Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28549 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/12/2020), n.28549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

L.F.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 738, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, il 17.10.2011

pubblicata il 21.11.2011;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.F., esercente l’attività di vendita al dettaglio di confezioni per adulti, il (OMISSIS) era notificato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), avente ad oggetto maggiori tributi proporzionali Irpef, Iva e Irap, conseguenti alla verifica del conseguimento di ricavi maggiori (Euro 342.058,00) rispetto a quanto dichiarato (Euro 301.166,00), in relazione all’anno d’imposta 2005. L’Agenzia delle Entrate affermava di avere invitato il contribuente al contraddittorio, con atto recapitato allo stesso indirizzo ove il L. aveva regolarmente ricevuto l’avviso di accertamento, ma il contribuente non aveva dato seguito alla sollecitazione. L’Ente impositore aveva quindi calcolato il maggior reddito accertato facendo applicazione dello studio di settore conferente (TMO5u).

L’avviso di accertamento era impugnato dal L. innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, contestando la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del carattere soggettivo degli studi di settore ed il valore di presunzione solo relativa che assume l’accertamento del reddito conseguito quando sia effettuato esclusivamente sul fondamento dello scostamento dei risultati di gestione dichiarati rispetto a quelli calcolati mediante applicazione dello studio di settore. Aggiungeva che l’Amministrazione finanziaria aveva anche errato a non tener conto delle rimanenze finali di merce e lamentava, ancora, di non aver ricevuto alcun invito al contraddittorio. Concludeva invocando la crisi del settore commerciale di appartenenza nel territorio di svolgimento dell’attività, che lo aveva indotto a trasferirsi ad Avezzano già nel febbraio 2007. La CTP riteneva che “il ricorrente non ha addotto fatti e circostanze idonee a dimostrare l’esistenza di una realtà reddituale diversa da quella accertata”; osservava, inoltre, che il contribuente “non ha aderito all’invito al contraddittorio, regolarmente notificatogli”, e rigettava il ricorso proposto da L.F..

Avverso la decisione adottata dalla CTP era proposta dal contribuente impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina. La CTR, ricordata la natura di presunzioni semplici degli accertamenti tributari fondati sull’applicazione degli studi di settore affermava che, a suo giudizio, le difese proposte dal contribuente apparivano idonee a giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quanto calcolato mediante l’applicazione dello studio di settore. Pertanto accoglieva l’impugnativa proposta dal L., ed annullava l’avviso di accertamento per cui è causa.

La decisione adottata dalla CTR del Lazio è stata gravata di ricorso per cassazione dall’Agenzia delle Entrate, che si è affidata ad un unico motivo di impugnazione. Il contribuente intimato, L.F., non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – L’Agenzia delle Entrate contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ed attinente al non avere la CTR chiarito quali siano gli elementi di prova forniti dal contribuente che ha ritenuto sufficienti a vincere la presunzione del conseguimento di un maggior reddito in conseguenza dell’applicazione dello studio di settore.

2.1. – L’Ente impositore lamenta, con il suo unico mezzo di gravame, che la CTR è incorsa nel vizio di motivazione per non aver chiarito che cosa l’abbia indotta a ritenere che il contribuente avesse superato la presunzione di aver conseguito, nell’anno 2005, un reddito maggiore di quello dichiarato, determinata dall’applicazione dello specifico studio di settore.

La censura appare fondata.

Sembra opportuno innanzitutto ricordare che la CTP aveva accertato che il contribuente non aveva aderito all’invito al contraddittorio, pur regolarmente notificatogli, e non risulta, dalla decisione della CTR, esservi stata impugnativa sul punto.

Tanto premesso la CTR nella sua pronuncia, invero succinta, sul punto in questione ha scritto soltanto che “contrariamente a quanto affermato dai primi giudici (secondo i quali “il ricorrente non ha addotto fatti e circostanze idonee a dimostrare l’esistenza di una realtà diversa da quella accertata”), il contribuente, a parere del Collegio, ha giustificato lo scostamento scaturito dall’applicazione dello studio di settore” (sent. CTR, p. 2). La motivazione risulta pertanto apodittica, ed invero meramente apparente, perchè non chiarisce quali prove o quali argomenti, forniti dal contribuente, e per quali ragioni, siano stati ritenuti idonei a superare integralmente la presunzione, pur semplice, derivante dall’applicazione degli studi di settore, secondo cui L.F. aveva conseguito ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati.

La decisione adottata dalla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, deve essere pertanto cassata con rinvio allo stesso giudice che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione staccata di Latina perchè, in diversa composizione, rinnovi il giudizio nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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