Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2855 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12479/2015 proposto da:

SITA S.P.A., P.IVA (OMISSIS), in persona dell’institore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO ABIGNENTE, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7630/2014 della COME D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 28/10/2014 e depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. Il lavoratore attualmente intimato, dipendente della SITA s.p.a., con mansioni di conducente di autobus addetto sia alla guida che al rilascio dei biglietti con incasso (agente unico) ha agito per il riconoscimento del diritto alle differenze economiche per il mancato adeguamento della predetta indennità nel tempo.

3. Il datore di lavoro sostiene la correttezza del proprio comportamento alla stregua degli accordi aziendali in materia e della contrattazione collettiva nazionale che ne ha sancito il congelamento.

4. La tesi del lavoratore ravvisa nelle fonti regionali, normative e deliberative, che hanno proposto il sistema dell’agente unico, il riferimento normativo dal quale evincere il sistema di contabilizzazione dell’emolumento.

5. La Corte territoriale, per quanto qui rileva, riformando la sentenza di prime cure ha riconosciuto il diritto al preteso adeguamento, ricostruendo, in motivazione, la complessa vicenda contrattuale conseguita al processo di soppressione della figura del bigliettaio ed alla conseguente istituzione della figura dell’agente unico.

6. Avverso tale sentenza la SITA s.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

7. Il lavoratore non ha resistito.

8. Il ricorso è manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v., da ultimo, Cass. 19773/2016, la cui motivazione si richiama integralmente).

9. Il punto 18 dell’accordo nazionale del 2 ottobre 1989 recita: “Per effetto degli aumenti degli elementi retributivi di cui alla presente ipotesi di accordo rientranti nella retribuzione normale, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: A.P.A. (per effetto degli aumenti delle retribuzioni conglobate dall’1/9/1989 e dall’1/1/1991), lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, indennità di trasferta, indennità di diaria ridotta, trattamento di fine rapporto. Ogni altro compenso nazionale e aziendale eventualmente espresso in misura percentuale, resta confermato in cifra con il conseguente riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo”.

10. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass., Sez. 6, 3.10.2014, n. 20966), la previsione, con la quale le parti stipulanti hanno inteso distinguere tra retribuzione normale, rivalutabile, altri compensi, nazionali o aziendali, congelati, non palesa ambiguità: dalla possibilità di rivalutazione, o adeguamento, viene escluso ogni altro compenso, nazionale e aziendale, eventualmente espresso in misura percentuale, congelato in cifra fissa, quella ormai cristallizzata; il riproporzionamento in termini percentuali risulta necessitato dal fatto che restando fissa la somma erogata per il compenso, per legittimarla doveva operarsi la riduzione in misura corrispondente della percentuale che ne determinava l’ammontare.

11. Gli accordi nazionali – intervenendo sul complesso della retribuzione percepita dai dipendenti distinguono, quindi, le voci retributive in due gruppi. Il primo riguarda voci nominativamente indicate (APA, lavoro straordinario, festivo, notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta e TFR) e non include l’indennità di agente unico.

12. Questa indennità pertanto rientra nel secondo gruppo, sul quale la norma collettiva così si esprime: “ogni altro compenso, nazionale ed aziendale, eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa…”.

13. Appare evidente che la cristallizzazione disposta dalla norma riguarda tutti i compensi che non siano stati elencati nella prima parte della previsione, “eventualmente, e quindi non necessariamente, espressi in percentuale.

14. Sicuramente vi rientra, pertanto, l’indennità di agente unico, il cui importo veniva rivalutato in forma parametrica.

15. L’affermazione critica, in ordine alla non inquadrabilità dell’indennità in esame tra quelle che si incrementano in percentuale, non ha rilievo perchè la previsione dell’autonomia collettiva fa riferimento ad un concetto più ampio, nel cui ambito la crescita in percentuale è solo una delle possibili eventualità e include forme affini di crescita, come quella parametrica.

16. Neanche appare condivisibile l’argomentazione incentrata sull’estraneità, alle predette previsioni collettive nazionali, dell’indennità della quale di discute, in virtù di un preteso carattere meramente locale (regionale) del sistema agente unico, e dunque nè nazionale nè aziendale.

17. Invero, come già ribadito da questa Corte (arg. ex Cass. 4257/2004) la contrattazione collettiva nazionale ha avocato a sè la determinazione dei livelli retributivi, al fine di risanare i bilanci aziendali e ridurre, così, l’onere del loro ripianamento a carico della finanza pubblica; ha, al contempo, demandato alla contrattazione aziendale di realizzare interventi per ottenere incrementi di produttività, da destinare al risanamento del bilancio, agli investimenti, nonchè, per la restante quota, al trattamento dei dipendenti.

18. L’evidenza che la sostituzione della coppia autista-bigliettaio con agente unico si iscrive nelle misure devolute alla contrattazione aziendale, per ottenere incrementi di produttività (così Cass. 4257/2004), non toglie che il sistema agente unico, e il relativo compenso, rivesta una dimensione trascendente l’ambito locale, e regionale, nel quale si colloca la vicenda in esame, come del resto comprovano le disposizioni dei contratti collettivi di settore per le aziende che intendessero procedere all’istituzione del sistema ad agente unico (v. artt. 48A, 48B, 48C C.C.N.L. autoferrotranvieri 23 luglio 1976).

19. L’ambito locale dell’indennità in questione risulta, peraltro, smentito dal ridetto fondamento negoziale collettivo, e non normativo regionale, dell’emolumento per il quale la normativa regionale di riferimento esplica la sua efficacia nella regolamentazione del rapporto fra ente concedente (la Regione) e l’azienda di trasporto (concessionaria), limitandosi a fissare i criteri di quantificazione dei contributi annualmente riconosciuti dall’ente concedente alla società concessionaria senza in alcun modo incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro, regolamentato dalla contrattazione, nazionale ed aziendale, di primo e secondo livello.

20. In definitiva, alla stregua degli accordi nazionali richiamati, non sussisteva fondato argomento per consentire, alla Corte territoriale, di accogliere la domanda volta ad ottenere adeguamenti ulteriori rispetto a quelli già adottati in ambito aziendale.

21. La decisione non si pone in contrasto con la sentenza n. 7449/2015 di questa Corte, sentenza che ha deciso esclusivamente sulla base dell’accordo regionale 15.3.1988 e che, per profili concernenti la tardiva allegazione e deduzione della fonte negoziale e la conseguente mancanza di contraddittorio, ha ritenuto di non poter prendere in considerazione l’accordo nazionale 2.10.1989.

22. In conclusione, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.

23. L’esito alterno dei giudizi di merito consiglia la compensazione delle spese dei gradi di merito; la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio della soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di adeguamento dell’indennità di agente unico; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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