Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28551 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28551 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 21786-2010 proposto da:
ALICO’ LETIZIA C.F. LCALTZ56M43I881K, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati CARDILE FRANCESCO, MERLINO NICOLA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2971

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 20/12/2013

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in ROMA, (51-IA DELLA FREZZA

12, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI
CLEMENTINA, giusta delega in atti;
– controricorrente —

MINISTERO

DELL’ECONOMIA

E

DELLE

FINANZE

C.F.

80415740580;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1409/2009 della CORTE
D’APPELLO di MESSINA, depositata il 02/11/2009 R.G.N.
1711/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

nonchè contro

R. Gen. N. 21786/2010
Udienza 22/10/2013
Alicò Letizia c/ Mínistere
dell’Economia e delle Finanze, I.N.P.S.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello, giudice del lavoro, di Messina, con sentenza n. 1409/2009
del 2/11/2009, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Messina,
dichiarava il diritto di Letizia Alicò all’assegno mensile di invalidità con decorrenza

ma dal novembre 2004 e cioè dalla data in cui si era perfezionato il requisito della
incollocazione al lavoro con la presentazione da parte della Alicò della domanda per
l’accertamento delle condizioni di disabilità.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Alicò, articolando due motivi
d’impugnazione.
Resiste con controricorso l’I.N.P.S..
Il Ministero dell’ Economia e Finanze è rimasto solo intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione di
norma di diritto in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia
in relazione all’art. 13 della legge n. 118/1971”. Osserva che, seguendo il
ragionamento del giudice del merito, non potrebbe mai riconoscersi il diritto
all’assegno mensile d’invalidità a decorrere dalla presentazione della domanda
amministrativa, poiché l’iscrizione nell’elenco delle c.d. categorie protette – requisito
che solo prova l’incollocazione a lavoro – può richiedersi solo dopo aver conseguito
l’accertamento del previsto stato invalidante mediante il procedimento di cui al
d.P.R. n. 698 del 1994, artt. 1 e 3. Rileva l’incongruità delle conseguenze della
suddetta impostazione evidenziando che sulla base della stessa risulterebbe

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non dall’epoca della riconosciuta sussistenza del requisito sanitario (gennaio 2004)

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Alicò Letizia c/ Ministero
dell’Economia e delle Finanze, I.N.P.S.

impossibile per chi abbia ottenuto il riconoscimento di un’invalidità inferiore al 45%
dare la prova dello stato di incollocazione con i mezzi ordinari.
2. Il motivo è infondato alla luce di quanto da questa Corte statuito nelle recenti
pronunce n. 13913 del 3 giugno 2013, n. 5958 del 16 aprile 2012; n. 16246 del 25

L’assegno mensile d’invalidità (art. 13 legge 30 marzo 1971, n. 118) presuppone
una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. E’
necessario inoltre che l’istante sia in possesso del requisito reddituale, il quale,
unitamente al requisito sanitario, per costante giurisprudenza della S.C. costituisce un
elemento costitutivo della domanda e quindi una condizione dell’azione, la cui
mancanza è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Il
requisito della iscrizione nell’elenco dei disabili (c.d. incollocazione al lavoro), che
pure costituiva un elemento costitutivo della domanda, non è allo stato più richiesto,
atteso che l’art. 13 della legge n. 118/1971, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 35,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede la concessione dell’assegno mensile a
favore degli invalidi civili “che non svolgono attività lavorativa”, condizione questa
che deve essere autocertificata dall’interessato attraverso dichiarazione sostitutiva,
resa annualmente all’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 46 e seguenti del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e che, ove venga
meno, deve essere oggetto di tempestiva comunicazione all’I.N.P.S. da parte dello
stesso interessato.
In sostanza, il requisito della c.d. incollocazione al lavoro costituisce ora una
mera condizione di erogazione del beneficio che va accertata all’esterno del

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settembre 2012, n. 16748 del 2 ottobre 2012.

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Alicò Letizia c/ Ministero
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procedimento giudiziario, attraverso l’autocertificazione dell’interessato nei termini
dianzi indicati.
Il requisito anzidetto era viceversa richiesto, ratione temporis, per il periodo
antecedente alla introduzione della nuova disciplina.

Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini della sussistenza
del requisito della incollocazione al lavoro, è sufficiente anche la mera domanda di
iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio indipendentemente dall’esito della
visita presso le commissioni sanitarie, rimarcandosi al riguardo come la legge n. 118
del 1971, art. 11 – nel regolare la presentazione della domanda prevedendo che
debbano essere indirizzate alle commissioni sanitarie provinciali, istituite con la
predetta legge, solo quelle finalizzate ad ottenere le provvidenze di cui agli artt. 12,
13, 23 e 24 e nel non menzionare anche quella per l’accertamento delle minorazioni
psicofisiche nella misura utile all’iscrizione nelle liste speciali – confermi che,
nell’intento del legislatore, è possibile inoltrare la domanda all’ufficio del lavoro
senza che sia necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti
commissioni (cfr., in tali sensi, Cass. 13 giugno 2006, n. 13622, nonché, fra tra le
altre, Cass. 10 novembre 2009, n. 23762; Cass. 8 marzo 2001, n. 3361; Cass. Sez.
Un. 10 gennaio 1992, n. 203).
La Corte territoriale si è attenuta a tali principi ritenendo che il requisito
dell’incollocazione al lavoro potesse dirsi perfezionato (non dal momento della
presentazione della domanda amministrativa ma) solo dal novembre del 2004 e cioè
da quando la ricorrente aveva avanzato domanda di accertamento delle condizioni di
disabilità al fine di ottenere l’inserimento nelle liste speciali del collocamento 7′

obbligatorio lavorativo.

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3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: “Omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione
all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.”. Si duole della pronuncia sulle spese evidenziando
la contrarietà al principio di soccombenza della decisione della Corte territoriale

secondo grado e la totale compensazione delle spese del giudizio di primo grado,
spese che avrebbero dovuto essere poste a carico dell’Istituto resistente.
Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
Si osserva, infatti, che, a fronte di un denunciato vizio di motivazione, è, in
sostanza, fatta valere la violazione delle norme di diritto sulla regolazione delle
spese del giudizio, violazione che non è riscontrabile nel caso di specie atteso che,
secondo quanto da questa Corte più volte affermato, sussiste parziale soccombenza
della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell’ipotesi
in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale sia nell’ipotesi
in cui esso sia risultato perfezionato successivamente a tale domanda – Cass. 16
maggio 2003, n. 7716; 27 settembre 2004, n. 19343; 16 aprile 2009 n. 9080; 30
marzo 2011, n. 7307 -.
Deve anche essere rammentato che la valutazione dell’opportunità

nella parte in cui ha disposto la parziale compensazione delle spese del giudizio di

della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali rientra nei poteri
discrezionali del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in
quella della ricorrenza di giusti motivi. In particolare, il sindacato della Corte di
cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale
le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che
siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare,

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per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della
volontà decisionale (cfr. ex multis Cass. 29 settembre 2005, n. 19161; 31 luglio 2006,
n. 2397; 31 gennaio 2008, n. 2397).
Nel caso di specie non sussiste il lamentato vizio motivazionale atteso che la

regolamentazione delle spese, ha implicitamente esteso a tale decisione (sia pur con
una diversa ripartizione della quota di compensazione) le ragioni – parziale
soccombenza della parte provata – poste a base della decisione sulle spese del
giudizio di appello.
5. Infine, nulla va disposto, con riguardo alle parti costituite, in ordine alle spese
del presente giudizio, trattandosi di pretesa non manifestamente infondata o
temeraria ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo – applicabile ratione
temporis – anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 42, comma 1, d.l. n. 269/2003,
convertito nella legge n. 326/2003.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il4lottobre 2013.

Corte territoriale, con il confermare la sentenza del primo giudice sul punto della

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