Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28549 del 20/12/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 28549 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DI CERBO VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 17580-2011 proposto da:
GISMONDI SILVIA C.F. GAMSLV79S45E783D, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2013
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POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio
dell’avvocato
FIORILLO
LUIGI,
che
la
Data pubblicazione: 20/12/2013
rappresenta e difende, giusta delega in atti
– controri corrente –
avverso la sentenza n. 1617/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2011 R.G.N.
5097/2007;
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
17580.11
Udienza 17 ottobre 2013
Pres. P. Stile
Rel. V. Di Cerbo
SENTENZA
La Corte
1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato la
domanda, proposta da Silvia Gismondi nei confronti di Poste Italiane s.p.a., avente ad
oggetto la declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro con
decorrenza, rispettivamente, 6 marzo 2001 e 1 luglio 2002, stipulati da Poste Italiane
s.p.a. con la ricorrente in primo grado.
2. Per la cassazione di tale sentenza Silvia Gismondi ha proposto ricorso illustrato da
memoria; Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso.
3. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
4. Col primo motivo di ricorso la lavoratrice denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ. concernente la corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. Deduce che la Corte
di merito si è limitata ad esaminare i profili di legittimità relativi al secondo dei suddetti
contratti omettendo totalmente l’esame della legittimità, o meno, del termine apposto
al primo contratto.
5. Il motivo è fondato.
6. Deve premettersi in fatto che, come risulta dalla sentenza impugnata, il giudice di
primo grado aveva ritenuto l’illegittimità del termine apposto al primo contratto
avendo dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato “sin
dalla prima stipula”. La statuizione del giudice di prime cure relativa alla illegittimità del
termine era stata debitamente contestata in sede di appello. La Corte di merito aveva
accolto l’appello ed aveva ritenuto la legittimità di entrambi i contratti con la
conseguenza che aveva integralmente rigettato la domanda proposta in primo grado
dalla lavoratrice.
7. Ciò premesso deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha omesso totalmente di
esaminare la legittimità del termine apposto al primo contratto essendosi limitata a
motivare soltanto sulla legittimità del termine apposto al secondo contratto. Ciò si
evince chiaramente dal fatto che, ai fini dell’individuazione dell’unico contratto
esaminato, la Corte territoriale ha fatto riferimento alla circostanza che lo stesso è
stato stipulato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001 e quindi dopo il mese
di ottobre di quell’anno, laddove il primo contratto è stato stipulato nel marzo e quindi
in epoca precedente. Tutta la motivazione, del resto, è centrata sull’applicazione e
interpretazione di norme contenute nel citato decreto legislativo. In particolare l’art. 25
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Rilevato che
del c.c.n.l. del 2001 è stato esaminato solo in quanto, secondo la tesi accolta dalla Corte
territoriale, contemplato nella disciplina transitoria contenuta nell’art. 11 del decrreto
legislativo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013.
8. Il primo motivo di ricorso deve essere accolto e conseguentemente devono considerarsi
assorbiti tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in
relazione al motivo accolto con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, che
provvederà all’esame anche del primo contratto a termine intercorso fra le parti alla
luce dei principi elaborati da questa Corte di legittimità. Lo stesso giudice provvederà
altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione (art. 385, terzo comma,
cod. proc. civ.).