Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28550 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 28550 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 19801-2010 proposto da:
DI

PRINZIO

VITTORIO

C.F.

DPRVTR42R28E243M,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUGLIELMO
MARCONI 57, presso lo studio dell’avvocato CIMAGLIA
GIULIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
2969

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 20/12/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA
LUIGI, FABBI RAFFAELA, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 109/2010 della CORTE D’APPELLO

1486/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato CIMAGLIA GIULIO;
udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA per delega LA
PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di L’AQUILA, depositata il 11/02/2010 R.G.N.

R. Gen. N. 19801/2010
Udienza 22/10/2013
Di Prinzio Vittorio c/ I.N.A.I.L.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello, giudice del lavoro, di L’Aquila, con sentenza n. 109/2010
dell’11/2/2010, decidendo sull’appello proposto dall’I.N.A.I.L. nei confronti di
Vittorio Di Prinzio, in riforma della pronuncia del Tribunale di Chieti, rigettava la

rendita per malattia professionale. Riteneva la Corte territoriale, sulla base delle
conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che non sussistessero elementi per
ricollegare la denunciata broncopneumopatia (malattia ad origine multifattoriale)
all’attività lavorativa del ricorrente.
Per la cassazione di tale sentenza Vittorio Di Prinzio propone ricorso affidato ad
un motivo.
Resiste con controricorso l’I.N.A.I.L..
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 cod. civ., degli arti. 10 e 13 del d.lgs. n. 38/2000, degli artt. 3 e 66 del
d.P.R. n. 1124 del 1965 .00*.*.i., dell’allegato n. 3 D.M. 12/7/2000 nonché carenza di
motivazione in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.”. Si duole del fatto che
la Corte territoriale abbia ritenuto di basare il proprio giudizio su una consulenza
tecnica svolta nel corso del giudizio di primo grado assolutamente censurabile nella
parte in cui ha escluso che vi sia stata esposizione all’inalazione di polveri sulla base
del referto radiografico e senza tener conto degli altri dati documentali, clinici e
strumentali, nonché degli esiti della prova testimoniale. Quanto, poi, alla ritenuta
esistenza di altri fattori concausali della determinazione della patologia (nella specie

3

domanda del Di Prinzio diretta ad ottenere il riconoscimento del suo diritto alla

R. Gen. N. 19801/2010
Udienza 22/10/2013
Di Prinzio Vittorio c/ I.N.A.I.L.

l’abitudine tabagica) richiama l’orientamento espresso da questa Corte nella sentenza
4 giugno 2008, n. 14770 secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni
antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla
produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato

produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve
escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.
2. Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata non fa solo riferimento all’esistenza di altre possibili
cause ma esclude proprio la correlabilità della broncopneumopatia al rischio
lavorativo (impossibilità di ritenere certa o quantomeno probabile l’origine
lavorativa). Dunque, la Corte territoriale ha ragionevolmente supposto, in assenza di
fattori di rischio connessi al lavoro (si tratta di un lavoratore edile), che l’abitudine
al fumo della sigaretta del Di Prinzio abbia influenzato in maniera preponderante lo
sviluppo della patologia.
Né la parte ricorrente spiega le motivazioni scientifiche che renderebbero certa la
connessione tra la generica attività lavorativa ed il tumore polmonare, posto che il
consulente tecnico d’ufficio ha escluso la sussistenza di una interstiziopatia (che
sarebbe rivelatrice di origine professionale) e di conseguenza affermato che le
caratteristiche della broncopneumopatia la correlavano al fumo di sigarette.
Correttamente, pertanto, sulla base della consulenza tecnica, la Corte di appello
ha escluso la presunzione di nesso eziologico tra lavorazione svolta dal Di Prinzio e
malattia accertata, rilevando la mancanza di corrispondenza tra la prima (ancorché
tabellata) e la seconda (ripetesi, di natura non professionale).

4

l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a

R. Gen. N. 19801/2010
Udienza 22/10/2013
Di Prinzio Vittorio ci I.N.A.I.L.

Deve rammentarsi che la presunzione legale circa la eziologia professionale
delle malattie contratte nell’esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il
nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene,
anch’esse tabellate, e non può esplicare la sua efficacia nell’ipotesi di malattia ad

eziologia multifattoriale in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di
semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di
concreta e specifica dimostrazione – quanto meno in via di probabilità – in relazione
alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla
determinazione dell’evento morboso (cfr. in tal senso Cass. 13 luglio 2011, n. 15400;
Id. 27 marzo 2003, n. 4665; 4 giugno 2002, n. 8108).

Inoltre, per costante giurisprudenza in materia di prestazioni previdenziali
derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di
motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del
consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle
nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli
accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può
prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.
Al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso
diagnostico non attinente a vizi del processo logico-formale, che si traduce, quindi, in
una inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata:
v. da ultimo Cass. 3 febbraio 2012, n. 1652; id. 12 gennaio 2011, n. 569; 8 novembre
2010, n. 22707; 29 aprile 2009, n. 9988; 3 aprile 2008, n. 8654).
Con il ricorso in esame non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino
in deviazioni dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni
(

5

R. Gen. N. 19801/2010
Udienza 22/10/2013
Di Prinzio Vittorio cl I.N.A.I.L.

manifestamente illogiche o scientificamente errate, né – ancor meno – se ne indicano
le fonti: ci si limita, invece, a svolgere solo osservazioni concernenti il merito di
causa e a dedurre, sulla base della ritenuta esposizione a rischio di inalazione di
silicati o di calcare, una automatica ricollegabilità della broncopneumopatia in

dell’inesistenza del nesso di causalità non potesse essere affidata al referto
radiografico. Il tutto sulla base di un generico riferimento alle “evidenze documentali
presenti in atti” (prova testimoniale di primo grado, libretto di lavoro e
documentazione sanitaria), senza trascrivere il contenuto degli atti asseritamente
pretermessi nella valutazione dell’ausiliare e senza evidenziare quali sarebbero gli
accertamenti strumentali omessi e quali le affermazioni scientificamente errate.
Non vi è, in sostanza, alcuna documentata devianza dai canoni fondamentali della
scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali
che, in quanto tale, costituisca un vero e proprio vizio della logica medico-legale tale
da rientrare tra quelli deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, cod.
proc. civ..
3. Il ricorso va, pertanto, respinto.
4. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza non
sussistendo ragioni per un esonero del ricorrente ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod.
proc. civ., come sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 conv. con mod. con L. n.
326 del 2003,

ratione temporis

applicabile.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore
dell’I.N.A.I.L., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro

6

questione all’attività lavorativa del Di Prinzio nonché a sostenere che la prova

R. Gen. N. 19801/2010
Udienza 22/10/2013
Di Prinzio Vittorio c/ I.N.A.I.L.

100,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di
legge.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA