Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28548 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/12/2020), n.28548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.F. e C.A., in quanto figlie ed eredi di

M.E.; F.F., nella qualità di coniuge ed erede di

Ci.Ad., a sua volta erede di M.E., e quale tutore di

F.G., figlio ed erede di Ci.Ad., a sua volta

erede di M.E.; nonchè F.S., figlia ed erede di

Ci.Ad., a sua volta figlia ed erede di M.E., tutti

rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso,

dall’avv. Guglielmo Fransoni ed elettivamente domiciliati presso il

suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 102.

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 269, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale del Lazio il 25.11.2010, e pubblicata il 20.12.2010;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’Agenzia delle Entrate notificava ad M.E., il 22.12.2005, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), avente ad oggetto maggiori tributi proporzionali Irpef, in relazione all’anno 1998 e per l’importo di Euro 44.202,51, per aver conseguito una plusvalenza, non dichiarata, a seguito di cessione di partecipazione societaria.

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che accoglieva il ricorso, annullando l’atto impositivo perchè, pur potendosi rinvenire annotazione della cessione delle quote nelle iscrizioni contenute nel libro dei soci, le stesse non risultavano adeguatamente attendibili in mancanza dell’esibizione “degli atti di acquisizione delle quote e/o del pagamento dei rispettivi corrispettivi”.

La decisione assunta dalla CTP era gravata da appello dall’Ente impositore innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che accoglieva il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria osservando, tra l’altro, che la contribuente non aveva provato in alcun modo come avesse sostenuto gli oneri della compravendita.

Avverso la decisione assunta dalla CTR del Lazio hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di M.E.. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. I contribuenti hanno pure depositato memoria, completa di allegati, mediante la quale domandano pronunciarsi la cessazione della materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, come conv. dalla L. n. 226 del 2016.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso gli impugnanti contestano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2909 c.c., in cui è incorsa l’impugnata decisione adottata dalla CTR, per non aver ritenuto l’inammissibilità del gravame, come introdotto da controparte, che aveva censurato una sola delle ragioni della decisione indicate dal giudice di primo grado.

1.2. – I ricorrenti lamentano con il loro secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza adottata dalla CTR in conseguenza della violazione dell’art. 100 c.p.c., non avendo il giudice dell’appello rilevato che l’impugnativa proposta dall’Ente impositore non poteva in alcun caso essere accolta, essendo incompleta e non criticando alcune delle ragioni della decisione di primo grado.

1.3. – Mediante il loro terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i contribuenti criticano la violazione, da parte dell’impugnata CTR del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, comma 6.

1.4. – I ricorrenti censurano, con il loro quarto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza adottata dalla CTR in conseguenza dell’intervenuta violazione dei principi di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., e di non contestazione, di culi all’art. 115 c.p.c..

Occorre rilevare che non sussistono le condizioni perchè si proceda all’esame dei motivi di ricorso.

Invero, i contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, come conv. e, a seguito della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dell’avvenuto accoglimento della dichiarazione di adesione, hanno provveduto al pagamento dei rispettivi ratei. I ricorrenti hanno proposto documentata istanza di pronuncia di estinzione del giudizio a seguito di cessazione della materia del contendere.

Avendo la parte dimostrato, mediante produzione documentale, di aver provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto, come calcolato in Euro 74.311,97 dalla stessa Agenzia delle Entrate riscossione, con proprio atto (OMISSIS), non risultando notificato alcun diniego alla ammissione al beneficio e non essendo stata presentata nessuna istanza di trattazione entro il termine di legge, il processo deve essere dichiarato estinto.

La Corte deve quindi dichiarare l’estinzione del giudizio per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, come convertito dalla L. n. 96 del 2017, dando atto della cessata materia del contendere. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perchè tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte dei debitori, come si verifica in questo giudizio, quanto in quello di integrazione della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato), non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. sez. U., 3.10.2018, n. 24083).

La Corte.

P.Q.M.

dichiara estinto per legge il giudizio promosso da C.F. e C.A., in quanto figlie ed eredi di M.E.; e da F.F., nella qualità di coniuge ed erede di Ci.Ad., a sua volta erede di M.E., e quale tutore di F.G., figlio ed erede di Ci.Ad., a sua volta erede di M.E.; nonchè F.S., figlia ed erede di Ci.Ad., a sua volta figlia ed erede di M.E., e dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti in riferimento all’intero processo.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA