Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28553 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 15/12/2020), n.28553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2600-2C13 proposto da:

LIVIGROSSIST SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

79/H, presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVCOATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 89/2512 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 01/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di indagine fiscale tradotta in processo verbale di constatazione datato 19 dicembre 2008, venivano ripresi a tassazione per i periodi di imposta novembre 2004 – ottobre 2005 e novembre 2005 – ottobre 2006 maggiori guadagni ricostruiti con metodo analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), basati sull’inventario di magazzino con cessione di merce senza fattura, ricarico inferiore alla media regionale per attività consimili tenuto conto di un campionamento merceologico di oltre la metà dei prodotti, seppur incidenti per poco più di un terzo del fatturato.

2. I gradi di merito non apprezzavano le ragioni della società contribuente tese a contestare i presupposti per l’accertamento analitico induttivo, contestando il grado di indizi gravi, precisi e concordanti, poichè lo scostamento reale non sarebbe eccesivo, perchè la merce non riscontrata in magazzino può trovare giustificazione nel deperimento, rottura, scadenza del prodotto e non certo in cessione senza fattura, perchè l’indice ricostruito per l’anno 2004-2005 è stato acriticamente replicato per il 2005-2006.

Ricorre per cassazione la società contribuente affidandosi a quattro motivi, cui replica con tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti quattro motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo viene prospettata censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza, nella sostanza contestando l’omissione di motivazione sulle circostanze che costituirebbero presunzioni precise e concordanti dell’accertamento, segnatamente le differenze inventariali per i periodi di imposta contestati, lo scostamento delle medie di redditività dello studio di settore e lo scostamento fra ricarico dichiarato e quello accertato.

La sentenza gravata prende posizione su tutti questi profili che dimostra di avere ben presenti per averli riportati nella parte narrativa e per prendere compiutamente posizione nella parte motiva, segnatamente a pag. 4, alinea 3-7 della motivazione, ritenendo significativo il campione del 51% dei prodotti, in disparte il loro peso specifico in tema di fatturato, precisando che l’accertamento non avviene su applicazione di studio di settore, ma per verifica fiscale diretta, diffondendosi sul valore probatorio delle giacenze di magazzino e delle presunzioni connesse alla sorte delle merci pur inventariate, ma non ivi presenti.

Un tanto esula dalla nozione di omessa motivazione. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. V, n. 24313/2018.

Il motivo è infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo di prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di punto decisivo oggetto di discussione fra le parti, consistente nella rilevanza del campione di prodotti posti a base della verifica fiscale che pur essendo relativo ad oltre 100 prodotti per una percentuale quantitativa superiore al 51%, avrebbe un “peso” solo del 36,28% in termini di fatturato aziendale, quindi non significativo ai fini dell’accertamento.

Il punto risulta trattato negli alinea quarto e quinto della parte motiva della sentenza, ritenendo comunque preferibile una rappresentazione quantitativa a campione sul numero dei prodotti piuttosto di quella proposta dalla parte privata e ben presente alla CTR che la riassume a pag.3, lett. b) della gravata sentenza. Lo stesso dicasi per il secondo profilo del motivo, relativo alla percentuale di ricarico per tipologia di cliente (ultimo allinea pag. 4 gravata sentenza). Il motivo è inammissibile ove contrappone una propria valutazione di merito a quella fatta propria dal giudice, ovvero una diversa ponderazione dell’apporto probatorio (ove la prevalenza non sia fissata dalla legge). Il motivo è infondato ove lamenti l’omissione dell’esame del fatto che risulta ben considerato. Ed infatti, non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta dominda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n. 1537). Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, 9/3/2011, n. 5583). Il motivo è infondato e va disatteso.

3. Con il terzo motivo, si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 2697 c.c., nella sostanza riproponendosi le censure che precedono (campionamento, scostamento, ricarico) sotto altra veste di doglianza. Il motivo è inammissibile dove impinge nel merito contrapponendo le proprie considerazioni sull’incidenza dei prodotti campionati o campionandi rispetto alla valutazione fatta propria dalla CTR. E’ comunque infondato ove ritenga che ricarico, giacenze di magazzino e mancata contabilizzazione di merce non siano elementi qualificativi per un accertamento analitico induttivo disciplinato dalla norma citata che è consentito anche in presenza di contabilità formalmente regolare. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purchè preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. V, n. 26036 del 30/12/2015; Cass. V 25217 del 11/10//2018; Cass. V n. 27552 del 30/10/2018).

Il motivo è infondato e va disatteso.

4. Con il quarto motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 ancora per violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) per aver presunto la percentuale di ricarico su una serie di dati per l’anno 2004-2005 e riportata con doppia presunzione per l’anno 2005-2006. Dalla gravata sentenza si evince che i dati di ricarico per la prima annualità siano stati dedotti secondo gli indici regionali di riferimento e secondo l’usuale prassi dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, se è pur vero che in precedenza questa Corte ha limitato l’applicazione di dati inferiti da altre presunzioni, più di recente in termini si è avuto modo di osservare che “nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile nè agli artt. 2729 e 2697 c.c. nè a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare l’accertamento del fatto ignoto (Cass., 01/08/2019, n. 20748). Infatti, la sussistenza nell’ordinamento del cosiddetto “divieto di presunzioni di secondo grado o a catena”, è stata esclusa in quanto: ” a) il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o “divieto di doppie presunzioni” o “divieto di presunzioni di secondo grado o a catena”), spesso tralatiziamente menzionato in varie sentenze, è inesistente, perchè non è riconducibile nè agli evocati artt. 2729 e 2697 c.c. nè a qualsiasi altra norma dell’ordinamento: come è stato più volte e da tempo sottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purchè “gravi, precise e concordanti”, ai sensi dell’art. 2729 c.c., può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea – in quanto, a sua volta adeguata – a fondare l’accertamento del fatto ignoto (Cass. n. 18915, n. 17166, n. 17165, n. 17164, n. 1289, n. 983 del 2015);” (Cass., 16/06/2017, n. 15003, in motivazione, al p. 3).” (Cfr. Cass. V, 16/12/2019, n. 33042).

Il motivo è infondato e dev’essere disatteso.

Il ricorso è quindi infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in Euro 5.600,00 (cinquemilaseiceicento/00), oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA