Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28552 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 06/11/2019), n.28552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22066-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERTALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.E., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati

PAOLO POLLICE, AURORA RIZZOLI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1529/2014 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2019 del Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

PEDICINI ETTORE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato VALENZANO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PERO per delega

dell’Avvocato POLLICE che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito dell’accertamento di maggiori utili extracontabili a carico della società Novatecno Sud srl, composta di due soli soci in rapporto di affinità (cognati), l’Agenzia delle Entrate, per l’anno di imposta 2008, notificava alla socia R.E., titolare del 50% del capitale sociale, un avviso di accertamento di maggior reddito imputato alla contribuente sulla base della presunzione di distribuzione tra i soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta base partecipativa.

R.E. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva con sentenza n. 131 del 2013.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo rigettava con sentenza n. 1529 del 13.2.2014. Il giudice di appello premetteva che gli accertamenti a carico della Novatecno srl, a causa del mancato rinvenimento di qualsivoglia documentazione contabile, erano avvenuti mediante indagini bancarie che avevano ricostruito i maggiori redditi extracontabili conseguiti dalla società e che gli avvisi di accertamento notificati alla società erano tutti divenuti definitivi; evidenziava che la contribuente aveva dichiarato di essere stata vittima dell’altro socio e che sui propri conti correnti non risultava l’accreditamento degli utili extracontabili; riteneva che l’Ufficio “avrebbe potuto riscontrare elementi di ricchezza in capo alla contribuente, anche avvalendosi della Guardia di Finanza. Nulla invece aveva fatto l’Ufficio per contestare le prove fornite dalla parte”.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per cassazione.

R.E. resiste con controricorso. Deposita memoria con allegazione di ordinanza di questa Corte n. 923/16 di rigetto del ricorso per cassazione proposta dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.R di Napoli che, in riferimento alla medesima pretesa impositiva relativa all’anno di imposta 2005, aveva accolto il ricorso di R.E..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che l’eccezione di giudicato esterno, implicitamente dedotta con la produzione della ordinanza di questa Corte allegata alla memoria (ma l’esistenza di un giudicato è rilevabile anche d’ufficio -Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006), è infondata. Per quanto risulta dalla ordinanza di questa Corte n. 923 del 2016,allegata alla memoria (non avendo la ricorrente prodotto direttamente la sentenza della C.T.R. di cui si invoca il giudicato), il ricorso avverso la sentenza della C.T.R., relativa all’anno di imposta 2005, è stato rigettato sul rilievo che l’affermazione del giudice di merito, secondo cui la contribuente aveva offerto elementi probatori idonei a contrastare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, costituiva giudizio di fatto non suscettibile di essere sindacato con il ricorso per cassazione. Ciò premesso, deve ribadirsi che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a diverse annualità. (Sez. 5, Sentenza n. 6953 del 08/04/2015).

1.11 primo motivo deduce: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 6: motivazione apparente e nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata è dotata di un apparato argomentativo, ancorchè ridotto, con il quale viene esternata la ratio decidendi adottata dal giudice, ciò che sottrae la decisione alla censura di nullità per mancanza del requisito legale della motivazione sia in senso grafico che sotto il profilo della motivazione apparente, cioè graficamente esistente ma di contenuto argomentativo meramente tautologico e sostanzialmente inconsistente, sicchè risulti indecifrabile la ragione decisoria sottesa alla motivazione grafica (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).

2. Il secondo motivo deduce: “Violazione del combinato disposto dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” per violazione del principio delle regole di ripartizione dell’onere probatorio, non avendo posto a carico della contribuente l’onere di dimostrare che gli utili extracontabili non erano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti nella società.

Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dallo stesso giudice di appello, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili occulti conseguiti da una società di capitali a ristretta base partecipativa (nella specie due soci legati da vincolo di affinità), ha valenza di presunzione semplice qualificata (grave, precisa e concordante) e può essere superata dal contribuente fornendo la prova (anch’essa eventualmente presuntiva) che gli utili extracontabili conseguiti dalla società non sono stati fatti oggetto di distribuzione, ma sono stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (da ultimo Sez. 5 n. 32959 del 20/12/2018; Sez. 5 n. 27778 del 22/11/2017). Il principio è stato integrato e completato con l’affermazione che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili conseguiti dalle società a ristretta base partecipativa può essere vinta dal socio, non solo attraverso la prova negativa della mancata percezione degli utili extracontabili (perchè accantonati o reinvestiti), ma anche dimostrando di essere rimasto del tutto estraneo alla gestione e conduzione societaria (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18042 del 09/07/2018; Sez.5 n. 17461 del 2017; Sez.5-6 n. 1932 del 2016), estraneità da intendersi nel senso che il socio deve provare di avere ricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario delle quote sociali, senza avere concretamente svolto alcuna delle attività di gestione e controllo riservate dalla legge (e dallo statuto) al socio della società a responsabilità limitata (artt. 2475 e 2476 c.c.).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale, in materia di onere probatorio, si atterrà al principio di diritto indicato. Alla stessa Commissione è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, relativamente al secondo motivo, rispettato il …

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 6 novembre 2019

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