Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28548 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 06/11/2019), n.28548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5042-2014 proposto da:

G.M., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MAURIZIO CARLO SCALA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 08/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2019 dal Consigliere Dott.ssa D’OVIDIO PAOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

TASSONE KATE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BARBANTINI per delega

dell’Avvocato SCALA che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato FARACI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato nel novembre 2011, G.M. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio il provvedimento di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e di irrogazione delle sanzioni emesso dalla Agenzia delle entrate di Sondrio – Ufficio territoriale di Morbegno – in relazione all’atto di compravendita stipulato in data 15/12/2005, registrato il 10/12/2005 con numero di serie (OMISSIS), con il quale il ricorrente aveva acquistato un compendio unico nella Comunità Montana di Sondrio usufruendo della agevolazioni previste dalla L. n. 97 del 1994, art. 5bis. Il provvedimento impugnato conseguiva all’accertamento, da parte dell’Ufficio, della perdita dei requisiti così come richiesti dalla normativa citata per godere delle agevolazioni ivi previste, avendo il ricorrente affittato a terzi i fondi acquistati e cessato l’attività di imprenditore agricolo in data 25/6/2008.

2. La Commissione tributaria provinciale di Sondrio, con sentenza n. 18/3/12 accoglieva il ricorso e compensava le spese del giudizio, ritenendo che il G. non avesse contravvenuto al dettato della L. n. 94 del 1997, art. 5bis, che non vieta espressamente l’affitto anche di parte degli immobili acquisiti, purchè rimangano nello stesso compendio unico, e che in ogni caso il ricorrente non era venuto meno alla coltivazione diretta dei fondi, essendosi posto alle dipendenze della moglie, coadiuvandone l’attività come coltivatore diretto.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate insistendo per la legittimità del provvedimento impugnato.

4. La Commissione tributaria regionale di Milano, con sentenza n. 109/05/13, depositata l’8/7/2013 e non notificata, accoglieva l’appello e compensava le spese processuali, osservando che il G., oltre a stipulare un contratto di affitto con la moglie, aveva stipulato un altro contratto di affitto con un terzo, facendo venir meno anche il requisito oggettivo, ossia quello di mantenere unito il compendio.

5. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la “violazione e falsa applicazione della L. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 5bis circa la carenza del requisito soggettivo in capo al ricorrente (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Nell’illustrazione del motivo si censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della sussistenza del requisito soggettivo in capo al ricorrente, il quale dopo aver rivestito nel periodo dal 2005 al 2008 la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, successivamente aveva acquistato quella di coltivatore diretto e coadiutore agricolo nell’Azienda Agricola Fallini, come da documentazione prodotta in primo e secondo grado, e per non avere quindi considerato che l’art. 5bis citato spiega i suoi effetti anche nei confronti dei coltivatori diretti e non solo nei confronti degli imprenditori agricoli.

1.1. Il motivo è assorbito dal rigetto del successivo terzo motivo, relativo all’insussistenza del requisito oggettivo, dal quale deriva la perdita del beneficio anche qualora potesse riconoscersi sussistente il requisito soggettivo, il cui accertamento, comunque, costituisce una indagine di fatto non censurabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie neppure prospettati.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1321-1322 e 1324 c. c. in relazione al documento n. 9 (fascicolo aziendale del coltivatore diretto sig. C.M.) allegato all’atto di controdeduzioni del sz,g. G.M. in grado di appello”.

Deduce il ricorrente che i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente vagliato la documentazione indicata nell’intitolazione del motivo, interpretando tale documento come un vero e proprio contratto, ex art. 1321 c.c. e s.s. c.c., anzichè come una registrazione unilaterale di contratto di affitto di fondi rustici, priva di valenza probatoria. Invero, sostiene il ricorrente, non sussisteva alcun contratto stipulato con il signor C.M., il quale avrebbe dichiarato unilateralmente di essere conduttore di alcuni fondi del sig. G..

2.2. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo si rileva che, pur essendo stato prodotto in questa sede il documento di cui si lamenta l’erronea interpretazione (costituito dal fascicolo aziendale di C.M., di cui all’allegato n. 5), tale documento non è stato nè trascritto nè riassunto nel ricorso.

Ne deriva l’inammissibilità del motivo in applicazione del principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso): la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass., sez. 6-3, 28/09/2016, n. 19048, Rv. 642130 – 01; v. anche Cass. sez. L 7/02/2011, n. 2966, Rv. 616097 – 01; Cass., sez. 3, 3/07/2009, n. 15268, Rv. 609583 – 01).

In secondo luogo, il ricorrente censura la sentenza impugnata con riferimento alla valutazione probatoria della registrazione unilaterale di un contratto di affitto di fondi rustici, effettuata da tale C.M. quale conduttore di alcuni fondi dell’odierno ricorrente, asserendo che tale documento sarebbe stato erroneamente intepretato “come un vero e proprio contratto ex ar. 1 321 c. c. e ss.”.

In proposito va osservato che nella specie il ricorrente non ha indicato alcuna specifica violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e s.s. c.c., nè ha censurato la sentenza impugnata per un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con conseguente inammissibilità del motivo in applicazione del principio secondo il quale l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, oppure – nel vigore del novellato testo di detta norma, nella specie applicabile ratione temporis – nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass., sez. 3, 14/07/2016, n. 14355, Rv. 640551 – 01; Cass., sez. 1, 15/11/2017, n. 27136, Rv. 646063 – 01).

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la “violazione e falsa applicazione della L. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 5bis circa la carenza del requisito oggettivo di mantenere unito il compendio formatosi con il terreno acquistato (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Sostiene in proposito il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CFR e come invece sostenuto dalla sentenza di prime cure, il regime di affitto sia totalmente compatibile con la disciplina prevista dalla L. n. 97 del 1994, art. 5bis, la quale non vieta al proprietario del fondo agricolo acquistato con lo sgravio fiscale ivi previsto di affittare a terzi parte del medesimo mantenendone l’esclusiva proprietà e la destinazione, come avvenuto nel caso di specie.

3.1. Il motivo è infondato.

Ai sensi della L. n. 97 del 1994, art. 5bis, comma 1, “nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell’acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi….”.

Invero, il divieto di trasferimento a terzi di cui parla la norma citata va inteso sicome riferito anche ad eventuali contratti di affitto in tutti i casi in cui la porzione affittata intacchi la superficie minima indivisibile: nella specie, il ricorrente non ha neppure dedotto che l’affitto a terzi abbia riguardato solo una porzione inferiore a detta superficie minima, sicchè deve ritenersi che tale requisito oggettivo sia venuto meno.

Del resto, l’accertamento di fatto compiuto sul punto dalla CTR ha evidenziato che l’intero terreno dell’odierno ricorrente è stato concesso in affitto a terzi, e dunque frazionato.

Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto essere venuto meno il requisito oggettivo poichè “risulta che il sig. G. oltre a stipulare un contratto di affitto con la moglie ed il sig. F., ha stipulato un altro contratto di Etto con il sig. C.M. facendo venir meno anche il requisito oggettivo, quello di mantenere unito il compendio”.

Come chiarito da questa Corte, infatti, “in tema di agevolazioni fiscali per le aziende agricole montane, il compendio unico costituisce l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento di un livello minimo di redditività, idoneo a garantire l’ottimale sfruttamento del territorio e una sua apprezzabile concorrenzialità, sicchè la cessione a terzi (nella specie affitto verbale al padre del contribuente) di una sua porzione prima del decorso di quindici anni dall’acquisto comporta la decadenza dai benefici di cui alla L. n. 97 del 1994, art. 5bis, introdotti dalla L. n. 448 del 2001 e consistenti nell’esonero dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, solo qualora abbia determinato la formazione di una superficie inferiore a quella minima stabilita dalla legge regionale o, in assenza, nazionale, atteso che il vincolo di indivisibilità “inter vivos” e “mortis causa” riguarda il compendio unico non nella sua interezza, come risultante dall’atto, ma entro i limiti previsti dalla normativa” (Cass. sez. 5, 26/10/2016, n. 21617, Rv. 641555 – 01).

4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza.

Poichè il presente ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro. 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori fiscali e previdenziali di legge.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 7 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 6 novembre 2019

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