 r.g.n.
65/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato NEGRO GIUSEPPE per delega GIGLIOTTI
SALVATORE;
udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE;
udito 11 P,4, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

EMANUELE, giusta delega in calce alla copia

4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 20 maggio 2010 la Corte d’appello di
Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 5
ottobre 2007 con la quale era stata dichiarata la decadenza dall’azione
proposta da Motta Mirella nei confronti dell’INPS per ottenere il

marzo 1993. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando
che il termine di decadenza dall’azione giudiziaria avverso i provvedimenti
di rigetto di ricorsi amministrativi decorre dalla data di scadenza del
termine stabilito per la decisione, indipendentemente dalla data di
comunicazione della decisione stessa.
La Motta propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a
due motivi.
L’INPS ha rilasciato delega.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del d.l. n. 7
del 1970, degli artt. 99 e segg. cod. proc. civ., degli artt. 112 e segg. cod.
proc. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti
controversi e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, nn. 3,4 e 5
cod. proc. civ. In particolare si deduce che la sentenza impugnata nulla
avrebbe disposto in merito alla domanda relativa alla cancellazione della
ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli ritualmente proposta
unitamente a quella relativa all’indennità di maternità.
Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell’art.
47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo modificato dal d.l. n. 384 del 1992
convertito in legge n. 438 del 1992, della legge n. 1204 del 1971 e della
legge n. 136 del 1943, degli artt. 2934 e segg., 2943 e segg., e 2697 e segg.

pagamento dell’indennità di maternità conseguente al parto avvenuto il 9

cod. civ., degli artt. 99 e segg., 112 e segg. 115, 116 e segg. cod. proc. civ.,
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e
decisivei per il giudizio in relazione all’art. 360, nn. 3,4 e 5 cod. proc. civ.
In particolare si lamenta che il giudice dell’appello non avrebbe tenuto
conto di vari atti interruttivi del termine decadenziale. Comunque, anche a

decadenza decorrerebbe pur sempre dalla comunicazione del
provvedimento adottato sulla domanda di prestazione.
Per motivi di ordine logico si esamina prima il secondo motivo che è
infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 12718 del 29
maggio 2009 hanno affermato che in tema di decadenza dall’azione
giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali , l’art. 47 del
d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall’art. 4 del di. 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14
novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle
decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione
della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del
termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento
amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del
termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della
richiesta di prestazione di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e
di centottanta giorni, previsto dall’art. 46, commi quinto e sesto, della legge
9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non
consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo
del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al
fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica
della decadenza regolata dall’anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che

non voler tenere conto di tali atti interruttivi si assume che il termine di

nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda
dell’assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al
comma quinto del medesimo art. 47 (nello stesso senso Cass.29 marzo
2010 n. 7527) Questo collegio non ha motivo di discostarsi da questo
orientamento, per cui, al quesito proposto con il motivo in esame va data

data esatta della comunicazione della decisione dalla quale pretende farsi
decorrere il termine di decadenza per cui il motivo difetta anche del
requisito dell’autosufficienza.
Dal rigetto del secondo motivo deriva l’irrilevanza del primo motivo
relativo alla domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, in
quanto tale domanda è stata proposta esclusivamente in funzione della
domanda dell’indennità di maternità.
Nulla si dispone sulle spese in quanto il giudizio è stato introdotto prima
dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.,
contenuto nell’art. 42 punto 11 del D.L. n. 269 del 2003,

nei

giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali r limita ai cittadini
aventi un reddito inferiore a un importo prestabilito il beneficio del divieto di
condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, e (he non si

applica ai procedimenti t incardinati prima dell’entrata in vigore del relativo
provvedimento legislativo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il novembre 2013.

risposta nel senso indicato. D’altra parte la ricorrente non ha indicato la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA