Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28549 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 06/11/2019), n.28549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21544-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.M., R.L., elettivamente domiciliati in ROMA

CORSO TRIESTE 173, presso lo studio dell’avvocato CIRO INTINO,

rappresentati e difesi dagli avvocati MARIA VITA MELE, ALESSANDRO

MELE giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1117/2014 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2019 dal Consigliere Dott.ssa D’OVIDIO PAOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

TASSONE KATE che ha concluso per il rigetto del 1 motivo di ricorso,

fondati i motivi 2 e 3;

udito per il ricorrente l’Avvocato FARACI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’Avvocato MELE ALESSANDRO che ha

chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con distinti ricorsi, depositati nel febbraio 2012, R.L. e F.M. impugnavano dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari l’avviso di liquidazione n. 20071T011726000 e la conseguente cartella di pagamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, a seguito di revoca dei benefici fiscali per la piccola proprietà contadina, disposta a fronte della mancata presentazione del certificato definitivo, rilasciato dall’Ispettorato Provinciale all’Agricoltura, entro il termine di tre anni previsto dalla L. n. 604 del 1954.

2. I ricorrenti deducevano di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per usufruire delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, avendo ottenuto il rilascio del certificato definitivo dell’IFA in data 18/11/2009, successivamente consegnato all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto dei ricorsi, atteso che il certificato definitivo era stato consegnato all’Ufficio in data 20/12/2011, ossia oltre i tre anni dalla registrazione del contratto previsti dalla L. n. 604 del 1954, essendo stato registrato in data 16/11/2007 l’atto di acquisto di fondo rustico concluso dai ricorrenti.

3. La Commissione tributaria provinciale di Bari, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 45/10/13, emessa in data 21/3/2013, accoglieva gli stessi.

4. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate eccependo la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 4 e 5 e reiterando quanto affermato in primo grado circa la decadenza dai benefici fiscali per mancata presentazione del certificato definitivo nel termine perentorio di tre anni. I contribuenti si costituivano chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La Commissione tributaria regionale di Bari, con sentenza n. 1117/14/14, depositata il 14/5/2014 e notificata il 9/6/2014, respingeva l’appello e condannava l’Ufficio al pagamento delle spese processuali.

6. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. I contribuenti resistono con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la “violazione el o falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3,4 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Deduce in proposito la ricorrente che, come affermato da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine triennale previsto dalla L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2, costituisce un termine decadenziale la cui decorrenza determina la perdita del beneficio della registrazione con aliquota ridotta, salvo che il contribuente provi che il superamento del termine è stato dovuto a colpa degli uffici competenti, qualora questi ultimi abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la “violazione el o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dando atto che il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria al riconoscimento dell’agevolazione si fonda sul presupposto della tardiva presentazione del certificato definitivo, aggiunge che tale certificato sarebbe stato “peraltro, rilasciato dall’Ispettorato provinciale del lavoro non con la dovuta tempestività”.

Deduce in proposito che i ricorrenti non hanno mai eccepito nei gradi di merito un ritardo colpevole da parte dell’IPA nel rilascio del certificato definitivo, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della sentenza impugnata.

Inoltre, la medesima sentenza avrebbe violato anche l’art. 115 c.p.c., non avendo tenuto conto che il certificato in questione, come riportato nella parte dedicata allo svolgimento in fatto, risultava depositato tempestivamente sin dal 18/11/2009.

3. Con il terzo motivo si prospetta la “violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, convertito in L. n. 25 del 2010; della L. 212 del 2000, art. 3, comma 1, nonchè della L. n. 604 del 1954, artt. 3,4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Nell’illustrazione del motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, a seguito delle norme introdotte con il D.L. n. 194 del 2009, non sarebbe più necessaria la certificazione definitiva rilasciata dall’IPA al fine di fruire dei benefici fiscali di cui è causa: tale affermazione infatti, non terrebbe conto che la disciplina richiamata è irretroattiva e, pertanto, inapplicabile alla fattispecie in esame.

4. Il primo motivo è fondato.

Giova premettere che, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui qui si discute, la L. n. 604 del 1954, art. 3, nel testo ratione temporis applicabile, dispone che l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta devono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 3, del precedente art. 2, ed il successivo art. 4, prevede che, in luogo del certificato dell’ispettorato agrario richiesto dall’art. 3, può essere prodotta una attestazione provvisoria dell’ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio.

In tal caso, le agevolazioni tributarie sono concesse – provvisoriamente – al momento della registrazione, ed entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare all’ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto; in difetto, sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dal seguente art. 5, e l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

L’art. 5, infine, dispone che quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto nè il certificato provvisorio previsto dall’art. 4, comma 1, nè quello definitivo previsto dall’art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all’ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’ispettorato provinciale agrario di cui all’art. 4, comma 2, della stessa legge.

Orbene, l’espressa previsione nella L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2, secondo cui “in difetto” di tempestiva presentazione di detto certificato “sono dovute le normali imposte”, ed il correlato disposto del comma 3, secondo cui “l’azione dell’Amministra5ziione finanziaria per il recupero” di tali “imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente”, ovverosia “dalla scadenza” del termine concesso al contribuente per la presentazione del “certificato definitivo” recante l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, militano nel senso che il suddetto termine, di natura decadenziale, è destinato ad operare in tutte le ipotesi in cui le agevolazioni tributarie sono state chieste ed applicate al momento della registrazione, in via provvisoria, in quanto cioè assoggettate ad una “vera e propria condizione risolutiva” dei benefici anticipatamente ottenuti, costituita dall’inutile decorso del termine di tre anni assegnato al contribuente per la presentazione del certificato definitivo, integrata la quale l’Ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria (Cass., sez. 5, 14/11/2018, n. 29293, Rv. 651546 – 01; in precedenza, nello stesso senso, cfr. Cass. sez. 5, 8/10/2007, n. 21050, Rv. 601077 – 01; Cass., sez. 6-5, 17/12/2015, n. 25438, Rv. 638162 – 01; Cass., sez. 6-5, 26/07/2016, n. 15489, Rv. 640624 – 01).

Alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, cui il Collegio intende dare continuità, il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, essendo questa Corte ferma nel ritenere che, in tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, per la piccola proprietà contadina, e che all’atto della registrazione si sia limitato a produrre l’attestazione di cui all’art. 4, comma 1, di detta legge, in luogo del certificato previsto dall’art. 3, è tenuto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, a presentare il certificato dell’ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell’atto.

A tale principio non si è uniformato il giudice di appello che ha per contro ritenuto la natura ordinatoria del termine triennale per il deposito della certificazione attestante il possesso dei requisiti per godere della detta agevolazione.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso restano assorbiti.

5. In conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, va cassata e la causa, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi dei ricorrenti.

– compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 7 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 6 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA