Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2855 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. II, 09/02/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 09/02/2010), n.2855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 87, presso lo studio dell’avvocato

MALATESTA FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato IANSITI

GIROLAMO;

– ricorrenti –

contro

D.R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA NERAZZINI 5, presso lo studio dell’avvocato BOCCHINI

DILETTA C/O ST M. PAZIENZA, rappresentato e difeso dall’avvocato

CERULLO GAETANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2713/2003 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/10/2009 dal Consigliere Dott. MENSITIERI Alfredo;

udito l’Avvocato CERULLO Gaetano, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi alle conclusioni di cui agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due distinti atti notificati rispettivamente il 5 e il 29 aprile 1986 F.L. da un lato e G.C., + ALTRI OMESSI e Fi. dall’altro, proponevano separate opposizioni avverso altrettanti decreti ingiuntivi del Presidente del Tribunale di Avellino, con i quali era stato loro intimato il pagamento a saldo, in favore dell’Ing. D.R.G., di L. 5.348.942 per la F.L. e di L. 6.456.305 per i G., a titolo di compenso per prestazioni professionali relative all’esecuzione dei progetti di riparazione di due edifici adiacenti, di loro proprieta’, in Contrada, danneggiati dal sisma del 23.11.1980, deducendo l’insussistenza del credito, in quanto gli immobili dovevano essere demoliti e ricostruiti e non riparati, la non conformita’ delle parcelle alla tariffa professionale e la liquidazione, per ciascun fabbricato, del compenso di L. 5.500.000, nonostante l’unicita’ dei progetti.

I G. spiegavano domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni.

Il D.R., costituitosi in entrambi i giudizi, chiedeva il rigetto delle opposizioni stante la sufficienza dell’intervento di riparazione e la congruita’ delle parcelle.

Riuniti i procedimenti connessi, chiamati in causa gli altri eredi di G.A., espletata consulenza tecnica d’ufficio e dichiarata, con sentenza non definitiva, l’inesistenza della notifica nei confronti dei suddetti eredi, di cui si ordinava l’intervento ex art. 107 c.p.c., il Tribunale adito, con sentenza del 18.7.1994, revocava i decreti ingiuntivi, rigettava la riconvenzionale e condannava il D.R. al pagamento, in favore delle controparti, della somma di L. 110.276, oltre interessi e spese processuali.

Proposto appello dal D.R., resistito “ex adverso” con impugnazione incidentale, rinnovate le indagini peritali, depositata una relazione tecnica integrativa, riassunta la causa dopo l’interruzione del processo per morte degli appellati F.L. e G.F. da C.G. per la prima e L.M. G., + ALTRI OMESSI d’appello di Napoli, con sentenza del 20 settembre 2003, accoglieva l’appello principale, dichiarava assorbito quello incidentale e in riforma della impugnata sentenza rigettava le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi e condannava gli appellati in solido alle spese del doppio grado ponendo definitivamente a loro carico le spese delle CTU. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di censura, C.G., in qualita’ di erede della madre F.L., + ALTRI OMESSI aventi causa del padre G.F. deceduto il (OMISSIS), + ALTRI OMESSI .

Resiste con controricorso D.R.G..

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunziai erronea, contraddittoria, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5);violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c..

Lamentano i ricorrenti che la Corte del merito abbia escluso l’unitarieta’ dell’edificio ed acclarato l’esistenza di due distinti fabbricati dalle stesse attivita’ svolte dal D.R. (duplicita’ di progetti, duplicita’ di incarichi, duplicita’ di proprietari), omettendo di considerare che gli immobili G. – F. costituivano “ex se”, ai sensi dell’art. 1117 c.c., un condominio a tutti gli effetti, come era agevolmente rilevabile dalla relazione del ctu di prime cure e dalle foto dallo stesso prodotte a corredo della stessa, dall’atto di divisione del fabbricato redatto il (OMISSIS) dal notaio G. di Avellino, dalle progettazioni a firma dell’Ing. G. e dello stesso Ing. D.R.. Il tutto confortato dalla considerazione che la copertura era unica, unico era il prospetto principale, comuni i muri perimetrali, mentre esistevano proprieta’ “compenetranti” ai diversi livelli del fabbricato. Il motivo e’ infondato.

Nel reputare inaccettabile la conclusione dell’esistenza di un progetto unico cui era pervenuto il giudice di primo grado, ha affermato la Corte partenopea che in base alle nuove indagini tecniche espletate in sede di gravame di merito a cagione della inutilizzabilita’ della relazione di prime cure, insanabilmente carente e mancante di adeguata e convincente motivazione, era emerso non solo che erano state redatte due progettazioni, con distinti calcoli depositati in tempi diversi presso il Genio Civile, ma anche che i due interventi di riparazione ben potevano essere separatamente progettati, come d’altronde era evidente nella situazione concreta di due edifici strutturalmente distinti ed appartenenti a proprietari diversi dato che gli stessi, per la loro attiguita’, presentavano in comune esclusivamente il muro di confine, che peraltro non era stato interessato da alcun intervento di progetto, come accertato dal ctu di seconde cure nella sua relazione integrativa. Ha puntualizzato altresi’ quel giudice che per il resto nulla fisicamente accomunava i due edifici, tant’e’ che le schede redatte dai tecnici comunali il 26 dicembre 1980 all’epoca del sisma erano due ed individuavano due separati fabbricati con autonomia di struttura, ingressi, scale e numeri civici, nonche’ danni propri per ciascuno di essi. Segue che, ad avviso di questo Collegio, la conclusione cui e’ pervenuta la Corte napoletana nel senso che al professionista D.R. spettava il compenso per due progetti, incontestati nella loro formazione e provati per tabulas, trattandosi di due diverse ristrutturazioni per fabbricati distinti anche se adiacenti in base a due diversi incarichi conferiti da due proprietari in epoca diversa, costituisce apprezzamento di fatto sorretto da motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici, come tale incensurabile nella attuale sede di legittimita’.

Con il secondo mezzo si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 143 del 1949, art. 13 e del D.M. 21 agosto 1958, art. 5.

Premesso che il conglobamento di compensi e spese in una percentuale forfetaria degli onorari puo’ essere scelto dal professionista solo quando vi sia stata l’adesione del cliente sulla misura di essa ovvero, in difetto di adesione, se la percentuale sia stata determinata dal Consiglio dell’Ordine, osservano i ricorrenti che, non risultando dimostrato nel caso di specie il verificarsi di tali circostanze, la Corte del merito, riconoscendo al D.R. gli importi percentuali a forfait, non aveva correttamene applicato le norme richiamate in premessa.

La censura non ha pregio.

Con motivazione congrua, anch’essa esente da vizi logici e da errori di diritto e pertanto insindacabile nell’attuale sede, premesso che ai sensi della L. n. 143 del 1949, art. 13 e del D.M. 21 agosto 1958, art. 5 il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha la facolta’ di conglobare tutti i compensi per le spese accessorie e che inoltre e’ demandato al Consiglio dell’ordine la determinazione della percentuale di conglobamento per il caso di disaccordo con il committente, la Corte partenopea ha affermato che nello specifico il D.R., a causa dell’evidente contrasto con i committenti sull’entita’ del compenso globale se non addirittura sulla sussistenza del relativo diritto, si era rivolto al suo Ordine professionale che, nel liquidare, senza esclusioni o rettifiche di sorta, le parcelle, successivamente poste a base del ricorso e del decreto monitorio, aveva fatta propria la percentuale (50%, contenuta nei limiti di legge) ivi indicata per quel titolo. Ed ha specificato in particolare che, in virtu’ della L. 29 aprile 1982, n. 187, art. 18 per i progetti di cui alla L. n. 219 del 1981 (sulla ricostruzione postsismica) la liquidazione delle parcelle spettava allo stesso Ordine professionale, con l’effetto che il Comune procedeva alla liquidazione di quanto dovuto sulla base della parcella approvata.

Puntualizzando, infine, quel giudice che le parcelle liquidate dall’Ordine professionale risultavano corrispondenti al lavoro effettuato dal progettista e conformi alle relative tabelle tariffarie di cui alla L. n. 143 del 1949 e successivi adeguamenti con D.M. 4 marzo 1958, D.M. 21 settembre 1958, D.M. 25 febbraio 1965, D.M. 18 novembre 1971, D.M. 13 aprile 1976 e D.M. 29 giugno 1981, come del resto aveva verificato il ctu di secondo grado, attraverso la documentazione acquisita, dandone atto nella sua relazione dalla quale non vi era alcun ragionevole motivo per dissentire.

Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto con la condanna in solido dei ricorrenti alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di D.R.G., delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00, oltre ad Euro 1.300,00 per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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