Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28551 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/12/2020), n.28551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

B.A., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce

al controricorso, dall’Avv. Francesco Mainetti, che ha indicato

recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,

alla piazza Mazzini n. 27 in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Genova il 4.6.2012, e pubblicata il 7.9.2012;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’Agenzia delle Entrate, mediante l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo ad Irpef, Iva, Irap e contributi previdenziali, richiedeva a B.A. il pagamento di Euro 51.486,00, in relazione all’anno 2004. L’accertamento era conseguenziale alle verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza nei confronti della società Verbano Srl di Grantola (VA), fornitrice del contribuente. In particolare emergeva una differenza di imponibile non fatturato, indicato in documentazione extracontabile, e l’Amministrazione ne desumeva che il B. avesse effettuato acquisti c.d. “in nero” (sent. CTR, p. 2).

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, contestando la lesione del proprio diritto di difesa, non avendo ricevuto neppure la notifica del Processo Verbale di Costatazione (Pvc) redatto dalla Guardia di Finanza. La CTP riteneva che il Pvc fosse stato allegato all’avviso di accertamento, ed in conseguenza respingeva il ricorso proposto dal B..

Il contribuente gravava di appello la decisione adottata dalla CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, evidenziando che il documento allegato all’avviso di accertamento non era il Pvc redatto nei confronti della società Verbano Srl, ed in conseguenza contestava il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, avverso cui non era stato messo in condizione di replicare. La CTR osservava che il documento in questione, unico posto a fondamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del B. (sent. CTR, p. 2), sebbene denominato quale Processo Verbale di Costatazione, si risolveva in realtà in una mera segnalazione che, effettivamente, non consentiva al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa impositiva, neppure emergendo quali fossero gli scontrini di acquisto, non accompagnati da fattura, che glifi venivano ascritti, e non potendo neppure desumersi a quali compere di merci si riferissero, nè per quali importi fossero stati emessi in relazione ai singoli acquisti che avrebbe posto in essere, e tantomeno se fossero state effettuate delle indagini bancarie. In definitiva, osservava la CTR, il contribuente non è stato posto in condizione di conoscere il contenuto del Pvc, che non è stato allegato all’avviso di accertamento notificatogli; in conseguenza accoglieva l’appello ed annullava l’impugnato avviso di accertamento.

Avverso la decisione assunta dalla CTR della Liguria ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico mezzo di gravame. Resiste con controricorso il contribuente, che ha pure depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente osservarsi che nella sua memoria il contribuente allega la sentenza di secondo grado favorevole conseguita in relazione all’anno 2005, avendo la CTR della Liguria, con decisione n. 77, depositata il 7.9.2012, annullato l’avviso di accertamento, fondato sui medesimi accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza posti a fondamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2004 per cui è causa. Il contribuente invoca il giudicato esterno nel presente giudizio. In proposito occorre osservare che la produzione nell’anno 2019 di una sentenza dell’anno 2012, pertanto già pronunciata quando il ricorso per cassazione in esame è stato introdotto, risulta irrituale. Ancor prima, però, deve rilevarsi che il contribuente non ha provato neppure il passaggio in giudicato della sentenza prodotta.

1.1. – Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ente impositore contesta la decisione adottata dalla CTR per essere incorsa nella violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, perchè la motivazione dell’avviso di accertamento risultava già di per sè sufficiente a consentire al contribuente di ben comprendere quali contestazioni gli venivano rivolte.

2.1. – L’Agenzia delle Entrate contesta la decisione adottata dalla CTR per non avere il giudice dell’appello tenuto conto che, pur non essendo stato allegato all’avviso di accertamento notificatogli il Pvc redatto nei confronti di diversa società, il contribuente è stato posto in condizione di poter compiutamente replicare alla pretesa tributaria già sul fondamento della motivazione dell’avviso di accertamento. Quest’ultimo chiarisce, infatti, che essendo stati rinvenuti scontrini di acquisto da parte del B. non accompagnati da fattura, deve desumersene l’effettuazione di compravendite c.d. “in nero”. Inoltre nell’avviso di accertamento è stato evidenziato, con chiarezza, il valore delle compravendite intercorse nell’anno di riferimento che sono state effettuate mediante regolare emissione di fatture (Euro 1.720,97), e quale valore risulta invece documentato dagli scontrini di acquisto in assenza di fatture (Euro 60.741,01) ed il conseguenziale importo delle imposte evase. Del resto la normativa vigente non prevede che il Pvc redatto nei confronti di un fornitore debba essere necessariamente allegato all’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’acquirente. Pertanto, secondo la ricorrente, “la completezza ed autosufficienza di tale motivazione appare evidente” (ric., p. 6).

Occorre allora in primo luogo osservare che lo stesso avviso di accertamento, come correttamente riportato dall’Agenzia nel suo ricorso, non appare privo di una intrinseca ambiguità, liddove si legge che “il contenuto del predetto processo verbale di costatazione deve intendersi in atto riportato per relationem (si allega copia segnalazione)” (ric., p. 5). L’Agenzia, infatti, mostra di richiamarsi al contenuto del Pvc redatto nei confronti della società Verbano tende Srl, ma poi non lo allega, limitandosi a notificare una mera segnalazione. Non solo, l’Agenzia non si confronta con la motivazione adottata dalla CTR, la quale annota che il contribuente non è stato posto in grado di conoscere, come anticipato, quali fossero gli scontrini di acquisto, non accompagnati da fattura, che gli venivano contestati, e non potendo neppure comprendersi a quali acquisti di merci si riferissero, nè per quali importi fossero stati emessi in relazione ai singoli acquisti che avrebbe effettuato, e tantomeno se fossero state effettuate indagini bancarie.

La motivazione adottata dalla CTR, pertanto, appare completa e chiara ed alla stessa l’Agenzia delle Entrate non è stata in grado di replicare.

Il ricorso proposto dall’ente impositore deve essere pertanto respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento in favore di B.A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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