Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28550 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/12/2020), n.28550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

C.L., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al

controricorso, dall’Avv. Pier Paola Cabras, che ha indicato recapito

PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Gianfranco Saba, al viale delle Milizie n. 58 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 117, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale della Sardegna il 9.11.2011, e pubblicata il 1.12.2011;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

il geometra C.L. riceveva notifica, il 3.1.2008, dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) mediante il quale, ritenuta dimostrata l’omessa dichiarazione di ricavi imponibili pari ad Euro 64.378,00, l’Ente impositore calcolava maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva, per un totale di Euro 39.812,00, oltre sanzioni. L’avviso di accertamento era fondato sul disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), prendendo spunto dai dati rilevati presso l’Agenzia del territorio, i quali evidenziavano la partecipazione del C. a decine di pratiche di accatastamento e variazione edilizia e comunque la presentazione di 89 unità immobiliari, con la conseguenza che, a fronte di una simile intensa attività lavorativa, il reddito dichiarato non risultava congruo. Conseguite le autorizzazioni di legge, l’Amministrazione finanziaria procedeva a verifica dei conti bancari e postali intestati (o cointestati) al ricorrente e, stornate le operazioni che trovavano riscontro nella contabilità, oppure apparivano riferibili a consumi personali, etc., inviava al C. un questionario per domandargli di chiarire a che cosa corrispondessero le operazioni rimaste senza giustificazione, ed il contribuente forniva la sua risposta. Rielaborati i calcoli dall’Ufficio impositore, era tentato un accertamento con adesione che non sortiva, però, esito positivo.

L’avviso di accertamento era impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro che rigettava il ricorso.

C.L. gravava allora di appello la decisione adottata dalla CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, contestando analiticamente gli argomenti posti a base della sfavorevole decisione di primo grado conseguita. La CTR riformava la decisione dei primi giudici, illustrando le ragioni che la inducevano a ritenere fondate le repliche proposte dal ricorrente.

Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo di gravame. Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Mediante il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Ente impositore ascrive all’impugnata Commissione Tributaria Regionale di Cagliari di avere omesso di esporre ogni motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella ripresa a tassazione di versamenti bancari di valore pari ad Euro 18.252,00.

2.1. – Con il suo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la mancanza di ogni motivazione della CTR circa l’annullamento della ripresa a tassazione della somma di Euro 18.252,,00, corrispondente a versamenti operati dal contribuente, che non ha fornito in merito alcuna plausibile giustificazione, limitandosi a motivare i versamenti quali “regalie”, oppure dichiarando solo: “non ricordo”, come da tabella allegata all’avviso di accertamento, incorporata in copia anche nel ricorso per cassazione. Ha spiegato la ricorrente Agenzia che “se per gli altri recuperi il giudice ha effettuato una valutazione in fatto, per il rilievo Al “Reddito non dichiarato ai fini delle imposte dirette” i giudici della CTR hanno accolto l’appello di parte affrontando e decidendo sulle contestate operazioni extraconto pari ad Euro 42.500,00 e sull’importo di Euro 2.500,00, ma omettendo di pronunciarsi in ordine al suddetto recupero. Trattandosi di recupero relativo ad operazioni attive che non hanno trovato riscontro nella contabilità tenuta dal C. e per le quali la parte ha omesso di provare l’estraneità dell’operazione all’attività svolta” (ric., p. 5).

La critica proposta dall’Ente impositore appare fondata. La CTR motiva in realtà specificamente sulle diverse componenti reddituali che l’Agenzia aveva ripreso a tassazione perchè ritenute prive di giustificazione ed i giudici dell’appello hanno invece ritenuto che il contribuente vesse esaurientemente giustificato, ma tanto non si riscontra in ordine alla somma di Euro 18.252,00, di cui alla odierna contestazione. Il motivo di ricorso deve essere pertanto accolto.

La decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, deve essere cassata con rinvio allo stesso giudice che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Cagliari perchè, in diversa composizione, rinnovi il giudizio nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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