Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28548 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28548 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 1476-2009 proposto da:
SCAMBIA GAETANO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
NICOLETTI VALFREDO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2890

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
cdstlaC 13é-ccia4iA 29
in ROMA, VIA (DELLA FREZZA 19 presso l’Avvocatura

Data pubblicazione: 20/12/2013

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE
NICOLA, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 52/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di MILANO, depositata il 07/01/2008 R.G.N. 1989/2006;

Udienza 16.10.2013, causa n. 8
n. 1476/09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza con sentenza n. 66/2006 condannava l’INPS al pagamento in
favore di Scambia Gaetano degli importi dovuti a titolo di differenze sul trattamento
pensionistico con il computo di un compenso previsto dalla contrattazione collettiva. La
Corte di appello di Milano, in parziale riforma della impugnata sentenza, riteneva
intervenuta la decadenza dal diritto, accogliendo l’appello dell’INPS, relativamente a
tutti i ratei anteriori al triennio, computato a ritroso dalla data di proposizione della
domanda giudiziale. La Corte territoriale rilevava che la fattispecie era regolata dall’art.
6 d.l. 103/1991 e la decadenza operava dal dì di maturazione dei singoli ratei non
essendo stato presentato alcun ricorso.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso lo Scambia con tre motivi; resiste
l’INPS con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ex art.
378c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la nullità appello per violazione dell’art. 434 c.p.c. :
l’appello non conteneva una censura degli argomenti di prime cure. Inoltre il
provvedimento dell’INPS non indicava i termini e l’autorità per la presentazione del
ricorso giurisdizionale in opposizione al provvedimento in violazione dell’art. 47 quinto
comma DPR n. 639/70 e quindi era inidoneo a far decorrere il termine decadenziale.
Il motivo appare infondato in quanto emerge chiaramente dalla riproduzione
dell’appello dell’INPS nel ricorso la doglianza dell’ INPS in ordine alla mancata
applicazione della decadenza dei ratei anteriori alla data del 9.2.2002. Circa
l’inapplicabilità del ritenuto termine decadenziale per non avere il provvedimento
dell’INPS indicato i termini e l’autorità per la presentazione del ricorso giurisdizionale
in opposizione al provvedimento va ricordato l’insegnamento di questa Corte a sezioni
riunite secondo cui “in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento
di prestazioni previdenziali , l’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo

r.g.

Con il secondo motivo si allega la carenza di motivazione su un punto determinante
della controversia; violazione dell’art. 434 c.p.c. Non era stata esaminata l’eccezione di
nullità dell’appello. Il provvedimento INPS non conteneva le indicazioni previste ai fini
dell’impugnazione.
Il motivo ( a parte i profili di inammissibilità in quanto deduce il mancato esame di una
eccezione sotto il profilo di una carenza di motivazione) appare comunque infondato
per quanto detto supra. L’appello lamenta chiaramente la mancata applicazione
dell’invocato termine decadenziale; l’eccezione, quindi, è stata esaminata
implicitamente avendo la Corte territoriale accolto sul punto, motivando congruamente,
l’eccezione riproposta dall’INPS. La mancata indicazione nel provvedimento INPS
degli elementi prima ricordati appare irrilevante ai fini dell’applicabilità del termine
decadenziale alla luce dell’orientamento di questa Corte prima ricordato.
Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 DPR n.
639/70: non era decorso del termine di decadenza perché non erano state date le dovute
indicazione per impugnare.
La doglianza appare infondata per le ragioni già dette. La questione sollevata nelle note
circa la non applicabilità dei termini di decadenza ai pagamenti dei ” ratei della
prestazioni ” (alla luce della giurisprudenza più recente di questa Corte) appare ”
nuova” in quanto mai proposta in ricorso e pertanto inammissibile.
Si deve quindi respingere il ricorso. Stante i pregressi contrasti giurisprudenziali e
l’alterne vicende del processo sussistono giusti motivi per compensare le spese del
giudizio di legittimità.

2

modificato dall’art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze
delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della
decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la
pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti
per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n.
533 e di centottanta giorni, previsto dall’art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9
marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando
rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento
in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o
di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della
natura pubblica della decadenza regolata dall’anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre
che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato,
anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art.
47″ ( cass. n. 12715/2009; cass. n 25670/2007)

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P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.10.2013

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