Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28549 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

S.L., elett.te dom.to in Roma, alla via Cola di Rienzo n.

44, presso lo studio dell’ avv.to Domencio Calandrelli, dal quale è

rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 12/2008/34 depositatali 23/1/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 29/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. Sepe Ennio Attilio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Napoli 302/29/205 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso i silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso delle trattenute irpef operate sulla liquidazione della partecipazione al fondo integrativo Fondoenel. La CTR riteneva applicabile la ritenuta del 12,50%, applicando alla fattispecie in esame la disposizione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. II presidente ha fissato l’udienza del 29/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Le parti hanno depositato memorie; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l’eccezione – formulata dal controricorrente – di tardività del ricorso in quanto la sentenza sarebbe stata notificata all’Agenzia delle Entrate, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, il 26/2/2008. Come questa Corte ha avuto modo di precisare (Sentenza n. 8507 del 09/04/2010; Sent. 4936/2006) a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate si è verificata una successione a titolo particolare nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, con la conseguente separazione tra la titolarità di tale obbligazione, tuttora riservata allo Stato, e l’esercizio dei poteri in materia d’imposizione fiscale, trasferiti all’Agenzia. L’autonoma soggettività di quest’ultima e l’esclusione dell’obbligo di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato comportano l’inapplicabilità del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, con la conseguenza che il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze della commissioni tributarie regionali, nei giudizi di appello instaurati successivamente al 1 gennaio 2001, ai quali abbia preso parte esclusivamente l’Agenzia delle entrate senza avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura, decorre dalla data della notifica della sentenza, avvenuta, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici. Avendo l’Agenzia delle Entrate partecipato al giudizio d’appello,nel 2006, senza il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la notifica della sentenza impugnata andava effettuata, ai fini della decorrenza del termine breve, non nei confronti dell’Avvocatura Distrettuale (non essendo sufficiente, ai fini dello specifico patrocinio, convenzioni di natura generale fra l’Agenzia e l’Avvocatura: Cass.: 3116/2006, in parte motiva) bensì nei confronti della sede centrale dell’Agenzia o alternativamente nei confronti degli Uffici periferici.

Nel merito, con unico motivo (con cui deduce: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9 e del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 conv. in L. n. 39 del 1997; del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, comma 2 e art. 42, comma 4; L. n. 482 del 1985, art. 6; art. 2120 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente assume che la prestazione di capitale erogata dall’Enel, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, sarebbe soggetta a tassazione separata.

La censura appare limitatamente fondata alla luce della decisione delle SS.UU. 22/6/2011 n. 13642, secondo cui: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del TUIR solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento – tale intendendosi il “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato – si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’ 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del TUIR. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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