Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2855 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2855 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 194-2017 proposto da:
RAMPINI GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LARGO ARRIGO VII N 4, presso lo studio dell’avvocato
GIOV,ANNI ESPOSITO, rappresentato e difeso dall’avvocato

sE B AsTIAN0 sTRAN GIo VITALE ;
– ricorrente contro
ONIODEO ZORINI LILIANA;
– intimata avverso la sentenza n. 1929/2016 della CORTE D’APPELLO di
MIIANO, depositata il 18/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/11/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Data pubblicazione: 06/02/2018

..,

RICORSO N. 194/2017

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Giuliano Rampini ha proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza 18.5.2016 della Corte di Appello di Milano che ha dichiarato
inammissibile, per tardività, la sua impugnazione contro la sentenza di
primo grado (Tribunale di Vigevano n. 352/2012) con cui era stata
accolta la domanda di restituzione di una somma di danaro contro di lui

L’altra parte non ha svolto difese in questa sede.
Il relatore ha formulato proposta di rigetto del ricorso per
manifesta infondatezza.
2 Con l’unico motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto e nullità del procedimento (art. 360 n. 3
e 4 cpc). Dolendosi della declaratoria di inammissibilità del gravame, il
Rampini osserva che la sentenza di primo grado era stata notificata
unicamente alla parte, come dimostrato dal fatto che con essa era stato
notificato anche il precetto; pertanto trovava applicazione il termine
lungo per impugnare (un anno e 45 giorni) non ancora spirato al
momento della proposizione del gravame.
Il ricorso è manifestamente infondato perché non considera la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la notificazione
della sentenza, anche se munita di formula esecutiva, effettuata alla
parte presso il procuratore costituito è equivalente alla notificazione al
procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., ed è
pertanto idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 cod. proc.
civ. per proporre appello (cfr. tra molte: Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18493
del 01/09/2014 Rv. 632078; Cass. n. 20193/09; n. 13546/09; n.
11216/08; n. 10602/98; n. 666/98; n. 7818/97; n. 10878/07; n.
1462/01).
Ebbene, nel caso in esame, secondo quanto riporta lo stesso
ricorrente, la sentenza di primo grado venne notificata presso l’avv.
Rossella Buratti, difensore e domiciliatario del Rampini nello studio di
Vigevano, Corso Repubblica 7 e dunque, per il principio sopra esposto,

promossa da Liliana Omodeo Zorini.

RICORSO N. 194/2017

tale modalità di notifica era idonea a far scattare l’effetto acceleratorío
dell’impugnazione, a prescindere dalla dall’apposizione della formula
esecutiva.
Pertanto, non merita censura la Corte di merito per avere ritenuto
fuori termine la proposizione dell’appello in data 8.3.2013, considerando
come dies a quo la data del 6.11.2012 (notifica della sentenza di primo

Il ricorso va dunque respinto, ma senza addebito di spese (l’altra
parte è rimasta infatti intimata).
Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto
successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare
atto — ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater
all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 —
della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma,
Il Presidente

grado presso l’avv. Buratti).

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