Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28550 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 06/11/2019), n.28550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7012-2014 proposto da:

R.E., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

PAOLO POLLICE giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERTALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 364/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 23/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2019 del Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

PEDICINI ETTORE che ha concluso l’inammissibilità e rigetto del

ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PERO per delega dell’Avvocato

POLLICE che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato VALENZANO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito dell’accertamento di maggiori utili extracontabili a carico della società Novatecno srl, composta da due soli soci, l’Agenzia delle Entrate, per l’anno di imposta 2006, notificava alla socia R.E. titolare del 50% del capitale sociale, un avviso di accertamento di maggior reddito di Euro 5.134.933, imputato alla contribuente sulla base della presunzione di distribuzione tra i soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta base partecipativa.

R.E. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo rigettava con sentenza n. 284 del 2012.

La contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo rigettava con sentenza n. 364 del 23.9.2013. Il giudice di appello, premesso che l’avviso di accertamento a carico della società era divenuto definitivo per mancata impugnazione, rigettava l’eccezione di nullità dell’avviso notificato alla socia per asserita violazione dell’obbligo di allegazione degli atti richiamati, e riteneva fondato l’atto impositivo in applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili delle società a ristretta base partecipativa.

Contro la sentenza di appello R.E. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Deposita memoria allegando ordinanza n. 923/16 con cui la Corte di cassazione ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.R di Napoli che, in riferimento alla medesima pretesa impositiva relativa all’anno di imposta 2005, aveva accolto il ricorso di R.E..

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare si rileva l’insussistenza del dedotto giudicato esterno. Per quanto risulta dalla ordinanza di questa Corte n. 923 del 2016,allegata alla memoria (non avendo la ricorrente prodotto direttamente la sentenza della C.T.R. di cui si invoca il giudicato), il ricorso avverso la sentenza della C.T.R., relativa all’anno di imposta 2005, è stato rigettato sul rilievo che l’affermazione del giudice di merito, secondo cui la contribuente aveva offerto elementi probatori idonei a contrastare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, costituiva giudizio di fatto non suscettibile di essere sindacato con il ricorso per cassazione. Ciò premesso, deve ribadirsi che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a diverse annualità. (Sez. 5, Sentenza n. 6953 del 08/04/2015).

LI1 primo motivo denuncia: “Violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 nella parte in cui impone alla Amministrazione finanziaria doveri di collaborazione e buona fede in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, in quanto la pretesa fiscale si basa unicamente sulla presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili della società a ristretta base partecipativa, presunzione semplice che la C.T.R. ha elevato a presunzione legale.

Il motivo è inammissibile per palese incongruenza tra la norma di legge che si assume violata (L. n. 212 del 2000, art. 10 secondo cui i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente -e viceversa-sono improntati al principio dell’affidamento e della buona fede) e la concreta articolazione della censura, avente ad oggetto la rilevanza probatoria della presunzione di distribuzione ai soci degli utili occulti delle società di capitali a ristretta base partecipativa (dedotta anche nel terzo motivo).

2.11 secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione della L. 212 del 2000, art. 7 nella parte in cui dispone che gli atti della A.F. siano motivati, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La ricorrente eccepisce il vizio di motivazione dell’atto impugnato in quanto non sono stati allegati tutti gli atti richiamati e l’erroneità della sentenza che sul punto ha rigettato l’eccezione della contribuente.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui non specifica quali siano gli “atti richiamati” di cui la contribuente non avrebbe avuto conoscenza. E ‘infondato per il resto. La C.T.R. ha rigettato l’eccezione di nullità dell’atto impugnato per carenza di motivazione osservando che all’avviso di accertamento notificato alla socia Rippa era allegato l’avviso di accertamento notificato alla Novatecno srl, avviso che riproduceva il contenuto del p.v.c. elevato a carico della società, così consentendo alla socia di esplicare pienamente il proprio diritto di difesa. La decisione è conforme al tenore testuale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 comma 2, secondo periodo, il quale stabilisce che l’allegazione può essere sostituita dalla riproduzione nell’avviso stesso delle parti essenziali dell’atto richiamato.

3. Con il terzo motivo denuncia: “Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), artt. 41 bis, 42 e degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, in quanto “l’A.F. – come si legge dall’avviso – ha fondato il suo accertamento sul D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, in realtà come risulta dall’avviso l’accertamento è stato effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, violando il disposto del detto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 che prevede l’indicazione delle norme in base al quale l’avviso è stato emesso” e la C.T.R. ha omesso di motivare sul punto; inoltre il giudice di appello ha fatto discendere la prova della distribuzione dell’utile extracontabile ai soci dalla ristrettezza della base partecipativa della società, mentre tale circostanza non rappresenta una presunzione legale, e non sussiste un riscontro in ordine alla percezione degli utili occulti da parte del socio.

Il motivo è infondato. La stessa ricorrente afferma che l’avviso di accertamento contiene il richiamo al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis relativo alla emissione degli accertamenti parziali, e allo stesso D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) relativo all’accertamento analitico induttivo mediante utilizzazione di presunzione semplici dotate del requisito della gravità, precisione e concordanza, quindi con piena osservanza dell’obbligo di indicazione delle norme su cui l’accertamento si fonda.

Con riferimento alla valenza della presunzione di distribuzione ai soci degli utili occulti conseguiti da una società di capitali a ristretta base partecipativa (nella specie due soci), la costante giurisprudenza di questa Corte afferma che essa ha valore di presunzione qualificata (grave, precisa e concordante) e può essere superata dal contribuente fornendo la prova (anch’essa eventualmente presuntiva) che gli utili extracontabili conseguiti dalla società non siano stati oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (da ultimo Sez. 5 n. 32959 del 20/12/2018; Sez. 5 n. 27778 del 22/11/2017). Nel caso in esame il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, ritenendo, nel merito, che la contribuente non avesse fornito la prova che gli utili occulti fossero stati oggetto di appropriazione da parte dell’amministratore all’insaputa degli unici due soci.

Spese liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della costituita Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro venticinquemila oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 6 novembre 2019

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